La corsa Tris

REGOLAMENTO DELLA SCOMMESSA IPPICA «NUOVA TRIS NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme
regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
sulla disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma
dell'organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro
dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto la posta unitaria, di partecipazione
a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
VISTO l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che
eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi
dell'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8
agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo
svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse
e concorsi pronostici;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del
commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
VISTO l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che
l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono
riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali
possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi
individuati;
VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommessere relativi
alle corse dei cavalli per quanto attiene gli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori,
nonché al riparto dei relativi proventi;
VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse
effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle
scommesse;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art.
10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono
l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;
VISTO il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei
servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro,
esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base
sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione
dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di
scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
VISTA la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa
Tris;
VISTO il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione
delle scommesse sulle corse dei cavalli;
VISTO l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione,
con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa
ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le
disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di
vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi,
tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi
e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l’8 per cento come compenso dell'attività
dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14
per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
VISTA la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0078248/Uscita del
16 dicembre 2005;
SENTITO il Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento delle politiche di
sviluppo;
VISTO il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
prot. n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 5 novembre 2005;
VISTO il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005;
VISTO il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle
politiche agricole e forestali prot. n. 2005/9533/Giochi/UD del 15 dicembre 2005, che ha
disposto che la scommessa Tris, a partire dalla scadenza naturale della relativa concessione,
fissata al 31 dicembre 2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di
cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle
formule della scommessa di cui al citato comma 498;
RITENUTO, altresì, che la scommessa disciplinata dal presente decreto è distribuita nella
medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 169 del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale n.
278 del 1999, già autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
CONSIDERATO che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra
citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei
cavalli.
Dispone:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce le modalità attuative della nuova formula di scommessa ippica
a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
denominata «Nuova Tris nazionale».
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) UNIRE, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed
il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed
il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per
quella scommessa;
e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare
attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
f ) disponibile per vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le
unità di scommessa vincenti;
g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per
ciascun evento;
h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilità o l'insieme delle possibilità
contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;
Ministero dell’Economia e delle Finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
REGOLAMENTO DELLA SCOMMESSA IPPICA
«NUOVA TRIS NAZIONALE»
Regolamento Nuova Tris 5-01-2006 9:27 Pagina 1
i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
l) giocata o scommessa, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
n) giocata o scommessa a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o
di una giocata sistemistica;
o) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie
di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore
a quello minimo richiesto;
p) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal
concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di
una giocata sistemistica;
q) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e
successivamente non annullata;
r) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di
riferimento;
s) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi denvanti dalla raccolta al netto dei
rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
t) palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;
u) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
v) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di
scommessa;
z) punto di vendita o luogo di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al
pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai
concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno
2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai
sensi del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita -previa
autorizzazione del concessionario e di AAMS ed in possesso di licenza di polizia
rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18
giugno 1931, n. 773 - gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse
sui terminali di gioco e paga le vincite; il punto di vendita aderisce ad un singolo
concessionario ed è collegato telematicamente allo stesso;
aa) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo
della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
bb) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta
registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di
vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
cc) riporto o jackpot, il disponibile per vincite che, nel caso in cui non risultino unità di
scommessa vincenti per un tipo di scommessa, è riassegnato al disponibile per vincite
successivo, relativo alla medesima scommessa;
dd) recupero aggio su scommesse a rimborso, l'aggio sui resti derivanti da giocate a
caratura relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana
contabile di riferimento;
ee) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra
l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le
scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento,
comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:
i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della
settimana contabile di riferimento;
iii. le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ff ) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono
stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici
espressi dal partecipante;
gg) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì
e la giornata della domenica di ogni settimana;
hh) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai luoghi di vendita, per
la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle
ricevute di partecipazione;
ii) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per
la gestione delle scommesse a totalizzatore;
ll) unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la
scommessa;
mm)unità di scommessa vincente, l'unità di scommesa in cui i pronostici indicati dal
partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 2.
Soggetti abilitati alla raccolta
1. L'accettazione della scommessa sulla formula di cui all'art. 1, comma 1, è consentita ai
punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai
concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003,
n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per
l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, nonché ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS può attribuire, nel
rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.
2. Sono altresì abilitati alla raccolta della scommessa sulla formula di cui all'art. 1, comma 1,
in qualità di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al
decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di
vendita indicati al comma 1.
3. AAMS, per la scommessa di cui all'art. 1, comma 1, gestisce il totalizzatore nazionale
attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di
gioco.
Art. 3.
Ripartizione della posta di gioco
1. La posta unitaria di gioco della formula «Nuova Tris nazionale» è pari ad euro 0,50 per
unità di scommessa. La giocata minima è di due unità di scommessa.
2. La posta unitaria di gioco della formula «Nuova Tris nazionale» è ripartita nelle seguenti
percentuali:
a) montepremi e compenso per l'attività di gestione: 72,00 per cento, di cui al
montepremi il 60,00 per cento e come compenso per l'attività di gestione il 12,00 per
cento, di cui il 6,29 per cento all'UNIRE, per l'organizzazione e la gestione della corsa
oggetto di scommessa;
b) compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;
c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
d) contributo a favore dell'UNIRE: 14,00 per cento come prelievo.
