Articolo 1 (oggetto)
1. La formula di gioco istituita con decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009, in forma opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata “10eLOTTO”, è individuata come modalità di gioco del Lotto.
2. L’esercizio di tale modalità di gioco è affidato all’attuale concessionario del gioco del Lotto, fino alla scadenza della concessione in atto.
Articolo 2 (modalità di gioco)
1. Il gioco si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.
2. La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da confrontare con un’estrazione di 20 numeri vincenti.
3. La modalità di estrazione dei 20 numeri vincenti può essere scelta dal giocatore tra le seguenti :
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a) modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto: i numeri vincenti sono individuati nei 20 numeri della prima e della seconda colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto, corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota, con esclusione della ruota Nazionale.
Il concorso al quale la giocata al “10eLOTTO” si riferisce, è riportato sullo scontrino. In caso di numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle estrazioni a partire dalla terza, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo nell’ordine alfabetico delle ruote. Nel caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza colonna, si procederà applicando gli stessi criteri ai numeri della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna. Qualora per effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20 numeri vincenti differenti fra loro, quelli mancanti saranno oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalità automatiche e sotto la vigilanza della Commissione di cui all’art. 39 del D.P.R. 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di Roma. I numeri vincenti del “10eLOTTO” sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
b) modalità immediata: l’individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata automaticamente dal sistema, al momento della richiesta di giocata al “10eLOTTO”, tramite un’estrazione immediata e personalizzata.
L’estrazione immediata dei 20 numeri vincenti si ottiene dalla generazione di una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri già estratti, ed è effettuata da un sistema informatico automatizzato secondo le modalità approvate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. c) modalità di estrazione ad intervallo di tempo: l’individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l’una e l’altra, a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 24.00. La raccolta delle giocate al “10eLOTTO” con modalità ad intervallo di tempo deve essere interrotta 15 secondi prima dell’orario stabilito per l’estrazione cui le giocate stesse si riferiscono. Le estrazioni dei 20 numeri vincenti si ottengono attraverso un sistema informatico automatizzato- approvato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato- che genera una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri già estratti. I numeri vincenti per ogni singola estrazione saranno visualizzati presso ogni ricevitoria tramite appositi dispositivi visivi la cui tecnologia può variare in relazione al volume di raccolta sviluppato da ciascuna ricevitoria. I numeri vincenti del “10eLOTTO” con modalità di estrazione ad intervallo di tempo sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
4. In fase di prima applicazione del presente decreto la giocata si effettua pronosticando 10 numeri. Qualora la giocata non comprenda, in tutto o in parte i 10 numeri pronosticati dal giocatore, quelli mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco. Sempre in fase di prima applicazione le modalità di estrazione dei 20 numeri vincenti che possono essere scelte dal giocatore saranno quelle di cui alle lettere a) e b) del punto 3 del presente articolo.
5. Su un numero di ricevitorie non inferiore a 5.000 selezionate dal concessionario, saranno introdotte, a partire dal 1° dicembre 2009, le modalità di estrazione ad intervallo di tempo e, a partire dal 15 giugno 2010, le modalità di gioco che prevedono la possibilità di pronosticare da uno a nove numeri.
6. Il piano di estensione all’intera rete di ricevitorie del lotto di tutte le modalità di gioco sarà comunicato dal concessionario all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 30 giugno 2010.
Articolo 3 (posta di gioco)
1. L’importo di ciascuna giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in Euro 0,50 o multipli di Euro 0,50.
2. L’importo massimo di giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in Euro 10,00.
3. La giocata consente la partecipazione a tutte le categorie di vincita previste sulla base dei numeri pronosticati.
Articolo 4 (giocate per più concorsi consecutivi)
1. Le giocate al “10eLOTTO” con modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, e con modalità di estrazione ad intervallo di tempo possono essere effettuate, a partire dal 1° dicembre 2009, anche per più concorsi consecutivi, fino ad un massimo di sei.
2. La giocata per più concorsi deve essere omogenea, con identità di numeri pronosticati e di importo di giocata.
3. La giocata per più concorsi genera l’emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare.
4. Ogni scontrino attestante l’avvenuta giocata per un singolo concorso conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo al concorso per il quale è stato emesso.
5. Qualora il giocatore decida di partecipare a più concorsi consecutivi al “10eLOTTO”, ogni singola giocata partecipa all’assegnazione dei premi istantanei di cui al successivo articolo 6.
