CASSAZIONE: ORA STANLEY E' PRIVILEGIATA

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CASSAZIONE: ORA STANLEY E' PRIVILEGIATA

CASSAZIONE: ORA STANLEY E' PRIVILEGIATA
Le incoerenze createsi dopo la pronuncia della CGE "devono essere affrontate mediante l'eventuale adeguamento del dato normativo". Il sistema italiano delle scommesse è sotto alcuni profili in contrasto con i diritti fondamentali dell'Unione Europea, pertanto le norme penali che sanzionano la raccolta illegale di giocate non possono essere applicate ai soggetti che non hanno partecipato alle gare per l'assegnazione delle concessioni per non subire delle discriminazioni. Tuttavia, la disapplicazione finisce con l'assicurare un "ingiustificato privilegio commerciale e giuridico per la società Stanley e per i gestori dei relativi centri di commercializzazione sul territorio". E' quanto ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza con cui ha annullato il sequestro del centro trasmissione dati del signor Cifone, riassunto dopo aver deferito la questione alla Corte di Giustizia. Il giudice comunitario, a febbraio scorso, ha censurato alcuni aspetti del sistema italiano: in particolare l'obbligo per i nuovi concessionari di rispettare distanze minime dalle agenzie esistenti; le norme contenute nella convenzione che prevedono la decadenza della concessione qualora la compagnia raccolga scommesse anche attraverso canali non autorizzati (norme formulate in modo non chiaro); e le norme che dispongono la decadenza della concessione qualora il titolare venga condannato o sottoposto a procedimento per ogni reato tale da far venire meno il rapporto di fiducia con i Monopoli (formulazione che attribuiva all'Amministrazione eccessiva discrezionalità). Rimessa alla valutazione del giudice nazionale - e per la Cassazione è da considerarsi di formulazione univoca - la norma che prevede la decadenza della concessione, qualora il titolare sia sottoposto a procedimento o condanna per reati di maggiore gravità riconducibili al disposto della legge 55 del 1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Ma - secondo la Cassazione - dal momento che si devono disapplicare le norme penali sulla raccolta illecita di scommesse ai gestori dei centri Stanley, questi ultimi vengono a trovarsi in una "situazione di ingiustificato privilegio". E spiega: "Il sistema Stanley che fino a oggi ha lamentato da parte dello Stato Italiano un trattamento deteriore a tutto vantaggio dei soggetti concessionari privilegiati, finirebbe per avvalersi di due profili di ingiustificato privilegio". Da un lato la Stanley godrebbe della "possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora) che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara". Dall'altro, Stanley avrebbe la "possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal TULPS e per questo non sono soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione". Insomma, prende atto la Cassazione, la sentenza della CGE "incide in modo critico sulla coerenza del sistema normativo interno e sulla difesa delle ragioni di ordine pubblico (come la protezione dei consumatori, o il contrasto a fenomeni di criminalità organizzata, Ndr) che la stessa sentenza ritiene meritevoli di tutela". Le incoerenze del sistema italiano "non possono incidere negativamente sulle posizioni soggettive" dei titolari dei centri Stanley, afferma ancora la Corte. E quindi riconosce che queste incoerenze "esulano dalla sfera decisionale" della stessa Corte, e "devono essere affrontate dall'ordinamento nazionale, mediante l'eventuale adeguamento del dato normativo".

Una sentenza all"italiana": hanno ragione tutti e la situazione non si risolve. Da parte nostra, pur non volendo entrare né nel merito della sentenza né sull'operato di AAMS, saremmo per una completa liberalizzazione delle scommesse, senza blocchi di alcun sito e senza limitazioni che costringono gli scommettitori italiani a scommettere esclusivamente sui siti decisi da AAMS.
Visto che sui suddetti siti AAMS è presente di tutto, dalle slot ai gratta e vinci, facciamo fatica a capire come uno sprovveduto scommettitore si possa difendere dalle "trappole" presenti in questo tipo di giochi. Senza contare che, ad esempio, il lunedì mattina, mentre in tutto il mondo scommettono, i siti sotto l'egida AAMS non consentono giocate fino alle 11.00. Il motivo lo sanno solo loro....


 


 

Tags: Giochi e Politica , Ricevitoria , Scommesse
Di Staff Totoproject (30/07/2012 16:19:03, in Ricevitoria, letto 19.377 volte) Commenti (0) | Scrivi

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