Art. 4.
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alla scommessa, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i
numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione
diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante.
2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il
retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.
3. È prevista la partecipazione alla scommessa attraverso modalità telefonica e telematica
secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.
Art. 5.
Annullo
1. È consentito l'annullo di una giocata entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta
di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre giocate, sempre
che l'accettazione delle giocate al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, ad accettazione delle giocate
ancora ammessa, la sostituzione della giocata, con annullo della giocata contenente i
numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore
alla precedente.
3. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
Art. 6.
Ricevuta di partecipazione
1. L'accettazione della scommessa di cui al presente decreto è certificata esclusivamente dalla
ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla
schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la giocata,
il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità , il
partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art.
5.
3. La ricevuta di partecipazione della scommessa oggetto del presente decreto, è emessa dal
terminale di gioco dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore
nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico della formula a cui si riferisce;
d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
f ) pronostici contenuti nella giocata;
g) numero di unità di scommesse accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
i) importo complessivo della giocata;
l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati
dal totalizzatore nazionale;
m) numero di ripetizioni della giocata.
Art. 7.
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Sono ammesse giocate sistemistiche per la formula di scommessa oggetto del presente
decreto; sono altresì ammesse giocate a caratura.
2. Per le giocate sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione
della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il
numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono
comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
3. I tipi di giocate sistemistiche la formula di scommessa disciplinata dal presente decreto,
sono indicati all'art. 23.
4. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono
le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di
caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale,
diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La giocata a caratura minima non può
essere inferiore a 20 unità di scommessa. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra
un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non
può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
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5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e
consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo delle vincite
realizzate con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo
della vincita di ciascuna cedola di caratura è troncato alla seconda cifra decimale.
6. In deroga a quanto stabilito dall'art. 5, non sono annullabili le giocate a caratura; è tuttavia
consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta
e secondo modaliti stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle giocate a caratura
accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
7. È, altresì, ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso giocate a caratura speciale.
Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura speciale sono stabilite con
provvedimento di AAMS.
8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti
elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico della formula di scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
f ) pronostici contenuti nella giocata;
g) numero delle unità di scommessa accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole
emesse relative alla giocata;
l) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di
caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro
superiore;
m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati
dal totalizzatore nazionale.
Art. 8.
Registrazione e conservazione delle giocate
1. Ogni giocata accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che
ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle giocate accettate ed al loro importo complessivo nonché i
supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da
AAMS.
Art. 9.
Calcolo della quota di vincita
1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera, troncata alla seconda cifra decimale, è
effettuato come segue:
a) si determina il disponibile per vincite delle scommesse totalizzate, costituito
dall'ammontare di cui all'art. 3;
b) il disponibile per vincite così determinato è ripartito tra le categorie di vincita ed
aumentato dell'eventuale jackpot secondo le modalità di cui all'articolo 24;
c) dal disponibile per vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto
tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che
ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e
la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.
3. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parità di due o più
cavalli, avviene come di seguito previsto:
a) in caso di arrivo in parità al primo posto di due o più cavalli sono considerate vincenti
tutte le unità di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in
parità, in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unità di scommessa prevista
per la formula di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli
classificati;
b) in caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate
vincenti tutte le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo
classificato e nei posti successivi, i cavalli arrivati in parità in qualsiasi ordine;
c) analogamente si procede per eventuali parità nei posti successivi.
4. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, in
caso di arrivo in parità di due o più cavalli, è effettuato come di seguito previsto:
a) dal disponibile per vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra
il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;
b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali, quante sono le combinazioni
vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui
al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta
unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
5. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a
quello previsto per completare un'unità di scommessa, il disponibile per vincite viene
destinato a jackpot.
6. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite
così come calcolate al comma 1, è di competenza dell'UNIRE.
Art. 10.
Rimborsi
1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle
giocate accettate;
b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate, limitatamente alle giocate
accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa comunicato dall'UNIRE;
c) la corsa oggetto di scommessa non si è svolta entro il giorno successivo a quello in
programma;
d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unità di scommessa che contengono due o
più cavalli ritirati e/o non partiti;
e) intervengono modificazioni su quanto specificato alle lettere d), e), f ), h), ed l) del
programma ufficiale delle corse, di cui all'art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei
regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
f ) il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a sette.
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei
luoghi di vendita delle scommesse, può chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla
data di comunicazione dell'esito della scommessa.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da
annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa
all'atto del rimborso.
4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.
Art. 11.
Pubblicità degli esiti e comunicazioni
1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai
concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari
ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione
pubblica.
Art. 12.
Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse
1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti
dall'UNIRE.
Art. 13.
Termini di decadenza
1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i
rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta
di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'art. 17, nel termine di 90
giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
2. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria
competente.
Art. 14.
Soluzione delle controversie
1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di
interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso
disciplinate, è demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle
giocate.
3. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria
competente.
Art. 15.
