Totogol
Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base
sportiva
Art.1. - Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai
concorsi pronostici
su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo
dei flussi finanziari
relativi all'attività di vendita degli stessi, nonchè le regole di gioco
dei concorsi
pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol",
abbinato al
Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il
concorso ed
il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una
giocata a caratura,
anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il
concorso ed
il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento,
espressi dal partecipante,
relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol e "+Gol",
abbinato al
Totogol; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal
partecipante, relativamente
al concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo,
accertamento e verbalizzazione
finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione,
alla determinazione
dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle
colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla
comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso
procedura ad
evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche
relative all'esercizio
dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e
funzioni pubbliche
relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme
degli eventi sportivi,
disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici
Totocalcio l'ultimo concorso
pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima
della eventuale
abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il9",
abbinato al concorso
pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il9" per il quale
vengono
accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
per il concorso
pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale
vengono accettate
giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il
concorso pronostici
"+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso
pronostici
"+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale
abolizione del
concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso
abbinato "il9", un
avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione
temporale, od
un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un
pronostico; per il concorso
pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento
sportivo
od una frazione di avvenimento sportivo;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su
un'unica schedina di
gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una
giocata o di una giocata
sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti,
gestita dal concessionario
ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o
di una
giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici
Totocalcio e l'abbinato
concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata, su un'unica
schedina di gioco,
di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o
tre pronostici, cioè
varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del
concorso; per il concorso
pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di
gioco, di
una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o
quattro pronostici,
cioè varianti doppie, triple o quadruple, per uno o più degli eventi
oggetto del concorso;
per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, la
scritturazione abbreviata
di una serie di colonne unitarie derivanti dall'espressione di due
pronostici, cioè
di una variante doppia, per uno o più degli eventi oggetto del concorso;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata
dal partecipante;
la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai
fini della
individuazione delle colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla
raccolta al netto dei
rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di
riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi
non distribuito
in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio
di 1a categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del
concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9", abbinato al
concorso
pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza
di premi
non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato
esclusivamente
al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici
Totogol, rispettivamente,
gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non
assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1a o di 2a categoria e
riassegnati
entrambi alla 1a categoria del concorso immediatamente successivo; per
il concorso
pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo
montepremi
non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori
di premi a
punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente
successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella
fornitura di
servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna
unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al
partecipante, in base
alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base
sportiva, subito dopo
l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura
dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base
alle modalità
definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e
della riconsegna
della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti
attraverso i pronostici
espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario
nell'ambito
della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo
e comunicati
ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla
ricezione delle
ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita
collegato con il
concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo
superiore ad
una determinata soglia;
gg) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di
terminale di
gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero
totoricevitore, che
aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato
telematicamente
e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con
l'utente, effettua le
giocate sui terminali di gioco e paga le
vincite di determinata entità;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote
unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta
registrazione della
giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di
vincita o di rimborso,
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del
rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario,
dalla differenza
tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al
concessionario
per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le
seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana
contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso
totale lordo della settimana
contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di
riferimento;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la
giornata del
lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si
giocano i concorsi
pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti
specifici sono stabiliti
da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i
pronostici espressi
dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario e utilizzata
dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione
delle schedine
di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 GIUGNO 2003, n. 179
e successive modifiche e integrazioni
Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base
sportiva
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per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonchè di
altri, eventuali giochi
connessi a manifestazioni sportive;
qq) totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in
precedenza dal CONI per
la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come previsto
dalla deliberazione
della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro
anni e
prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno
2003.
Titolo I
NORME GENERALI RELATIVE AI CONCORSI A PRONOSTICI
Art. 2. - Oggetto dei concorsi pronostici
L’oggetto dei concorsi pronostici consiste nell’esprimere il pronostico
sugli eventi
sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.
Art. 3 - Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di
gioco
1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine
di gioco,
oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco,
ovvero per via
telematica o telefonica. Le modalità di partecipazione in via telematica
o telefonica
sono stabilite dal direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del
Ministro delle
finanze 15 febbraio 2001, n. 156.
2. E’ consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate
sistemistiche,giocate a caratura e giocate a caratura speciale.
3. La posta,per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso,
di cui all’articolo
27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’aggio spettante al punto
di vendita.
L’importo della posta è determinato con decreto del Ministro
dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383.
Art. 4 - Ricevuta di partecipazione
1. La partecipazione al concorso,se effettuata presso i punti di
vendita, è attestata unicamente
dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le
giocate
effettuate in via telematica o telefonica, il direttore generale di AAMS
individua, con
il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa
alle modalità di
attestazione di partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla
ricevuta con quelli dettati
o indicati sulla schedina di gioco è a carico del partecipante, il quale
deve segnalare
immediatamente eventuali difformità. In caso di difformità, il
partecipante può chiedere
l’annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi
all’accettazione
della giocata, purché l’accettazione del concorso sia ancora aperta.
