Totogol

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva

Art.1. - Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici
su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari
relativi all'attività di vendita degli stessi, nonchè le regole di gioco dei concorsi
pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al
Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed
il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura,
anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed
il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante,
relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al
Totogol; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente
al concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione
finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione
dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle
colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad
evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio
dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche
relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi,
disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso
pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale
abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso
pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il9" per il quale vengono
accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso
pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate
giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici
"+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici
"+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del
concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il9", un
avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od
un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso
pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo
od una frazione di avvenimento sportivo;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di
gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata
sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario
ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una
giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato
concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco,
di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioè
varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso
pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di
una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o quattro pronostici,
cioè varianti doppie, triple o quadruple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso;
per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, la scritturazione abbreviata
di una serie di colonne unitarie derivanti dall'espressione di due pronostici, cioè
di una variante doppia, per uno o più degli eventi oggetto del concorso;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante;
la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della
individuazione delle colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei
rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito
in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio
di 1a categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso
pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi
non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente
al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente,
gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1a o di 2a categoria e riassegnati
entrambi alla 1a categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso
pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi
non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di
servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base
alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo
l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità
definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna
della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici
espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito
della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati
ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle
ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il
concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad
una determinata soglia;
gg) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di
gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che
aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente
e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le
giocate sui terminali di gioco e paga le
vincite di determinata entità;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della
giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso,
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza
tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario
per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana
contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del
lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi
pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti
da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi
dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata
dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine
di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 GIUGNO 2003, n. 179
e successive modifiche e integrazioni
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per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonchè di altri, eventuali giochi
connessi a manifestazioni sportive;
qq) totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per
la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come previsto dalla deliberazione
della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e
prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.
Titolo I
NORME GENERALI RELATIVE AI CONCORSI A PRONOSTICI
Art. 2. - Oggetto dei concorsi pronostici
L’oggetto dei concorsi pronostici consiste nell’esprimere il pronostico sugli eventi
sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.
Art. 3 - Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco
1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco,
oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero per via
telematica o telefonica. Le modalità di partecipazione in via telematica o telefonica
sono stabilite dal direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro delle
finanze 15 febbraio 2001, n. 156.
2. E’ consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate
sistemistiche,giocate a caratura e giocate a caratura speciale.
3. La posta,per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso, di cui all’articolo
27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’aggio spettante al punto di vendita.
L’importo della posta è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 4 - Ricevuta di partecipazione
1. La partecipazione al concorso,se effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente
dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le giocate
effettuate in via telematica o telefonica, il direttore generale di AAMS individua, con
il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle modalità di
attestazione di partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli dettati
o indicati sulla schedina di gioco è a carico del partecipante, il quale deve segnalare
immediatamente eventuali difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere
l’annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all’accettazione
della giocata, purché l’accettazione del concorso sia ancora aperta. L’orario di
riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono annullabili le giocate per le
quali è stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura. Per
le giocate a caratura è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del
sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite da AAMS, la ristampa
delle cedole di caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di
gioco.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario per
cinque anni.
Art. 5 - Ripartizione della posta
1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita,secondo quanto già disposto dagli articoli
2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall’articolo 2 della legge 29 settembre
1965, n. 1117, dall’articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall’articolo 27
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall’articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre
1999, n. 464 e dall’articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178; a seguito dell'approvazione
della legge finanziaria per l'anno 2005 a partire dal 1° gennaio 2005 la posta di gioco
dei concorsi pronostici, prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata:
a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
b) 50 per cento, come montepremi;
c) 33,84 per cento, come imposta unica;
d) 2,45 per cento, come contributo all’Istituto per il credito sportivo;
e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.
Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi
indetti dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente
successivo.
Art. 6 - Conservazione e protezione dei dati delle giocate
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente archiviata
con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l’alterazione dei
dati conservati.
2. Alla chiusura dell’accettazione, la commissione di controllo, di cui all’articolo 7,
sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e
verifica il montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti
tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di
controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma 3.
Art. 7 - Commissione di controllo
1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla
stessa indicata.
2. La commissione è composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che la presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.
Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un dipendente di AAMS
con qualifica non inferiore alla categoria C1.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
4. La commissione di controllo,oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente
decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati
per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza
previsti dall’articolo 17 accompagnati dal pagamento di euro 50,00 (cinquanta/
00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione
di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e
sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.
E’ fatta comunque salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria,
avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza
di tale ricorso.
Art. 8 - Pubblicità
1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino
ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di
vendita. Il bollettino ufficiale è trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari,
che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il montepremi e le
quote di vincita, sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro
il giorno successivo alla data di definizione della colonna unitaria vincente di ciascun
concorso.
3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire
a chiunque di prenderne visione.
Titolo II
GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEI CONCORSI A PRONOSTICI
Art. 9 - Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di vendita
1. La raccolta delle giocate dei concorsi pronostici è effettuata dai concessionari attraverso
i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla vendita
dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate,al netto dei compensi dovuti ai punti di vendita e dagli
stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti.
Art. 10 - Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie
1. Al singolo concessionario è fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da
parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento.
Il rendiconto della gestione finanziaria è messo a disposizione del concessionario,
entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento.
Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui è chiusa l'accettazione,
nella settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di
riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile
di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento;
h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei
rimborsi prescritti nella medesima settimana.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione,
sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1,
lettera a).
Art. 11 - Verifica delle ricevute di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi e per la richiesta dei rimborsi,
solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i punti
di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi o
rimborsi superiori a 3.000,00 (tremila/00) Euro, l'eventuale non contraffazione materiale
della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi
in essa contenuti.
Art. 12 - Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le modalità previste
dagli articoli 13, 14 e 15. Con le medesime modalità previste per le vincite, i concessionari
effettuano il pagamento dei rimborsi.
2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti e pagate
e le ricevute rimborsate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati,
per un periodo di 5 anni.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da
annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione.
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Art. 13 - Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00 euro
1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00
euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato
la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo
concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, secondo le modalità
previste dall’articolo 11, il pagamento del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è collegato il punto
di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita è pubblicizzato
il concessionario con cui esso è collegato.
Art. 14 - Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e
fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a
100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità:
a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi,
i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a
3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso un qualsiasi
sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito
internet www.aams.it, per il pagamento del premio. Il pagamento avviene, a seguito
di invio al concessionario interessato, da parte dell’istituto di credito cui è stata presentata
la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le
modalità previste dall’articolo 11, mediante accredito, da parte dell’i-stituto di credito
cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del
vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione
della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi,
i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a
3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento
dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità
previste dall’articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore,
attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure
mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 20 giorni
dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il
termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
b).
Art. 15 - Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro può avvenire
attraverso due distinte modalità:
a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi,
i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a
100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito
convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per il pagamento
del premio. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato,
da parte dell’istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione,
della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste dall’articolo 11,
mediante accredito, da parte dell’istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di
partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il
medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi,
i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a
100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica
della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall’articolo 11. Il pagamento
avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul
conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno
circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 23 giorni
dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il
termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
b).
Art. 16 - Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli
importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate
dal singolo concessionario, nonchè dal saldo settimanale, sono effettuati i versamenti,
sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio
dell'attività oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo
dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15 e del saldo settimanale. Il concessionario
provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente diritto
con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14
e 15.
Art. 17 - Termini di decadenza
1. Ferma la sussistenza del credito maturato, gli aventi diritto decadono dal diritto alla
riscossione dei premi, nonchè alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e
gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata,
secondo le modalità di cui all'articolo 11, nel termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.
2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini di cui al comma 1,
nonchè i resti dei rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul montepremi del
concorso immediatamente successivo.
Titolo V
NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI TOTOGOL
Art. 34 - Oggetto del concorso
1. Il concorso pronostici Totogol consiste nell’esprimere quattordici pronostici relativi
al numero complessivo di reti realizzate in ciascuno dei quattordici eventi, connessi a
competizioni sportive, determinati da AAMS.
Art. 35 - Modalità di indicazione dei pronostici
1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita,
contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione
diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata
dal partecipante.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l’elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da quattro caselle per ogni evento, contraddistinte
dai segni convenzionali “0-1”, “2”, “3”, “4+”.
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando,
per ciascun evento, la casella del segno convenzionale “0-1”, “2”, “3”,”4+”,
