Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni,concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante riforma dell'organizzazione del governo;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, di modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, nr. 300, che ha attribuito all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la competenza in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l’imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, con cui è approvato il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l’affidamento in concessione, attraverso una o più procedure ad evidenza pubblica, dell’esercizio dei giochi pubblici, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva;
Visto l’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 che ha previsto l’affidamento in concessione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva;
Visto il decreto direttoriale del 18 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008, n. 51, con cui sono state, tra l’altro, adottate le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva;
Ritenuto necessario, al fine di introdurre una nuova formula di gioco per i concorsi pronostici “Totogol” e “+Gol”, modificare la disciplina di regolamentazione dei concorsi pronostici su base sportiva;
Ritenuta, inoltre, la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di acquisizione dei risultati definitivi degli eventi inseriti nel palinsesto dei concorsi pronostici sportivi, alla composizione della commissione di controllo, alle modalità di pagamento dei premi di importo superiore ad € 3.000,00 agli aventi diritto nonché alla definizione del “punto di vendita”, disciplinate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 179 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 11313 del 4 agosto 2009;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Modifiche al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni)
1. L’articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici “il9”, abbinato al Totocalcio; i sette pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici “+Gol”, abbinato al Totogol;
fbis) colonna unitaria vincente, l’esatta sequenza di pronostici ufficializzata da AAMS in base all’esito degli eventi oggetto del concorso;
g) commissione di controllo, l’organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell’accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) concessionario, l’operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relativeall’esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l’atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l’insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l’ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici “il9”, abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l’ultimo concorso pronostici “il9” per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l’ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici “+Gol”, abbinato al concorso pronostici Totogol, l’ultimo concorso pronostici “+Gol” per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale
abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato “il9”, un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un’azione dell’avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato “+Gol”, un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità o in una sua frazione temporale;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un’unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l’abbinato concorso pronostici “il9”, la scritturazione abbreviata, su un’unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioè varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol e l’abbinato concorso pronostici “+Gol”, la scritturazione abbreviata su un’unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, o più pronostici, in almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in più di una posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso pronostici “+Gol”, sono escluse dalla giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1° categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici “il9”, abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla 1a categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici “+Gol”, abbinato al concorso pronostici Totogol, l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l’importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l’accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell’accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell’ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell’inizio dell’attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
gg) punto di vendita, l’esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l’avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l’incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell’arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all’incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell’arco della settimana contabile di riferimento;
iiii. il compenso spettante al concessionario;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l’acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive.».
2. L’articolo 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.».
3. All’articolo 4 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco.».
b) nel comma 3, primo periodo, la parola «è» è sostituita con la parola «sia».
4. All’articolo 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «consentono» è sostituita dalla parola «consentano» e la parola «impediscono» è sostituita dalla parola «impediscano».
5. L’articolo 7, comma 2, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«2. La commissione è composta da due rappresentanti di AAMS con qualifica di dirigente, di cui uno svolge le funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS appartenente alla terza area, cui sono affidate anche le funzioni di segretario.».
6. Dopo l’articolo 7 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è inserito il seguente:
«7-bis (Validità dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS sulla scorta dell’acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 12, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo sulla scorta dell’acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet;
c) che AAMS, sulla scorta dell’acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet, dichiara non validi prima della chiusura dell’accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Dopo la chiusura dell’accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera a), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato “il9” l’evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato ed è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato “+Gol” l’evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e si assumerà quale risultato valido, ai fini della determinazione della colonna vincente, quello del primo evento valido in schedina.
5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, sono considerati, comunque, validi gli eventi che sono rinviati al giorno successivo.
6. Se uno o più eventi sono dichiarati sospesi nel giorno prestabilito per l’avvenimento, ovvero nel giorno successivo qualora ricorra l’ipotesi di cui al comma 5, gli eventi, ai fini del concorso, sono considerati non conclusi.
7. Dopo la chiusura dell’accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato “il9” è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato “+Gol” è considerato valido il risultato conseguito sul campo al momento dell’ultima interruzione prima della dichiarazione di non conclusione dell’evento.
8. Per il concorso pronostici Totocalcio nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici “il9”, abbinato al Totocalcio, nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumerà quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina; per il concorso pronostici “+Gol”, abbinato al Totogol, nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumerà quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina.
9. Per il concorso pronostici Totocalcio e il concorso pronostici Totogol nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l’annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti; per il concorso pronostici “il9”, abbinato al Totocalcio, e per il concorso pronostici “+Gol”, abbinato al Totogol, nel caso in cui più di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l’annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresì, facoltà di anticipare la chiusura dell’accettazione stessa.
10. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell’accettazione è fissato in relazione all’inizio dello svolgimento dell’avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
11. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
12. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull’esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.».