Controlli ed ispezioni
1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme
previste dal presente decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari,
presso i luoghi di vendita agli stessi collegati, nonché sui sistemi informativi dei
concessionari stessi.
2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei
concessionari di cui all'articolo 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente
decreto.
Art. 16.
Programma ufficiale delle corse
1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti della
scommessa ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito
dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le
informazioni richieste per l'effettuazione delle giocate e resa pubblica prima dell'inizio
dell'accettazione delle stesse.
2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale o
nella dichiarazione dei partenti predisposta dall'UNIRE, è comunicato ai concessionari, di
norma entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne
diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
3. È facoltà di AAMS, su proposta dell'UNIRE, disporre l'accettazione delle scommesse, sulla
formula oggetto del presente decreto, su un campo partenti che preveda la disputa di corse
articolate in batterie e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie
riporteranno un numero di copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale
numerazione è quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti le
giocate che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati nella
finale ai primi tre posti. I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono
qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L'accettazione delle
scommesse avrà termine con la partenza della prima batteria.
4. Il programma ufficiale contiene:
a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;
b) il tipo di corsa;
c) il nome dell'ippodromo;
d) la distanza della corsa;
e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
f ) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
l) gli eventuali rapporti di scuderia;
m) il numero di steccato per le corse al galoppo;
n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.
Art. 17.
Verifica delle ricevute di accettazione delle giocate
1. L'originale della ricevuta di accettazione delle giocate, integra in ogni sua parte, costituisce
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei
rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di
vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale
di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il
totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.
Art. 18.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo
le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.
2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che
consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle giocate
vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.
Regolamento Nuova Tris 5-01-2006 9:27 Pagina 3
Art. 19.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro
1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire
dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità
di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di vendita della scommessa collegato con il
medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale è stata
effettuata la giocata.
Art. 20.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e
fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore
a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di
pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità
di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore,
attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante
emissione di assegno circolare o assegno bancario.
2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati,
entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di
pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità
di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante,
attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante
emissione di assegno circolare o assegno bancario.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di quattordici
giorni dalla data di presentazione della ricevuta.I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati
agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della
ricevuta.
Art. 21.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro è
effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I
portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro
possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di
partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla
richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del
vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni
solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle
vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17.
Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito
sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno
circolare o assegno bancario.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventuno
giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati
agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della
ricevuta.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMULA «NUOVA TRIS NAZIONALE»
Art. 22.
Caratteristiche della formula «Nuova Tris nazionale»
1. La formula «Nuova Tris nazionale», consiste nel pronosticare i primi tre cavalli classificati
nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. È consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche, derivanti
dall'indicazione di tre o più cavalli.
Art. 23.
Giocate sistemistiche della formula «Nuova Tris nazionale»
1. Le giocate sistemistiche per la formula «Nuova Tris nazionale» sono:
a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione
di tre, quattro o «n» cavalli;
b) sistema denoninato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo
designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine,
le restanti posizioni libere;
c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli
designati nei primi due posti ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante
posizione libera;
d) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo
designato al primo, secondo o terzo posto ed altri «n» cavalli, , minimo due, ad
occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
e) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli
designati al primo, secondo o terzo posto ed altri «n» cavalli, , minimo uno, ad
occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
f ) sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli
designati per ciascuna delle tre posizioni possibili;
g) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta
dell'UNIRE.
Art. 24.
Calcolo delle quote di vincita per la formula «Nuova Tris nazionale»
1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la
combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi tre
posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della formula «Nuova Tris nazionale» è certificata da AAMS
sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'art. 9.
4. Qualora nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile è
destinato a jackpot.
5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Nuova Tris
nazionale» vengono ritirati, tutte le giocate contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono
essere sostituite con giocate almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di
vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è
ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o più cavalli della corsa oggetto della
formula «Nuova Tris nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le
sole unità di scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati; mentre le unità di
scommessa contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate al fine di costituire
un disponibile per vincite separato, che sarà suddiviso tra quelle unità di scommessa in cui
sono indicati gli altri due cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. Nell'ipotesi in
cui la quota di vincita così calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si
costituirà un unico disponibile da suddividere tra le unità di scommessa indicanti
esattamente la combinazione vincente e le unità di scommessa indicanti due cavalli
nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito.
Nel caso in cui nessuna unità di scommessa contenente un cavallo ritirato e/o non
regolarmente partito indichi correttamente gli altri due cavalli della combinazione
vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita è destinato a jackpot.
7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Nuova Tris nazionale»:
a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità , tra i primi
tre classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa
che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli ed il cavallo, non facente parte della
scuderia, al posto esattamente occupato;
b) i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono
considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre
cavalli.
TITOLO III
FLUSSI FINANZIARI
Art. 25.
Rendicontazione contabile
1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionano apre un conto
corrente bancario vincolato per il quale è tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega ad
AAMS, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega
AAMS effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso
concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonché degli interessi.