corrispondente al numero di gol pronosticato. Nel caso di eventi relativi a partite di
calcio, con il segno “0-1” si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella
partita uguale a zero od a uno; con il segno “2” si pronostica un numero complessivo
di reti realizzate nella partita uguale a due; con il segno “3” si pronostica un numero
complessivo di reti realizzate nella partita uguale a tre; con il segno “4+” si pronostica
un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale o superiore a quattro.
4. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima
non può superare le 16.384 colonne unitarie.
AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni
concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d’ordine progressivo
da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici
del concorso prima dell’apertura dell’accettazione.
Art. 36 - Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione
della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il
numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono
comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante
stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
all'articolo 37, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità di sviluppo del
sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di
certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di
AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per
ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura
quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole
di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario
di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata
dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i
seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle
cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di
caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata
dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la
riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata
dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il
numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il
terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita
ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale
sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo
20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti
di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.
Art. 37 - Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata
è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
Totogol impa 18-04-2006 7:50 Pagina 3
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata
dal totalizzatore nazionale;
l) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di giocoemette,
inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini
del pagamento del premio stesso.
Art. 38 - Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti
di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della
giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costodella stessa, alle colonne unitarie accettate
ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce
il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima
combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio
è di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna
colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue
un punto per ogni evento esattamente pronosticato.
4. Sono previste 5 categorie di vincita:
a) 1a categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2a categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3a categoria, per le colonne unitarie con 12 punti;
d) 4a categoria, per le colonne unitarie con 11 punti;
e) 5a categoria, per le colonne unitarie con 10 punti.
Art. 39 - Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto,
quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato
da AAMS in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive
competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano
influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo
in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara
non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino
ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque,
validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono stati rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in giorno diverso da quello
immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato
e rientra quindi nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando,
prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione
è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato
o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi
risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è attribuito convenzionalmente
un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni
di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera
c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento
del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti.
AAMS ha, altresi', facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il
totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto si intende riferito
al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi
regolamentari.
Art. 40 - Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, è costituito
dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di
AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli
sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione
del montepremi complessivo, degli eventuali jackpot
Art. 41 - Determinazione della combinazione unitaria vincente
Abrogato dal D.M del 5 Agosto 2004, n. 228.
Art. 42 - Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 40 comma 1, si deduce
l'importo dei premi precedenti di partecipazione cosi' determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso
Totogol è determinato nel modo seguente:
a) il 5 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è
assegnato alle vincite di 1a categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40,
comma 2. In aggiunta, è assegnato a tale categoria di vincita anche la quota di montepremi
di cui alla lettera b), in caso di mancanza di vincite di 2a categoria;
b) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è
assegnato alle vincite di 2a categoria;
c) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è
assegnato alle vincite di 3a categoria;
d) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è
assegnato alle vincite di 4a categoria;
e) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è
assegnato alle vincite di 5a categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie
vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1° categoria
determina il jackpot di 1a categoria.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol
non si registrino vincitori di 1a categoria, il montepremi di 1° categoria è sommato al
corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 13 punti, il montepremi di 2° categoria
è assegnato al jackpot di 1a categoria.
7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol
non si registrino vincitori di 2a categoria, il montepremi di 2a categoria è sommato al
corrispondente montepremi della categoria inferiore.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3a categoria, il relativo montepremi,
sommato a quello di 4a categoria, è ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 4a categoria.
9. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4a categoria, il relativo montepremi,
sommato a quello di 5a categoria, è ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 5a categoria.
9-bis. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3a e di 5a categoria, i relativi montepremi,
sommati a quello di 4a categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti
di 4a categoria.
9-ter. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4a e di 5a categoria, i relativi montepremi,
sommati a quello di 3a categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti
di 3a categoria.
9-quater. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 5a categoria, il relativo montepremi,
sommato a quello di 4a categoria, è ripartito tra le colonne unitarie vincenti di
4a categoria.
9-quinquies. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3a e di 4a categoria, i relativi
montepremi, sommati a quello di 5a categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie
vincenti di 5a categoria.
10. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3a, 4a e 5a categoria, la somma dei
relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato
il maggior punteggio.
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore è più alta di
quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la
somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne
vincenti delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali
risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura
sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica
ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilità
di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso
immediatamente successivo.
Il testo coordinato pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni dei decreti; gli unici testi ufficiali sono quelli pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.
Sisal S.p.a., pur avendo posto la massima cura nell’elaborazione dei testi e
nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali
errori o imprecisioni.

 

tratto da www.sisal.it

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