Totocalcio
Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base
sportiva
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 GIUGNO 2003, n. 179 e successive modifiche e integrazioni
Art.1 - Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai
concorsi pronostici su base
sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei
flussi finanziari relativi
all'attività di vendita degli stessi, nonchè le regole di gioco dei
concorsi pronostici Totocalcio,
"il9", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il
concorso ed il totalizzatore
nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una
giocata a caratura, anche speciale,
che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il
concorso ed il totalizzatore
nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento,
espressi dal partecipante,
relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol e "+Gol",
abbinato al Totogol; i nove
pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante,
relativamente al concorso pronostici
"il9", abbinato al Totocalcio;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo,
accertamento e verbalizzazione
finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione,
alla determinazione dei
montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle
colonne unitarie vincenti,
al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi pronostici
su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso
procedura ad evidenza
pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative
all'esercizio dei concorsi
pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e
funzioni pubbliche relative ai
concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme
degli eventi sportivi,
disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici
Totocalcio l'ultimo concorso
pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima
della eventuale abolizione
del concorso stesso; per il concorso pronostici "il9", abbinato al
concorso pronostici
Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il9" per il quale vengono
accettate giocate, prima
della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso
pronostici Totogol l'ultimo
concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate,
prima della eventuale abolizione
del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al
concorso pronostici
Totogol, l'ultimo concorso pronostici "+Gol" per il quale vengono
accettate giocate, prima
della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso
abbinato "il9", un avvenimento
sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od
un'azione dell'avvenimento
stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso
pronostici Totogol e quello
ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo od una frazione di
avvenimento sportivo;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su
un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una
giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti,
gestita dal concessionario ed
effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di
una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici
Totocalcio e l'abbinato concorso
pronostici "il9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di
gioco, di una serie di
colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici,
cioè varianti doppie o triple,
per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso
pronostici Totogol, la
scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di
colonne unitarie derivanti
dalla espressione di due, tre o quattro pronostici, cioè varianti
doppie, triple o quadruple,
per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso
pronostici "+Gol", abbinato al
Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di colonne unitarie
derivanti dall'espressione
di due pronostici, cioè di una variante doppia, per uno o più degli
eventi oggetto del concorso;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata
dal partecipante; la giocata
valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della
individuazione
delle colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla
raccolta al netto dei rimborsi
pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di
riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi
non distribuito in
mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio di 1a categoria e
riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso
immediatamente successivo;
per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l'autonomo montepremi
non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori
di premi a
punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente
successivo; per il concorso
pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non
distribuiti in mancanza
di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1a
o di 2a categoria e
riassegnati entrambi alla 1a categoria del concorso immediatamente
successivo; per il concorso
pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo
montepremi non
distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di
premi a punteggio e
riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella
fornitura di servizi di
gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna
unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al
partecipante, in base alle
modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva,
subito dopo l'accettazione
della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base
alle modalità definite per
il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna
della ricevuta di partecipazione,
in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in
ogni colonna unitaria
precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario
nell'ambito della propria
organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati
ad AAMS prima
dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle
ricevute di partecipazione
vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario
stesso ed al pagamento
dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
gg) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di
terminale di gioco, aperto
al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che
aderisce ad un singolo
concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che,
previo nulla osta da
parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate
sui terminali di gioco e
paga le vincite di determinata entità;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote
unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta
registrazione della giocata nel
totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di
rimborso, l'unico titolo al portatore
valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario,
dalla differenza tra l'incasso
colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario
per i concorsi
chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana
contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso
totale lordo della settimana
contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di
riferimento;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la
giornata del lunedì e la
giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i
concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti
specifici sono stabiliti da
AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici
espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario e utilizzata dai
punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione
delle schedine di gioco e la
stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS, per la
gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonchè di altri,
eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive;
qq) totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in
precedenza dal CONI per la vendita
di concorsi pronostici su base sportiva, così come previsto dalla
deliberazione della giunta
esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e
prorogata annualmente per
due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.
Titolo I
NORME GENERALI RELATIVE AI CONCORSI A PRONOSTICI
Art. 2. - Oggetto dei concorsi pronostici
L’oggetto dei concorsi pronostici consiste nell’esprimere il pronostico
sugli eventi sportivi
previsti dallo specifico concorso pronostici.