2. Il concessionario apre, altresì, un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza
bisettimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente
agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso
verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle
vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento
delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalità indicate dallo stesso,
entro e non oltre i termini di cui gli articoli 20 e 21.
3. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro
allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le
modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, gli adempimenti
contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare
per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del
concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21,
seguono quanto disposto dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005.
Art. 26.
Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie
1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di
riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il
rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
a) l'importo totale da versare;
b) l'incasso della raccolta;
c) l'incasso totale lordo relativo alle giocate raccolte per tutte le scommesse di cui è
chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento ed ai rimborsi pagati e
prescritti nella settimana contabile di riferimento;
d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita delle scommesse, relativo
all'incasso di cui alla lettera c);
e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita delle scommesse nella
settimana contabile di riferimento;
f ) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei
rimborsi prescritti nella medesima settimana;
g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana
contabile di riferimento;
h) il corrispettivo del concessionario solo per le scommesse refertate di cui è chiusa
l'accettazione nella settimana contabile di riferimento.
3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei
rimborsi effettuati nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di
riferimento.
4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto
della gestione finanziaria di cui al comma 1.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27.
Decorrenza
1. La nuova formula di scommessa, «Nuova Tris nazionale», è resa operativa a partire dal 1°
gennaio 2006. A tal fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici
in funzione dell'introduzione della nuova formula di scommessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2005
IL DIRETTORE GENERALE
(Giorgio Tino)
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri
economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 175.

REGOLAMENTO DELLE SCOMMESSE IPPICHE «QUARTÈ NAZIONALE» E «QUINTÈ NAZIONALE»

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme
regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma
dell’organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro
dell’economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a
scommesse, giochi e concorsi pronostici;
VISTO l’art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali
variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell’art.
12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto
2002, n. 178, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento
di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi
pronostici;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario
dell’UNIRE in data 27 febbraio 1962;
VISTO l’art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l’organizzazione
della gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, sono riservate ai Ministeri
dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi
direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;
VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al
riparto dei relativi proventi;
VISTI, in particolare, l’art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
su proposta dell’UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse
dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l’art. 10, comma
3, che ha previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l’oggetto nonché le
relative modalità tecniche di svolgimento;
VISTO il decreto interdirettoriale del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l’altro, esteso alle
Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché
altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell’art. 22, commi 10 e 16
della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa
effettuabili sulle corse dei cavalli;
VISTA la delibera dell’UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il Regolamento della corsa Tris;
VISTO il decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle
scommesse sulle corse dei cavalli;
VISTO l’art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l’istituzione, con
provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica
a totalizzatore, proposta dall’Unire. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni
attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei
concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la
raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l’attività
di gestione della scommessa, l’8 per cento come compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per
cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore
dell’UNIRE;
VISTA la proposta di scommessa avanzata dall’UNIRE con nota n. 2005/0077632/USCITA del 14
dicembre del 2005;
SENTITO il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo;
VISTO il decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot.
n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5
novembre 2005;
VISTO il decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot.
n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005;
VISTO il decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche
agricole e forestali prot. n. 2005/9533/Giochi/UD del 15 dicembre 2005, che ha disposto che la
scommessa Tris, a partire dalla scadenza naturale della relativa Concessione, fissata al 31 dicembre
2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all’art. 1, comma 498,
legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui al
citato comma 498;
CONSIDERATO che le formule di scommessa disciplinate dal presente decreto hanno per oggetto
le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 169 del 1998;
RITENUTO, altresì, che le formule di scommessa disciplinate dal presente decreto sono distribuite
nella medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 169 del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale n. 278
del 1999, già autorizzata ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.;
CONSIDERATO che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata
adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce le modalità attuative della nuova scommessa ippica a totalizzatore
di cui all’art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, declinata nelle formule
denominate «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale».
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) UNIRE, l’Unione nazionale incremento razze equine;
c) apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il
totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
d) chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il
totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella
scommessa;
e) concessionario, l’operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare
attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
f ) disponibile per vincite, l’importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di
scommessa vincenti;
g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun
evento;
h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilità o l’insieme delle possibilità
contemplate per l’evento su cui si effettua la scommessa;
i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
l) giocata o scommessa, l’insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
n) giocata o scommessa a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di
una giocata sistemistica;
o) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di
unità di scommessa derivanti dall’espressione di un numero di pronostici superiore a
quello minimo richiesto;
p) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed
effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
q) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e
successivamente non annullata;
Ministero dell’Economia e delle Finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
REGOLAMENTO DELLE SCOMMESSE IPPICHE
«QUARTÈ NAZIONALE» E «QUINTÈ NAZIONALE»
Regolamento Quartè-Quintè 5-01-2006 9:26 Pagina 1
r) incasso della raccolta, l’incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di
riferimento;
s) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei
rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
t) palinsesto o campo partenti, le corse e l’elenco dei cavalli oggetto di scommessa;
u) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
v) posta unitaria di gioco, l’importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di
scommessa;
z) punto di vendita o luogo di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico
autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179,
ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita - previa autorizzazione del
concessionario o di AAMS ed in possesso di licenza di polizia rilasciata dall’autorità di
pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 - gestisce
il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le
vincite; il punto di vendita aderisce ad un singolo concessionario ed è collegato
telematicamente allo stesso;
aa) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l’importo
della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
bb) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l’avvenuta
registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita
e/o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
cc) Riporto o jackpot, il disponibile per vincite che, nel caso in cui non risultino unità di
scommessa vincenti per un tipo di scommessa, è riassegnato al disponibile per vincite
successivo, relativo alla medesima scommessa;
dd) recupero aggio su scommesse a rimborso, l’aggio sui resti derivanti da giocate a caratura
relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di
riferimento;
ee) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra
l’incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a
totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del recupero
aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:
i. i rimborsi effettuati nell’arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all’incasso totale lordo della settimana
contabile di riferimento;
iii. le vincite da essi pagate nell’arco della settimana contabile di riferimento;
ff ) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti
da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal
partecipante;
gg) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la
giornata della domenica di ogni settimana;
hh) terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica utilizzata dai luoghi di vendita, per la
digitazione dei pronostici, l’acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute
di partecipazione;
ii) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la
gestione delle scommesse a totalizzatore;
ll) unità di scommessa, l’insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la
scommessa;
mm) unità di scommessa vincente, l’unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal
partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 2.