L’orario di
riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono annullabili le
giocate per le
quali è stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a
caratura. Per
le giocate a caratura è tuttavia consentita, in caso di oggettivi
inconvenienti tecnici del
sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite da AAMS,
la ristampa
delle cedole di caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal
terminale di
gioco.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal
concessionario per
cinque anni.
Art. 5 - Ripartizione della posta
1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita,secondo quanto già
disposto dagli articoli
2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall’articolo 2 della legge
29 settembre
1965, n. 1117, dall’articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall’articolo 27
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall’articolo 2 del decreto
legislativo 2 dicembre
1999, n. 464 e dall’articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito,
con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178; a seguito
dell'approvazione
della legge finanziaria per l'anno 2005 a partire dal 1° gennaio 2005 la
posta di gioco
dei concorsi pronostici, prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui
al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così
rideterminata:
a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
b) 50 per cento, come montepremi;
c) 33,84 per cento, come imposta unica;
d) 2,45 per cento, come contributo all’Istituto per il credito sportivo;
e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.
Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di
gioco, per i concorsi
indetti dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del
concorso immediatamente
successivo.
Art. 6 - Conservazione e protezione dei dati delle giocate
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è
successivamente archiviata
con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l’alterazione
dei
dati conservati.
2. Alla chiusura dell’accettazione, la commissione di controllo, di cui
all’articolo 7,
sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non
riscrivibile e
verifica il montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo
ed i supporti contenenti
tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione
di
controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma
3.
Art. 7 - Commissione di controllo
1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la
sede dalla
stessa indicata.
2. La commissione è composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che
la presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.
Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un
dipendente di AAMS
con qualifica non inferiore alla categoria C1.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
4. La commissione di controllo,oltre ai compiti esplicitamente previsti
dal presente
decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi
devono essere inviati
per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i
termini di decadenza
previsti dall’articolo 17 accompagnati dal pagamento di euro 50,00
(cinquanta/
00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria. Le decisioni
della commissione
di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del
ricorso e
sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo
alla decisione.
E’ fatta comunque salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità
giudiziaria ordinaria,
avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero
in mancanza
di tale ricorso.
Art. 8 - Pubblicità
1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su
un bollettino
ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e
presso ogni punto di
vendita. Il bollettino ufficiale è trasmesso, anche per via telematica,
ai concessionari,
che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il
montepremi e le
quote di vincita, sono comunicati ufficialmente, attraverso il
bollettino ufficiale, entro
il giorno successivo alla data di definizione della colonna unitaria
vincente di ciascun
concorso.
3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di vendita in
modo da consentire
a chiunque di prenderne visione.
Titolo II
GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEI CONCORSI A PRONOSTICI
Art. 9 - Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di
vendita
1. La raccolta delle giocate dei concorsi pronostici è effettuata dai
concessionari attraverso
i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta
alla vendita
dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate,al netto dei compensi dovuti ai punti di
vendita e dagli
stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari
netti.
Art. 10 - Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni
finanziarie
1. Al singolo concessionario è fornita la rendicontazione della gestione
finanziaria, da
parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana
contabile di riferimento.
Il rendiconto della gestione finanziaria è messo a disposizione del
concessionario,
entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana
contabile di riferimento.
Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di
cui è chiusa l'accettazione,
nella settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso
di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana
contabile di
riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella
settimana contabile
di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun
concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana
contabile di riferimento;
h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di
riferimento e dei
rimborsi prescritti nella medesima settimana.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della
concessione,
sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di
cui al comma 1,
lettera a).
Art. 11 - Verifica delle ricevute di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua
parte, costituisce
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi e per la
richiesta dei rimborsi,
solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica,
attraverso i punti
di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione,
nei casi di premi o
rimborsi superiori a 3.000,00 (tremila/00) Euro, l'eventuale non
contraffazione materiale
della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica
i dati identificativi
in essa contenuti.
Art. 12 - Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le
modalità previste
dagli articoli 13, 14 e 15. Con le medesime modalità previste per le
vincite, i concessionari
effettuano il pagamento dei rimborsi.
2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione
vincenti e pagate
e le ricevute rimborsate, direttamente ovvero per il tramite dei punti
di vendita collegati,
per un periodo di 5 anni.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del
rimborso risultano da
annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione.
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Art. 13 - Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00
euro
1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
fino a 3.000,00
euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla
comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale
hanno effettuato
la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con
il medesimo
concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa,
secondo le modalità
previste dall’articolo 11, il pagamento del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è
collegato il punto
di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di
vendita è pubblicizzato
il concessionario con cui esso è collegato.