Art. 3 - Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di
gioco
1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine
di gioco, oppure con
digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero per
via telematica o telefonica.
Le modalità di partecipazione in via telematica o telefonica sono
stabilite dal direttore generale
di AAMS ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio
2001, n. 156.
2. E’ consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate
sistemistiche,giocate a
caratura e giocate a caratura speciale.
3. La posta,per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso,
di cui all’articolo 27
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’aggio spettante al punto di
vendita. L’importo
della posta è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’articolo
12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 4 - Ricevuta di partecipazione
La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita,
è attestata unicamente
dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le
giocate effettuate in via
telematica o telefonica, il direttore generale di AAMS individua, con il
decreto di cui all’articolo
3, comma 1, anche la disciplina relativa alle modalità di attestazione
di partecipazione.
Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta
con quelli dettati o indicati
sulla schedina di gioco è a carico del partecipante, il quale deve
segnalare immediatamente
eventuali difformità. In caso di difformità, il partecipante può
chiedere l’annullamento della
ricevuta entro i centottanta secondi successivi all’accettazione della
giocata, purché l’accetta-
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DECRETO 19 GIUGNO 2003, n. 179
e successive modifiche e integrazioni
Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base
sportiva
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zione del concorso sia ancora aperta. L’orario di riferimento è quello
del totalizzatore nazionale.
In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono annullabili le
giocate per le quali è stato
riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura. Per
le giocate a caratura è
tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del
sistema di emissione della
ricevuta e secondo modalità stabilite da AAMS, la ristampa delle cedole
di caratura accettate
dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal
concessionario per cinque
anni.
Art. 5 - Ripartizione della posta
1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita, secondo quanto già
disposto dagli articoli 2 e 5
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall’articolo 2 della legge 29
settembre 1965, n. 1117,
dall’articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall’articolo 27
della legge 30 dicembre
1991, n. 412, dall’articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999,
n. 464 e dall’articolo 4
del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
con la legge 8 agosto
2002, n. 178.
A seguito dell'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2005 a
partire dal 1° gennaio
2005 la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall’articolo 5
del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179, è così rideterminata:
a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
b) 50 per cento, come montepremi;
c) 33,84 per cento, come imposta unica;
d) 2,45 per cento, come contributo all’Istituto per il credito sportivo;
e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.
Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di
gioco, per i concorsi indetti
dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso
immediatamente successivo.
Art. 6 - Conservazione e protezione dei dati delle giocate
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è
successivamente archiviata con
modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l’alterazione dei
dati conservati.
2. Alla chiusura dell’accettazione, la commissione di controllo, di cui
all’articolo 7, sovrintende
alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile
e verifica il montepremi
complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo
ed i supporti contenenti
tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione
di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma
3.
Art. 7 - Commissione di controllo
1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la
sede dalla stessa indicata.
2. La commissione è composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che
la presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.
Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un
dipendente di AAMS con qualifica
non inferiore alla categoria C1.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti
dal presente decreto,
decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere
inviati per iscritto alla
commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza
previsti dall’articolo 17
accompagnati dal pagamento di euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di
rimborso spese e di diritti
di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese
entro trenta giorni
dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo
bollettino ufficiale immediatamente
successivo alla decisione.
E’fatta comunque salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità
giudiziaria ordinaria,
avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero
in mancanza di tale
ricorso.
Art. 8 - Pubblicità
1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su
un bollettino ufficiale
affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni
punto di vendita. Il
bollettino ufficiale è trasmesso, anche per via telematica, ai
concessionari, che ne trasmettono
copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il
montepremi e le quote di vincita,
sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro
il giorno successivo
alla data di definizione della colonna unitaria vincente di ciascun
concorso.
3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di vendita in
modo da consentire a
chiunque di prenderne visione.
Titolo II
GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEI CONCORSI A PRONOSTICI
Art. 9 - Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di
vendita
1. La raccolta delle giocate dei concorsi pronostici è effettuata dai
concessionari attraverso i
punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta
alla vendita dei concorsi
pronostici.
2. Gli incassi delle giocate,al netto dei compensi dovuti ai punti di
vendita e dagli stessi direttamente
trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti.