Soggetti abilitati alla raccolta
1. L’accettazione della scommessa sulle formule di cui all’art. 1, comma 1, è consentita ai punti di
vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso
il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l’accettazione delle
scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché
ai concessionari per l’accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria
e ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi
da quelli menzionati nel periodo precedente.
2. Sono altresì abilitati alla raccolta della scommessa sulle formule di cui all’art. 1, comma 1, in
qualità di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19
giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al
comma 1.
3. AAMS, per la scommessa di cui all’art. 1, comma 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso
un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.
Art. 3.
Ripartizione della posta di gioco
1. La posta unitaria della formula «Quartè nazionale» è pari ad euro 0,25 per unità di scommessa.
La giocata minima è di due unità di scommessa.
2. La posta unitaria della formula «Quintè nazionale» è pari ad euro 0,25 per unità di scommessa.
La giocata minima è di due unità di scommessa.
3. La posta unitaria di gioco delle formule «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale» è ripartita
nelle seguenti percentuali:
a) montepremi e compenso per l’attività di gestione: 72,00 per cento per entrambe le
formule, di cui, al montepremi il 57,00 per cento e come compenso per le attività di
gestione il 15,00 per cento, di cui il 9,29 per cento all’UNIRE, per l’organizzazione e la
gestione della corsa oggetto di scommessa;
b) compenso dell’attività dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le formule;
c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le formule;
d) contributo a favore dell’UNIRE: il 14,00 per cento come prelievo per entrambe le
formule.
Art. 4.
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alla scommessa, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i
numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui
terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro
delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.
3. E’ prevista la partecipazione alla scommessa attraverso modalità telefonica e telematica secondo
quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.
Art. 5.
Annullo
1. E’ consentito l’annullo di una giocata entro centoventi secondi dall’emissione della ricevuta di
partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre giocate, sempre che
l’accettazione delle giocate al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, ad accettazione delle giocate
ancora ammessa, la sostituzione della giocata, con annullo della giocata contenente i numeri dei
cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.
3. L’orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
Art. 6.
Ricevuta di partecipazione
1. L’accettazione della scommessa di cui al presente decreto è certificata esclusivamente dalla
ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla
schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la giocata, il
quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il
partecipante può chiedere l’annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall’art. 5.
3. La ricevuta di partecipazione della scommessa oggetto del presente decreto, è emessa dal
terminale di gioco dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico della formula a cui si riferisce;
d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
e) il nome o la sigla dell’ippodromo in cui si svolge la corsa;
f ) pronostici contenuti nella giocata;
g) numero di unità di scommesse accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
i) importo complessivo della giocata;
l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal
totalizzatore nazionale;
m) numero di ripetizioni della giocata.
Art. 7.
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Sono ammesse giocate sistemistiche per tutte le formule di scommessa oggetto del presente
decreto; sono altresì ammesse giocate a caratura.
2. Per le giocate sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell’emissione della
ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero
delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati al
partecipante, dall’addetto al terminale, prima dell’emissione della ricevuta.
3. I tipi di giocate sistemistiche per ciascuna delle formule di scommessa disciplinate dal presente
decreto, sono indicati agli articoli 23 e 26.
4. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le
suddivisioni stabilite all’atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari
al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero
totale delle cedole di caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a venti
unità di scommessa. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un
massimo di 100. L’importo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello
della giocata minima prevista per la scommessa.
5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente
la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l’importo delle vincite realizzate con
l’intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L’importo della vincita di
ciascuna cedola di caratura è troncato alla seconda cifra decimale.
6. In deroga a quanto stabilito dall’art. 5, non sono annullabili le giocate a caratura; è tuttavia
consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e
secondo modalità stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle giocate a caratura accettate
dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
7. E’, altresì, ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso giocate a caratura speciale. Le
modalità di effettuazione delle giocate a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di
AAMS.