Art. 14 - Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a
3.000,00 euro e
fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a
100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità:
a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi,
i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a
3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso un
qualsiasi
sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è
pubblicato sul sito
internet www.aams.it, per il pagamento del premio. Il pagamento avviene,
a seguito
di invio al concessionario interessato, da parte dell’istituto di
credito cui è stata presentata
la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica
secondo le
modalità previste dall’articolo 11, mediante accredito, da parte
dell’i-stituto di credito
cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente
bancario del
vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di
presentazione
della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi,
i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a
3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso i
punti di pagamento
dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le
modalità
previste dall’articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta
esplicita del vincitore,
attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso,
oppure
mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il
termine di 20 giorni
dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
a), ed entro il
termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel
caso di cui alla lettera
b).
Art. 15 - Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a
100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro può
avvenire
attraverso due distinte modalità:
a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi,
i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a
100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli
istituti di credito
convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.aams.it,
per il pagamento
del premio. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario
interessato,
da parte dell’istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di
partecipazione,
della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste
dall’articolo 11,
mediante accredito, da parte dell’istituto di credito cui è stata
presentata la ricevuta di
partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in
contanti, presso il
medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi,
i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a
100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi
per la verifica
della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste
dall’articolo 11. Il pagamento
avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso
accredito sul
conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione
di assegno
circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il
termine di 23 giorni
dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
a), ed entro il
termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel
caso di cui alla lettera
b).
Art. 16 - Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e
dei rimborsi
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale
relativamente agli
importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o
rimborsabili verificate
dal singolo concessionario, nonchè dal saldo settimanale, sono
effettuati i versamenti,
sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario
all'inizio
dell'attività oggetto della concessione ed ad esso intestati,
dell'importo complessivo
dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15 e del saldo
settimanale. Il concessionario
provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente
diritto
con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di
cui agli articoli 14
e 15.
Art. 17 - Termini di decadenza
1. Ferma la sussistenza del credito maturato, gli aventi diritto
decadono dal diritto alla
riscossione dei premi, nonchè alla riscossione dei rimborsi, presso i
punti di vendita e
gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di
partecipazione non è effettuata,
secondo le modalità di cui all'articolo 11, nel termine di novanta
giorni dalla data di
pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.
2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini
di cui al comma 1,
nonchè i resti dei rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul
montepremi del
concorso immediatamente successivo.
Titolo V
NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI TOTOGOL
Art. 34 - Oggetto del concorso
1. Il concorso pronostici Totogol consiste nell’esprimere quattordici
pronostici relativi
al numero complessivo di reti realizzate in ciascuno dei quattordici
eventi, connessi a
competizioni sportive, determinati da AAMS.
Art. 35 - Modalità di indicazione dei pronostici
1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso
il punto di vendita,
contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro
digitazione
diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su
dettatura effettuata
dal partecipante.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l’elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da quattro caselle per
ogni evento, contraddistinte
dai segni convenzionali “0-1”, “2”, “3”, “4+”.
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco
contrassegnando,
per ciascun evento, la casella del segno convenzionale “0-1”, “2”,
“3”,”4+”,
corrispondente al numero di gol pronosticato. Nel caso di eventi
relativi a partite di
calcio, con il segno “0-1” si pronostica un numero complessivo di reti
realizzate nella
partita uguale a zero od a uno; con il segno “2” si pronostica un numero
complessivo
di reti realizzate nella partita uguale a due; con il segno “3” si
pronostica un numero
complessivo di reti realizzate nella partita uguale a tre; con il segno
“4+” si pronostica
un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale o
superiore a quattro.
4. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La
giocata massima
non può superare le 16.384 colonne unitarie.
AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali,
valide per ogni
concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero
d’ordine progressivo
da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i
contenuti specifici
del concorso prima dell’apertura dell’accettazione.
Art. 36 - Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita,
prima dell'emissione
della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di
gioco; il
numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo
complessivo sono
comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso
del partecipante
stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli
elementi previsti
all'articolo 37, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le
modalità di sviluppo del
sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del
partecipante e la forma di
certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore
generale di
AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne
unitarie. Per
ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante
cedole di caratura
quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero
totale delle cedole
di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo
unitario
di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della
giocata, convalidata
dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di
caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione,
contiene almeno i
seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero
totale delle
cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola
cedola di
caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo
di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della
giocata, assegnata
dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla
giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua
parte, consente la
riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota
vinta, ricavata
dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a
caratura ed il
numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il
terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare
al punto di vendita
ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a
caratura speciale
sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS,
di cui all'articolo
20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi
precedenti
di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal
concessionario.
Art. 37 - Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo
dopo che la giocata
è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
Totogol impa 18-04-2006 7:50 Pagina 3
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore
nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della
giocata, assegnata
dal totalizzatore nazionale;
l) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla
giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il
terminale di giocoemette,
inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di
vendita ai fini
del pagamento del premio stesso.