Art. 10 - Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni
finanziarie
1. Al singolo concessionario è fornita la rendicontazione della gestione
finanziaria, da parte
del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di
riferimento. Il rendiconto
della gestione finanziaria è messo a disposizione del concessionario,
entro la fine del terzo
giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di
riferimento. Il rendiconto contiene
le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di
cui è chiusa l'accettazione,
nella settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso
di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana
contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella
settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun
concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana
contabile di riferimento;
h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di
riferimento e dei rimborsi
prescritti nella medesima settimana.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della
concessione, sono stabiliti
sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1,
lettera a).
Art. 11 - Verifica delle ricevute di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua
parte, costituisce l'unico
titolo al portatore valido per la riscossione dei premi e per la
richiesta dei rimborsi, solo a
seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i
punti di vendita con esso
collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi o
rimborsi superiori a
3.000,00 (tremila/00) Euro, l'eventuale non contraffazione materiale
della ricevuta di partecipazione;
il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa
contenuti.
Art. 12 - Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le
modalità previste dagli
articoli 13, 14 e 15. Con le medesime modalità previste per le vincite,
i concessionari effettuano
il pagamento dei rimborsi.
2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione
vincenti e pagate e le
ricevute rimborsate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di
vendita collegati, per un
periodo di 5 anni.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del
rimborso risultano da annotazione
apposta sulla ricevuta di partecipazione.
Art. 13 - Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00
euro
1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
fino a 3.000,00 euro,
possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione
ufficiale degli esiti dei
concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno
effettuato la giocata, anche presso
qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo
concessionario per riscuotere,
previa verifica della ricevuta stessa, secondo le modalità previste
dall’articolo 11, il pagamento
del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è
collegato il punto di vendita
che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita è
pubblicizzato il concessionario
con cui esso è collegato.
Art. 14 - Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a
3.000,00 euro e fino a
100.000,00 euro
1. l pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a
100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità:
a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi, i possessori
di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a
3.000,00 euro e non
superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello
degli istituti di credito
convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.aams.it,
per il pagamento del premio.
Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato,
da parte dell’istituto
di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della
ricevuta stessa e previa verifica
secondo le modalità previste dall’articolo 11, mediante accredito, da
parte dell’i-stituto di
credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto
corrente bancario del vincitore
oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di
presentazione della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi, i possessori
di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a
3.000,00 euro e non
superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento
dei premi per la verifica
della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste
dall’articolo 11. Il pagamento
avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso
accredito sul conto corrente
bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno
circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il
termine di 20 giorni dalla
data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a),
ed entro il termine di 14
giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla
lettera b).
Art. 15 - Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a
100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro può
avvenire attraverso
due distinte modalità:
a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi, i possessori
di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a
100.000,00 euro, possono
recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito
convenzionati, il cui elenco è
pubblicato sul sito internet www.aams.it, per il pagamento del premio.
Il pagamento avviene,
a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell’istituto
di credito cui è stata presentata
la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica
secondo le modalità
previste dall’articolo 11, mediante accredito, da parte dell’istituto di
credito cui è stata presentata
la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore
oppure in contanti,
presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi, i possessori
di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a
100.000,00 euro, possono
recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della
ricevuta di partecipazione,
secondo le modalità previste dall’articolo 11. Il pagamento avviene, in
base alla richiesta
esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente
bancario del vincitore stesso,
oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il
termine di 23 giorni dalla
data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a),
ed entro il termine di 14
giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla
lettera b).
Art. 16 - Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e
dei rimborsi
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale
relativamente agli importi
corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili
verificate dal singolo
concessionario, nonchè dal saldo settimanale, sono effettuati i
versamenti, sui conti correnti
comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attività
oggetto della concessione
ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi e/o dei
rimborsi di cui agli articoli
14 e 15 e del saldo settimanale. Il concessionario provvede al
versamento dei premi e/o
dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalità indicate dallo
stesso, entro e non oltre i
termini di cui agli articoli 14 e 15.
Art. 17 - Termini di decadenza
1. Ferma la sussistenza del credito maturato, gli aventi diritto
decadono dal diritto alla riscossione
dei premi, nonchè alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di
vendita e gli sportelli
nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è
effettuata, secondo le modalità
di cui all'articolo 11, nel termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione del bollettino
ufficiale degli esiti dei concorsi.
2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini
di cui al comma 1, nonchè
i resti dei rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul
montepremi del concorso immediatamente
successivo.
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Titolo III
NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI TOTOCALCIO
Art. 18 - Oggetto del concorso pronostici Totocalcio
1. Il concorso pronostici Totocalcio consiste nell’esprimere quattordici
pronostici sull’esito di
quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da
AAMS.