7. L’articolo 14 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«14 (Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro). - 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall’articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.».
8. L’articolo 15 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«15 (Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro). - 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall’articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.».
9. All’articolo 16, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, le parole «nonché dal saldo settimanale, » e «e del saldo settimanale» sono soppresse.
10. All’articolo 17, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «è» è sostituita con la parola «sia».
11. L’articolo 19, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.».
12. L’articolo 20, comma 2, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».
13. L’articolo 23 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è abrogato.
14. All’articolo 25 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 9 le parole «è più alta» sono sostituite con le parole «sia più alta»;
b) nel comma 12 la parola «riscontra» è sostituita con la parola «riscontri».
15. All’articolo 26, comma 2, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «distribuisce» è sostituita con la parola «distribuisca».
16. All’articolo 27 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso “il9” si effettua contrassegnando l’apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell’apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.»;
b) nel comma 2, primo periodo, le parole «è almeno» sono sostituite con le parole «sia almeno».
17. L’articolo 28, comma 3, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici “il9”; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici “il9” e Totocalcio, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».
18. L’articolo 31 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è abrogato.
19. All’articolo 33, comma 8, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «riscontra» è sostituita con la parola «riscontri».
20. L’articolo 34, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«1. Il concorso pronostici Totogol consiste nel pronosticare i sette eventi con il più elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente per numero di reti, in un gruppo di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.».
21. All’articolo 35 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
b) due o più pannelli, costituiti ciascuno da quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni d’ordine pronosticabili, riportanti i numeri che contraddistinguono gli eventi in schedina.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di ciascuna posizione d’ordine, il numero che contraddistingue in schedina l’evento prescelto. Per ciascuna delle sette posizioni d’ordine deve essere espresso almeno un pronostico.».
22. All’articolo 36 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «il numero delle colonne unitarie» è inserita la parola «valide».
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.»;
c) al comma 3 dopo le parole «16 colonne unitarie» è inserita la parola «valide».
23. All’articolo 38 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d’ordine come determinata dalla colonna unitaria vincente.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1a categoria, per le colonne unitarie con 7 punti;
b) 2a categoria, per le colonne unitarie con 6 punti;
c) 3a categoria, per le colonne unitarie con 5 punti;
d) 4a categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.».
24. L’articolo 39 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è abrogato.
25. Dopo l’articolo 39 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è inserito il seguente articolo:
«39-bis (Determinazione della colonna unitaria vincente). - 1. Relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la colonna unitaria vincente in base ai seguenti criteri:
a) la colonna unitaria vincente è formata dai sette numeri che contraddistinguono, nella schedina di gioco, i sette eventi con il più elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente, rispetto al numero totale di reti segnate;
b) nei casi di parità del numero di reti segnate, è data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all’evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il più elevato numero di reti;
c) in caso di ulteriore parità è data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all’evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d’ordine più basso.».
26. L’articolo 40, comma 2, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell’eventuale jackpot.».
27. All’articolo 42 del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol è determinato nel modo seguente:
a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1a categoria più l’eventuale jackpot, di cui all’articolo 40, comma 2;
b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2a categoria;
c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3a categoria;
d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 4a categoria.».
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o più categorie, la somma dei relativi montepremi determina il jackpot.».
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori per uno o più categorie di vincita, il relativo montepremi è ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.».
d) nel comma 11 le parole «è più alta» sono sostituite con le parole «sia più alta»;
e) nel comma 14 la parola «riscontra» è sostituita con la parola «riscontri»;
f) sono abrogati i commi da 6 a 10.
28. L’articolo 42-bis, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«1. I primi quattro pronostici di una colonna unitaria valida del concorso Totogol, costituiscono l’oggetto del concorso “+Gol”, cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totogol, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.».
29. All’articolo 42-ter del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso “+Gol” si effettua contrassegnando l’apposito spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell’apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.»;
b) nel comma 2 le parole «è almeno» sono sostituite con le parole «sia almeno».
30. All’articolo 42-quater del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La giocata sistemistica al concorso pronostici “+Gol” è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi quattro pronostici.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici “+Gol”; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici “+Gol” e Totogol, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».
31. L’articolo 42-sexies, comma 3, del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d’ordine. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.».
32. L’articolo 42-septies del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179 del 2003, è abrogato.
33. All’art. 42-novies del Decreto Ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell’eventuale jackpot di cui all’articolo 42-octies, comma 2, è assegnato alle colonne unitari vincenti con 4 punti.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.»;
c) nel comma 8 la parola «riscontra» è sostituita con la parola « riscontri».
Articolo 2
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il testo pubblicato è tratto da www.aams.it ed è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni dei decreti; gli unici testi ufficiali sono quelli pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana.
Kuna S.r.l. pur avendo posto la massima cura nell’elaborazione dei testi e nella
riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni.
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