8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti
elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico della formula di scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
e) il nome o la sigla dell’ippodromo in cui si svolge la corsa;
f ) pronostici contenuti nella giocata;
g) numero delle unità di scommessa accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole
emesse relative alla giocata;
l) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura;
l’importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal
totalizzatore nazionale.
Art. 8.
Registrazione e conservazione delle giocate
1. Ogni giocata accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne
consentono la rilettura ed impediscono l’alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle giocate accettate ed al loro importo complessivo nonché i supporti
contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.
Art. 9.
Calcolo della quota di vincita
1. L’importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera, troncata alla seconda cifra decimale, è
effettuato come segue:
a) si determina il disponibile per vincite delle scommesse totalizzate, costituito
dall’ammontare di cui all’art. 3;
Regolamento Quartè-Quintè 5-01-2006 9:26 Pagina 2
b) il disponibile per vincite così determinato è ripartito tra le categorie di vincita ed
aumentato dell’eventuale jackpot secondo le modalità di cui agli articoli 24 e 27;
c) dal disponibile per vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra
il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta
si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria.
Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.
3. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parità di due o più cavalli,
avviene come di seguito previsto:
a) in caso di arrivo in parità al primo posto di due o più cavalli sono considerate vincenti
tutte le unità di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in
parità, in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l’unità di scommessa prevista per
ciascuna delle formule di cui al presente decreto, nell’esatta posizione gli altri cavalli
classificati;
b) in caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti
tutte le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei
posti successivi, i cavalli arrivati in parità in qualsiasi ordine e, se necessario per completare
l’unità di scommessa prevista per ciascuna delle formule di cui al presente decreto,
nell’esatta posizione gli altri cavalli classificati;
c) analogamente si procede per eventuali parità nei posti successivi.
4. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, in caso
di arrivo in parità di due o più cavalli, è effettuato come di seguito previsto:
a) dal disponibile per vincite, di cui all’art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il
numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;
b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali, quante sono le combinazioni
vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l’importo di cui al
punto b) ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;
tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
5. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello
previsto per completare un’unità di scommessa, il disponibile per vincite viene destinato a
jackpot.
6. L’importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite così
come calcolate al comma 1, è di competenza dell’UNIRE.
Art. 10.
Rimborsi
1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle giocate
accettate;
b) in caso di mancata chiusura dell’accettazione delle giocate, limitatamente alle giocate
accettate oltre l’orario di effettiva partenza della corsa comunicato dall’UNIRE;
c) la corsa oggetto di scommessa non si è svolta entro il giorno successivo a quello in
programma;
d) dopo la chiusura dell’accettazione, per le unità di scommessa che contengono due o più
cavalli ritirati e/o non partiti;
e) intervengono modificazioni su quanto specificato alle lettere d), e), f ), h), ed l) del
programma ufficiale delle corse, di cui all’art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei
regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l’evento;
f ) il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a sette.
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di
vendita delle scommesse, può chiedere il rimborso entro novanta giorni solari dalla data di
comunicazione dell’esito della scommessa.
3. L’importo rimborsato, la data e l’orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione
apposta sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all’atto del rimborso.
4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell’UNIRE.
Art. 11.
Pubblicità degli esiti e comunicazioni
1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le
comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali
comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.
Art. 12.
Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse
1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti
dall’UNIRE.
Art. 13.
Termini di decadenza
1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i
rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di
partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all’art. 17, nel termine di novanta
giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
2. E’ fatta, comunque, salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria competente.
Art. 14.
Soluzione delle controversie
1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione
e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è
demandata all’organo di cui all’art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all’organo di cui al comma 1, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate.
3. E’ fatta, comunque, salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria competente.
Art. 15.
Controlli ed ispezioni
1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme
previste dal presente decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i
luoghi di vendita agli stessi collegati, nonché sui sistemi informativi dei concessionari stessi.
2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei concessionari di
cui all’art. 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.
Art. 16.
Programma ufficiale delle corse
1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti della
scommessa ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla
dichiarazione dei partenti diffusa dall’UNIRE, purchè corredata di tutte le informazioni richieste
per l’effettuazione delle giocate e resa pubblica prima dell’inizio dell’accettazione delle stesse.
2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale o nella
dichiarazione dei partenti predisposta dall’UNIRE, è comunicato ai concessionari, di norma
entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti
i punti di vendita ad essi collegati.
3. E’ facoltà di AAMS, su proposta dell’UNIRE, disporre l’accettazione delle scommesse sulle
formule «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale» su un campo partenti che preveda la disputa
di corse articolate in batterie e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie
riporteranno un numero di copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale numerazione è
quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti le giocate che indicano
nella identica successione dell’ordine di arrivo i cavalli classificati nella finale ai primi quattro
posti, per la formula «Quartè nazionale», ai primi cinque posti, per la formula «Quintè
nazionale». I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale,
sono considerati regolarmente partiti. L’accettazione delle scommesse avrà termine con la
partenza della prima batteria.