Art. 19 - Modalità di indicazione dei pronostici
1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua,
presso il punto di vendita,
contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro
digitazione diretta sui
terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura
effettuata dal partecipante.
I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali è
richiesto il pronostico sull’esito
finale o parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica la
vittoria della prima squadra
indicata per ogni evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria della
seconda squadra indicata
per ogni evento e con il segno X si pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali è richiesto
il pronostico sull’esito conseguito
da singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con il segno 1
si pronostica il
piazzamento dal 1° al 3° posto; con il segno X il piazzamento dal 4° al
6° posto; con il segno
2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la mancata
classificazione del competitore o della
squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed
internazionali di calcio o di altre
manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i
quali è richiesto il pronostico
riguardo il piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica il
piazzamento al 1°
posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il
segno 2 si pronostica il
piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei
gironi, nelle batterie o
nei gruppi in cui risultano inserite;
c) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali è
richiesto il pronostico sull’esito
finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della
prima squadra indicata per
ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si pronostica la vittoria
della seconda squadra indicata
per ogni evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la
vittoria di una delle due
squadre al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali è
richiesto il pronostico sull’esito
finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della
prima squadra indicata
per ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si
pronostica la vittoria della
seconda squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e
con il segno X si pronostica
la vittoria di una delle due squadre ai tempi supplementari.
e-bis) nel caso in cui il concorso sia imperniato su competizioni
olimpiche o su giochi mondiali,
continentali, di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre
nazionali, iscritti per
la partecipazione a discipline sportive prescelte dall’ente gestore e
indicate nella scheda, sono
suddivisi in tre gruppi, contraddistinti rispettivamente con i segni 1,
X, 2. Marcando i predetti
segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline inserite nella
scheda, il partecipante
indica in quale dei tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le
squadre che, in base ai
risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse,
risultano primi classificati in
ciascuna delle discipline elencate.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per ogni
evento, contraddistinte dai
segni convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco
universali, valide per ogni concorso,
in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d’ordine
progressivo da 1 a 14;
AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti
specifici del concorso prima
dell’apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco
contrassegnando, per
ciascun evento, la casella del segno convenzionale 1, X, 2,
corrispondente al risultato pronosticato.
6. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La
giocata massima relativa
al concorso pronostici Totocalcio non può superare le 8.192 colonne
unitarie.
Art. 20 - Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita,
prima dell'emissione della
ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di
gioco; il numero delle
colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono
comunicati al partecipante;
la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso;
sulla ricevuta, oltre
ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
all'articolo 21, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le
modalità di sviluppo del sistema,
la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la
forma di certificazione
della giocata sono definite dal decreto del direttore generale di AAMS,
di cui all'articolo 3,
comma 1.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne
unitarie. Per ogni giocata
a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di
caratura quante sono le
suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di
caratura è compreso tra
un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola
di caratura è pari al
valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero
totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione,
contiene almeno i seguenti
elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero
totale delle cedole
emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola
cedola di caratura;
l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro
superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della
giocata, assegnata dal
totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla
giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua
parte, consente la riscossione,
in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta,
ricavata dal quoziente fra
l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il
numero totale delle cedole
emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il terminale
di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto
di vendita ai fini del
pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a
caratura speciale sono disciplinate
con successivo provvedimento del direttore generale di AAMS. Le giocate
a caratura
speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in
quanto la giocata è effettuata
direttamente dal concessionario.
Art. 21 - Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo
dopo che la giocata è
stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore
nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della
giocata, assegnata dal
totalizzatore nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla
giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il
terminale di gioco emette,inoltre,
ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai
fini del pagamento del
premio stesso.
Art. 22 - Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso pronostici Totocalcio assegna due tipologie di premio:
premi precedenti di partecipazione
e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata,
senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne
unitarie accettate, ai fini del
concorso pronostici Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale
attribuisce il numero progressivo
15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna
unitaria accettata
di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in
ciascuna colonna unitaria
valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per
ogni evento il cui risultato sia stato esattamente pronosticato.
4. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:
a) 1a categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2a categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3a categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.
l) l'articolo 23, è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del
concorso è assunto, quale
esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul
campo, ufficializzato da
AAMS in conformità alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle
autorità sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano
influenti agli effetti
del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le
disposizioni di cui ai commi
da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello
prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo
in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI,
dichiara non validi
prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati,
comunque, validi gli
eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al
giorno successivo. Se la
disputa dell'evento rinviato è stabilita in giorno diverso da quello
immediatamente successivo,
l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra
nella disciplina prevista dal
successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando, prima
del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione
sul bollettino ufficiale,
del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura
dell'accettazione è fissato in relazione
all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo
degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo,
uno o più eventi risultano
nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono
nelle condizioni di cui
al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a
qualsiasi pronostico indicato,
dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui
al comma 3, lettera c),
AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara
l'annullamento del relativo
concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai
partecipanti. AAMS ha,
altresì, facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido,
prima che il totalizzatore
nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico
richiesto sull'esito finale delle
partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al
risultato conseguito al termine
dei tempi regolamentari.
Art. 24 - Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i
vincitori, è costituito
dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il
concorso, di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del
direttore generale di AAMS
antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti
provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1 è incrementato, ai fini della
determinazione del montepremi
complessivo, dell'eventuale jackpot.
Art. 25 - Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale
mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 24,
comma 1, si deduce l'importo
dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del
montepremi del
concorso da destinare ai premi a punteggio.
Totocalcio impa 18-04-2006 7:49 Pagina 3
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio è
determinato nel modo
seguente:
a) il 40 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, è assegnato
alle vincite di 1a categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di
cui all'articolo 24, comma
2;
b) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, è assegnato
alle vincite di 2a categoria;
c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, è assegnato
alle vincite di 3a categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle
colonne unitarie vincenti
della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi
di 1a categoria determina
il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici Totocalcio non si
registrino vincitori di 1a categoria, il montepremi di 1a categoria è
sommato al corrispondente
montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2a categoria, il relativo
montepremi, sommato a
quello di 3a categoria, è ripartito tra i vincitori di 3a categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3a categoria, il relativo
montepremi, sommato a
quello di 2a categoria, è ripartito tra i vincitori di 2a categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2a e 3a categoria, la
somma dei relativi montepremi
è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato
il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria
inferiore è più alta di quella di
una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita,
dividendo la somma dei montepremi
delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle
stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per
troncamento; i decimali
risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola
di caratura sono arrotondate
al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di
controllo comunica ad
AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo,
l'impossibilità di
determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso
immediatamente successivo.
Titolo IV
NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI “IL9”, ABBINATO AL CONCORSO
TOTOCALCIO
Art. 26 - Oggetto del concorso pronostici “il9”
1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio
costituiscono l’oggetto del
concorso “il9”, cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso
pronostici Totocalcio,
mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.
2. Nel caso in cui AAMS distribuisce schedine di gioco universali,
valide per ogni concorso
Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono
l’oggetto del concorso
pronostici “il9”.
Art. 27 - Modalità di indicazione della volontà di partecipazione al
concorso
1. La partecipazione al concorso “il9” si effettua contrassegnando
l’apposito spazio predisposto
per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure
con digitazione
diretta sul terminale di gioco dell’apposito simbolo da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura
effettuata dal partecipante. Le modalità di partecipazione al concorso
per le giocate
effettuate in via telematica o telefonica sono disciplinate con il
decreto del direttore generale
di AAMS, di cui all’articolo 3, comma 1.
2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola colonna
unitaria,purché la giocata
al concorso Totocalcio, cui essa è collegata, è almeno di 2 colonne
unitarie. La giocata
massima relativa al concorso pronostici “il9” non può superare le 8.192
colonne unitarie.
Art. 28 - Giocate sistemistiche ed a caratura
1. La giocata sistemistica al concorso pronostici “il9” è effettuata
utilizzando esclusivamente
un sistema del concorso Totocalcio e si compone di tante colonne
unitarie quante ne derivano
dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del
concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima
dell’emissione della ricevuta, il
sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il
concorso pronostici
“il9”; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli
importi complessivi totali,
per i concorsi pronostici “il9” e Totocalcio, sono comunicati al
partecipante e la ricevuta è
emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono
riportati gli elementi previsti dall’art. 21, comma 2.
3. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le
modalità di sviluppo del sistema,
la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la
forma di certificazione
della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di
AAMS di cui all’articolo
3, comma 1.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a
caratura, è ammessa solo in
quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio.