Art. 38 - Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra
loro: premi precedenti
di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della
giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costodella stessa, alle colonne
unitarie accettate
ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore
nazionale attribuisce
il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima
combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni
singolo premio
è di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in
ciascuna
colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna
unitaria si consegue
un punto per ogni evento esattamente pronosticato.
4. Sono previste 5 categorie di vincita:
a) 1a categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2a categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3a categoria, per le colonne unitarie con 12 punti;
d) 4a categoria, per le colonne unitarie con 11 punti;
e) 5a categoria, per le colonne unitarie con 10 punti.
Art. 39 - Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del
concorso è assunto,
quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito
sul campo, ufficializzato
da AAMS in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle
autorità sportive
competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non
risultano
influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le
disposizioni di cui ai
commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello
prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo
in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI,
dichiara
non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante
pubblicazione sul bollettino
ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati,
comunque,
validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono
stati rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in giorno
diverso da quello
immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, è considerato
non disputato
e rientra quindi nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando,
prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante
pubblicazione sul
bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la
chiusura dell'accettazione
è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato
o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo,
uno o più eventi
risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è attribuito
convenzionalmente
un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono
nelle condizioni
di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a
qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui
al comma 3, lettera
c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara
l'annullamento
del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate
effettuate dai partecipanti.
AAMS ha, altresi', facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione
stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido,
prima che il
totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è
annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico
richiesto si intende riferito
al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al
termine dei tempi
regolamentari.
Art. 40 - Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i
vincitori, è costituito
dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il
concorso, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del
direttore generale di
AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti
provenienti dagli
sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 è incrementato, ai fini
della determinazione
del montepremi complessivo, degli eventuali jackpot
Art. 41 - Determinazione della combinazione unitaria vincente
Abrogato dal D.M del 5 Agosto 2004, n. 228.
Art. 42 - Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale
mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 40 comma
1, si deduce
l'importo dei premi precedenti di partecipazione cosi' determinando la
quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio
del concorso
Totogol è determinato nel modo seguente:
a) il 5 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, è
assegnato alle vincite di 1a categoria più l'eventuale jackpot, di cui
all'articolo 40,
comma 2. In aggiunta, è assegnato a tale categoria di vincita anche la
quota di montepremi
di cui alla lettera b), in caso di mancanza di vincite di 2a categoria;
b) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, è
assegnato alle vincite di 2a categoria;
c) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, è
assegnato alle vincite di 3a categoria;
d) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, è
assegnato alle vincite di 4a categoria;
e) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, è
assegnato alle vincite di 5a categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle
colonne unitarie
vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della
categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi
di 1° categoria
determina il jackpot di 1a categoria.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici Totogol
non si registrino vincitori di 1a categoria, il montepremi di 1°
categoria è sommato al
corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 13 punti, il montepremi
di 2° categoria
è assegnato al jackpot di 1a categoria.
7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici Totogol
non si registrino vincitori di 2a categoria, il montepremi di 2a
categoria è sommato al
corrispondente montepremi della categoria inferiore.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3a categoria, il relativo
montepremi,
sommato a quello di 4a categoria, è ripartito tra le colonne unitarie
vincenti di 4a categoria.
9. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4a categoria, il relativo
montepremi,
sommato a quello di 5a categoria, è ripartito tra le colonne unitarie
vincenti di 5a categoria.
9-bis. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3a e di 5a categoria,
i relativi montepremi,
sommati a quello di 4a categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie
vincenti
di 4a categoria.
9-ter. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4a e di 5a categoria,
i relativi montepremi,
sommati a quello di 3a categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie
vincenti
di 3a categoria.
9-quater. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 5a categoria, il
relativo montepremi,
sommato a quello di 4a categoria, è ripartito tra le colonne unitarie
vincenti di
4a categoria.
9-quinquies. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3a e di 4a
categoria, i relativi
montepremi, sommati a quello di 5a categoria, sono ripartiti tra le
colonne unitarie
vincenti di 5a categoria.
10. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3a, 4a e 5a categoria,
la somma dei
relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie
che hanno realizzato
il maggior punteggio.
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria
inferiore è più alta di
quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di
vincita, dividendo la
somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle
colonne
vincenti delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per
troncamento; i decimali
risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola
di caratura
sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di
controllo comunica
ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le
relative quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi
motivo, l'impossibilità
di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso
immediatamente successivo.
Il testo coordinato pubblicato è stato redatto al solo fine di
facilitare la lettura
delle disposizioni dei decreti; gli unici testi ufficiali sono quelli
pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.
Sisal S.p.a., pur avendo posto la massima cura nell’elaborazione dei
testi e
nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per
eventuali
errori o imprecisioni.
tratto da www.sisal.it
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