4. Il programma ufficiale contiene:
a) il giorno e l’orario di svolgimento della corsa;
b) il tipo di corsa;
c) il nome dell’ippodromo;
d) la distanza della corsa;
e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
f ) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
l) gli eventuali rapporti di scuderia;
m) il numero di steccato per le corse al galoppo;
n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.
Art. 17.
Verifica delle ricevute di accettazione delle giocate
1. L’originale della ricevuta di accettazione delle giocate, integra in ogni sua parte, costituisce
l’unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l’ottenimento dei rimborsi, solo
a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della
scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la
non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i
dati identificativi contenuti nella ricevuta.
Art. 18.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le
modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.
2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che
consentono la rilettura ed impediscono l’alterazione del contenuto, le ricevute delle giocate
vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.
Art. 19.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro
1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla
comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui
all’art. 17, presso qualsiasi punto di vendita della scommessa collegato con il medesimo
concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.
Art. 20.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro
e fino a 100.000, 00 euro
1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a 100.000, 00 euro è effettuato entro novanta giorni solari dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo
superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di
pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di
cui all’art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso
accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno
circolare o assegno bancario.
2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000, 00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro
novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di
pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di
cui all’art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso
accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di
assegno circolare o assegno bancario.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni
dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi
diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.
Art. 21.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato
entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di
ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi
presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo
le modalità di cui all’art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore,
attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione
di assegno circolare o assegno bancario.
2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari
dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la
verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all’art. 17. Il pagamento
avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente
bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno
bancario.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventuno giorni
dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi
diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMULE «QUARTE’ NAZIONALE»
E «QUINTE’ NAZIONALE»
Art. 22.
Caratteristiche della formula «Quartè nazionale»
1. La formula «Quartè nazionale», consiste nel pronosticare i primi quattro cavalli classificati
nell’esatta successione dell’ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. E’ consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche, derivanti
dall’indicazione di quattro o più cavalli.
Art. 23.
Giocate sistemistiche della formula «Quartè nazionale»
1. Le giocate sistemistiche per la formula «Quartè nazionale» sono:
a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall’indicazione di
quattro, cinque o «n » cavalli;
b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato
vincente ed altri «n», minimo tre, cavalli ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti
posizioni libere;
c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati
nei primi due posti ed altri «n», minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti
posizioni libere;
Regolamento Quartè-Quintè 5-01-2006 9:26 Pagina 3
d) sistema denominato V3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati
nei primi tre posti ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
e) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato
al primo, secondo, terzo o quarto posto ed altri «n», minimo tre, cavalli ad occupare, in
qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
f ) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati
al primo, secondo, terzo o quarto posto ed altri «n», minimo due, ad occupare, in qualsiasi
ordine, le restanti posizioni libere;
g) sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati
al primo, secondo, terzo o quarto posto ed altri «n », minimo uno, ad occupare la restante
posizione libera;
h) sistema denominato T4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli
designati per ciascuna delle quattro posizioni possibili;
i) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta
dell’UNIRE.
Art. 24.
Calcolo delle quote di vincita per la formula «Quartè nazionale»
1. E’ prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione
vincente, ovvero l’esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi quattro posti del campo
partenti della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della formula «Quartè nazionale » è certificata da AAMS sulla base
delle comunicazioni ufficiali fornite dall’UNIRE.
3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all’art. 9.
4. Nel caso in cui nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile per
vincite è destinato a jackpot.
5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Quartè nazionale»
vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere
sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita
in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell’accettazione; non è ammesso
nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o più cavalli della corsa oggetto della formula
«Quartè nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le sole unità di
scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati; mentre le unità di scommessa
contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate al fine di costituire un disponibile
per vincite separato, che sarà suddiviso tra quelle unità di scommessa in cui sono indicati gli
altri tre cavalli nell’esatta successione dell’ordine di arrivo. Nell’ipotesi in cui la quota di vincita
così calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si costituirà un unico
disponibile da suddividere tra le unità di scommessa indicanti esattamente la combinazione
vincente e le unità di scommessa indicanti tre cavalli nell’esatta successione dell’ordine di arrivo
ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessuna unità di scommessa
contenente un cavallo ritirato e/o non regolarmente partito indichi correttamente gli altri tre
cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita è
destinato a jackpot.
7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Quartè nazionale»:
a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi
quattro classificati dell’ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa
che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli e gli altri due cavalli, non facenti parte
della scuderia, ai posti esattamente occupati;
b) tre cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità , tra i primi
quattro classificati dell’ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa
che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre cavalli ed il cavallo, non facente parte della
scuderia, al posto esattamente occupato;
c) i cavalli che si classificano ai primi quattro posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono
considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali quattro
cavalli.
Art. 25.
Caratteristiche della formula «Quintè nazionale»
1. La formula «Quintè nazionale», consiste nel pronosticare i primi cinque cavalli classificati
nell’esatta successione dell’ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. E’consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche, derivanti
dall’indicazione di cinque o più cavalli.
Art. 26.