6. Ai fini della rendicontazione delle giocate al “10eLOTTO” per più concorsi consecutivi, vale quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del D.D. del 4 dicembre 2008.
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Articolo 5 (categorie di vincita )
1. Le vincite al “10eLOTTO” derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.
2. A seconda che vengano pronosticati uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove o dieci numeri si sviluppano differenti categorie di vincita. In particolare:
a) Pronosticando un numero si vince con la corrispondenza del numero con uno dei vincenti; b) Pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza dei due numeri con due dei numeri vincenti; c) Pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due o di tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti; d) Pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di tre o di quattro numeri rispettivamente con tre o quattro dei numeri vincenti; e) Pronosticando cinque numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro o di cinque numeri rispettivamente con tre, quattro o cinque dei numeri vincenti; f) Pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro, di cinque o di sei numeri rispettivamente con tre, quattro, cinque o sei dei numeri vincenti; g) Pronosticando sette numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei o di sette numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti; h) Pronosticando otto numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei, di sette o di otto numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti; i) Pronosticando nove numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti; l) Pronosticando dieci numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove e di dieci numeri rispettivamente con i cinque, sei, sette, otto, nove o dieci dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti. 3. L’importo della vincita è determinato dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella tabella allegata, relativo alla corrispondenza dei numeri pronosticati con i numeri vincenti. 4. Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità. 5. Alle vincite del “10eLOTTO” si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, così come stabilite dall’art .1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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Articolo 6 (premi istantanei)
1. Oltre alle categorie di vincita previste al precedente articolo 5, il “10eLOTTO” assegna premi istantanei, di importo pari ad 1,0638 volte la posta che, al netto delle ritenute previste dall’art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondono al valore della giocata.
2. I premi istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in numero pari ad uno ogni 14 giocate al “10eLOTTO”.
3. Ogni premio istantaneo viene segnalato dal terminale con l’emissione di un segnale acustico e viene indicato al giocatore sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al “10eLOTTO” che l’ha generato.
4. I premi istantanei conseguiti devono essere richiesti immediatamente dal giocatore, che ha facoltà di scegliere di riscuotere direttamente il premio ovvero di chiedere al ricevitore l’emissione di una nuova giocata al “10eLOTTO”, a scelta tra le modalità previste all’art. 2 punto 3 lettere b) e c) di importo pari a quello conseguito, al netto delle ritenute di legge.
5. La nuova giocata emessa dal sistema partecipa anch’essa all’assegnazione di un premio istantaneo, con le modalità di cui ai precedenti punti del presente articolo.
6. Al realizzarsi di una vincita con il premio istantaneo, il ricevitore è tenuto a chiedere al giocatore la modalità di riscossione prescelta, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 del presente articolo.
7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il ricevitore deve selezionare l’apposita opzione indicata sul terminale di gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il sistema emette un’attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale è indicata la scelta del giocatore e l’importo erogato. L’attestazione rilasciata dal terminale è l’unico elemento probatorio dell’avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata automaticamente dal sistema e trattenuta dal ricevitore per le verifiche contabili.
8. Nel caso in cui il giocatore richieda l’emissione di una nuova giocata il sistema, dopo la selezione da parte del ricevitore dell’apposita opzione sul terminale di gioco, contabilizza la vincita come pagata, emette l’attestazione - sulla quale è indicata la scelta del giocatore e l’importo erogato – costituente l’unico elemento probatorio dell’avvenuta riscossione. Successivamente il sistema emette un nuovo scontrino di gioco al “10eLOTTO” e contabilizza la relativa giocata.
9. In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata al ricevitore per l’inserimento a sistema prima dell’emissione di una nuova giocata e non può più essere modificata dopo l’avvenuta conferma a terminale della modalità di riscossione prescelta.
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Articolo 7 (schedina di gioco)
1. Per partecipare alla modalità di gioco “10eLOTTO”, il giocatore può compilare la schedina di gioco adottata, marcando nella rispettiva area, i numeri che intende giocare, la o le modalità di estrazione prescelta e l’importo della giocata.
2. La giocata al “10eLOTTO” può essere effettuata anche a voce, comunicando al ricevitore tutti i dati necessari, come meglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.
Articolo 8 (scontrini)
1. Il ricevitore, prima di confermare la giocata al “10eLOTTO”, è tenuto a verificare, insieme al giocatore, l’esattezza della giocata.
2. Lo scontrino di gioco del “10eLOTTO” riporta necessariamente:
a. la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
b. la modalità di estrazione prescelta;
c. i numeri giocati;
d. l’importo giocato;
e. eventuali comunicazioni al giocatore.
3. Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche la data del concorso di riferimento.
4. Lo scontrino di gioco con modalità di estrazione immediata riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche i 20 numeri estratti con le modalità di cui al precedente articolo 2, punto 3 lettera b)
5. Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione ad intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche il numero del concorso dell’estrazione di riferimento.
6. Gli scontrini emessi costituiscono, per ciascuna modalità di estrazione, l’unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite al “10eLOTTO”.
7. Gli scontrini emessi al “10eLOTTO”, qualunque sia la modalità di estrazione prescelta, non possono mai essere annullati, anche se emessi per la partecipazione a più concorsi consecutivi.
8. Nel caso in cui la stampa di una giocata al “10eLOTTO” risulti errata o incompleta, il ricevitore è tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla giocata errata o incompleta.
9. In caso di giocata con modalità immediata qualora il sistema non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l’estrazione, la giocata non viene accettata dal sistema ed il relativo importo non viene contabilizzato.
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Articolo 9 (riscossione delle vincite)
1. In un’apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative al “10eLOTTO”, distinte per modalità di estrazione.
2. I termini per la riscossione delle vincite del “10eLOTTO” di cui all’articolo 5 sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.
3. Le modalità di riscossione delle vincite sono identiche a quelle previste per il gioco del Lotto.
4. Le vincite di importo non superiore a € 2.300,00 lordi, conseguite con la modalità di estrazione immediata o ad intervallo di tempo possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.
5. I premi di cui all’art. 6 devono essere richiesti immediatamente dal giocatore secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
Articolo 10 (vigilanza sulle estrazioni) 1. La Commissione di vigilanza, prevista dall’art. 39 del D.P.R. 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1990, n. 560, verificherà ad intervalli non superiori alle 48 ore, la funzionalità del sistema estrazionale di cui all’art. 2 comma 3 lettera c). A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario presso la sede della Direzione Generale dei monopoli di Stato in Roma, la verifica si svolgerà su un resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quantomeno, i seguenti dati relativi ad ogni singola estrazione: a) numero delle giocate b) ultima giocata con orario c) orario chiusura gioco d) orario di estrazione e) numeri estratti. 2. La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito redigerà apposito verbale della constatazione di funzionalità, trasmettendo copia al competente Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli e al Concessionario. 3. Per la sola attività di vigilanza di cui al presente articolo i membri della Commissione, in numero non inferiore a tre compreso il Presidente, sono individuati con apposito decreto direttoriale fra tutti i dirigenti di ruolo dell’Amministrazione autonoma dei monopoli.
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4. La Commissione si avvale di un Ufficio di segreteria costituito da competente personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli, del concessionario ed eventualmente della Sogei, per il monitoraggio delle estrazioni e per le altre attività di verifica che si rendessero necessarie. 5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Concessionario. Articolo 11 (obblighi del Concessionario)
1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della modalità di gioco “10eLOTTO”, è tenuto:
a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;
b) a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di generazione casuale dei numeri, necessario all'effettuazione delle estrazioni di cui alle lettere b) e c) del punto 3 dell’art. 2 -secondo le modalità approvate da apposita Commissione istituita- atto a garantire condizioni di impredicibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;
c) a definire, insieme all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modalità di effettuazione del monitoraggio periodico, finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto b);
d) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza della modalità di gioco da parte dei giocatori;
e) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schedine di gioco che consentano la partecipazione alla modalità di gioco garantendo la distribuzione di un numero congruo di schedine;
f) ad effettuare annualmente la pubblicità e la promozione della modalità di gioco, con iniziative strettamente integrate rispetto a quelle del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e pubblicità del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;
g) a sostenere la fase di lancio della modalità di gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresì, tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto della modalità di gioco sul mercato;
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h) a produrre nell’ambito della rendicontazione del gioco del Lotto una specifica rendicontazione della modalità di gioco del “10eLOTTO”;
i) a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito delle proprie attività di controllo, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;
j) a custodire, sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite, nonché i supporti sui quali sono registrati;
k) a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o al controllo del suo corretto andamento.
Articolo 12 (norma di rinvio) 1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto. Articolo 13 (entrata in vigore) 1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione.
Il testo pubblicato è tratto da www.aams.it ed è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni dei decreti; gli unici testi ufficiali sono quelli pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana.
Kuna S.r.l. pur avendo posto la massima cura nell’elaborazione dei testi e nella
riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni.
Vedi anche: Il regolamento del Gioco del Lotto
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