Le modalità di effettuazione
delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno
riferimento a
quanto stabilito dall’articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni
previste dall’articolo 20,
comma 4, anche l’informazione concernente la partecipazione al concorso
pronostici “il9”.
6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a
caratura speciale sono stabilite
con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all’articolo 20,
comma 7. Le giocate
a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di
partecipazione, in quanto la giocata
è effettuata direttamente dal concessionario.
Art. 29 - Ricevuta di partecipazione
1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di
partecipazione del concorso
pronostici “il9” è parte integrante della ricevuta relativa alla giocata
per il concorso
Totocalcio, cui essa è collegata. Il contenuto della ricevuta di
partecipazione fa riferimento a
quanto stabilito dall’articolo 21, comma 2. La ricevuta di
partecipazione, oltre alle informazioni
previste dall’articolo 21 contiene anche l’indicazione della
partecipazione al concorso
pronostici “il9”.
Art. 30 - Tipologia e assegnazione dei premi del concorso
1. Il concorso “il9” assegna due tipologie di premio, cumulabili tra
loro: premi precedenti di
partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l’accettazione della giocata,
senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne
unitarie accettate ai fini del
concorso pronostici “il9”, alle quali il totalizzatore nazionale
attribuisce il numero progressivo
15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna
unitaria accettata di ciascun
concorso. L’importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. Abrogato dal D.M del 5 Agosto 2004, n. 228.
4. Abrogato dal D.M del 5 Agosto 2004, n. 228.
5. Abrogato dal D.M del 5 Agosto 2004, n. 228.
6. Abrogato dal D.M del 5 Agosto 2004, n. 228.
7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in
ciascuna colonna unitaria
valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per
ogni evento il cui risultato è stato esattamente pronosticato. I premi a
punteggio sono assegnati
alle colonne unitarie che hanno realizzato 9 punti, corrispondenti ai
primi 9 pronostici della
colonna vincente del concorso Totocalcio.
Art. 31 - Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso
"il9" è assunto, quale esito
definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo,
ufficializzato da AAMS
in conformità alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle
autorità sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano
influenti agli effetti
del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si
applicano le disposizioni di
cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello
prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in
conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI,
dichiara non validi,
prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati,
comunque, validi gli
eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al
giorno successivo. Se la
disputa dell'evento rinviato è stabilita in un giorno diverso da quello
immediatamente successivo,
l'evento ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra
nella disciplina prevista
dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando, prima
del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione
sul bollettino ufficiale,
del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura
dell'accettazione è fissato in relazione
all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo
degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno
o più eventi risultano
nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono
nelle condizioni di cui al
comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato,
dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al
comma 3, lettera c), AAMS,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento
del relativo concorso
disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti.
AAMS ha, altresì,
facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido,
prima che il totalizzatore
nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico
richiesto sull'esito finale delle
partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al
risultato conseguito al termine
dei tempi regolamentari.
Art. 32 - Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici "il9", autonomo rispetto a
quello previsto per il concorso
pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla
somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il
concorso, di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del
direttore generale di AAMS
antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti
provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1, è incrementato, ai fini della
determinazione del montepremi
complessivo, dell'eventuale jackpot.
Art. 33 - Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita,
eventuale mancanza di
vincitori
1. Dall’importo del montepremi del concorso di cui all’articolo 32,
comma 1, si deduce l’importo
dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del
montepremi del
concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma
1, ed incrementato
dell’ eventuale jackpot di cui all’articolo 32, comma 2, è assegnato
alle colonne unitarie vincenti
con 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente
del concorso
Totocalcio.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero
delle colonne unitarie vincenti,
costituisce la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti,il montepremi si
cumula con quello
del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici “il9” non si
aggiudica il jackpot, l’importo relativo è distribuito tra le colonne
unitarie che hanno realizzato
il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all’euro per
troncamento; i decimali
rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola
di caratura sono arrotondate
al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di
controllo comunica ad
AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra,per qualsiasi
motivo, l’impossibilità
di determinare le quote, l’intero montepremi è riportato sul concorso
immediatamente successivo.
Il testo coordinato pubblicato è stato redatto al solo fine di
facilitare la lettura delle
disposizioni dei decreti; gli unici testi ufficiali sono quelli
pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana.
Sisal S.p.a., pur avendo posto la massima cura nell’elaborazione dei
testi e nella
riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali
errori o imprecisioni.
tratto da www.sisal.it
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