Giocate sistemistiche della formula «Quintè nazionale»
1. Le giocate sistemistiche per la formula «Quintè nazionale» sono:
a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall’indicazione di
cinque, sei o «n» cavalli;
b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato
vincente ed altri «n» cavalli, minimo quattro, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti
posizioni libere;
c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati
nei primi due posti ed altri «n» cavalli, minimo tre, ad occupare, in qualsiasi ordine, le
restanti posizioni libere;
d) sistema denominato V3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati
nei primi tre posti ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare le restanti posizioni libere;
e) sistema denominato V4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro cavalli
designati nei primi quattro posti ed altri «n » cavalli, minimo uno, ad occupare la restante
posizione libera;
f ) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato
al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo quattro, ad
occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
g) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati
al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo tre, ad
occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
h) sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati
al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n » cavalli, , minimo due, ad
occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
i) sistema denominato P4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro cavalli
designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n», minimo uno, ad
occupare la restante posizione libera;
l) sistema denominato T5, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli
designati per ciascuna delle cinque posizioni possibili;
m) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta
dell’UNIRE.
Art. 27.
Calcolo delle quote di vincita per la formula «Quintè nazionale»
1. E ’prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione
vincente, ovvero l’esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi cinque posti del campo
partenti della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della formula «Quintè nazionale» è certificata da AAMS sulla base
delle comunicazioni ufficiali fornite dall’UNIRE.
3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all’art. 9.
4. Nel caso in cui nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile per
vincite è destinato a jackpot.
5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Quintè nazionale»
vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere
sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita
in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell’accettazione; non è ammesso
nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o più cavalli della corsa oggetto della formula
«Quintè nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le sole unità di
scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati;mentre le unità di scommessa
contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate al fine di costituire un disponibile
per vincite separato, che sarà suddiviso tra quelle unità di scommessa in cui sono indicati gli
altri quattro cavalli nell’esatta successione dell’ordine di arrivo. Nell’ipotesi in cui la quota di
vincita così calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si costituirà un unico
disponibile da suddividere tra le unità di scommessa indicanti esattamente la combinazione
vincente e le unità di scommessa indicanti quattro cavalli nell’esatta successione dell’ordine di
arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessuna unità di
scommessa contenente un cavallo ritirato e/o non regolarmente partito indichi correttamente
gli altri quattro cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria
di vincita è destinato a jackpot.
7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Quintè nazionale»:
a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi
cinque classificati dell’ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa
che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli e gli altri tre cavalli, non facenti parte
della scuderia, ai posti esattamente occupati;
b) tre cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità , tra i primi
cinque classificati dell’ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa
che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre cavalli e gli altri due cavalli, non facenti parte
della scuderia, ai posti esattamente occupati;
c) quattro cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità , trai primi
cinque classificati dell’ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa
che indicano, in qualsiasi ordine, tali quattro cavalli ed il cavallo, non facente parte della
scuderia, al posto esattamente occupato;
d) i cavalli che si classificano ai primi cinque posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono
considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali cinque
cavalli.
TITOLO III
FLUSSI FINANZIARI
Art. 28.
Rendicontazione contabile
1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionario apre un conto
corrente bancario vincolato per il quale è tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega ad
AAMS, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega AAMS
effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in
dipendenza del contratto di concessione, nonchè degli interessi.
2. Il concessionario apre, altresì, un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza
bisettimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli
importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate
dal singolo concessionario, effettua il versamento dell’importo complessivo delle vincite e dei
rimborsi di cui agli articoli 20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei
rimborsi a ciascun partecipante con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini
di cui agli articoli 20 e 21.
3. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel
bilancio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le modalità ed i tempi del
versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, gli adempimenti contabili, giudiziali ed
amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo
settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle
vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21, seguono quanto disposto dal decreto del
Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n.
2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005.
Art. 29.
Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie
1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento,
a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della
gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
a) l’importo totale da versare;
b) l’incasso della raccolta;
c) l’incasso totale lordo relativo alle giocate raccolte per tutte le scommesse di cui è chiusa
l’accettazione nella settimana contabile di riferimento ed ai rimborsi pagati e prescritti
nella settimana contabile di riferimento;
d) l’aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita delle scommesse, relativo
all’incasso di cui alla lettera c);
e) l’importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita delle scommesse nella settimana
contabile di riferimento;
f ) l’importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei
rimborsi prescritti nella medesima settimana;
g) l’incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l’accettazione nella settimana contabile di
riferimento;
h) il corrispettivo del concessionario solo per le scommesse refertate di cui è chiusa
l’accettazione nella settimana contabile di riferimento.
3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l’elenco delle vincite pagate e dei
rimborsi effettuati nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di
riferimento.
4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della
gestione finanziaria di cui al comma 1.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30.
Introduzione delle formule di scommessa
1. Le nuove formule di scommessa possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa di
AAMS, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione delle esigenze
del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tal fine i concessionari sono
tenuti ad adeguare i programmi informatici in funzione dell’introduzione delle nuove formule
di scommessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2005
IL DIRETTORE GENERALE
(Giorgio Tino)
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economicofinanziari,
registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 174.

 

tratto da www.sisal.it

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