Superenalotto
Regolamento completo
Approvato con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1957
e, da ultimo, modificato con Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452
Art. 1 - L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Rapporti con Enti
Esterni esercita ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 14 aprile
1948, n. 496, un concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco
del lotto. Detto concorso, istituito col Decreto del Ministro delle
Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, numero 16781 del 9
luglio 1957, registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 1957, reg. n.
20 Finanze, foglio n. 175, è disciplinato dalle norme per l'applicazione
e l'esecuzione del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581,
modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962,
n. 806, nonché dal presente regolamento speciale.
Art. 2 - La gestione del Concorso è affidata, giusta decreto del
Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1996, alla SISAL S.p.A., con sede
in Milano, che assume la qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.
Art. 3 - Il concorso consiste nel pronosticare i primi numeri estratti
nelle ruote del lotto di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma,
indipendentemente dalla posizione dei sei pronostici rispetto all'ordine
alfabetico delle ruote.
Per ogni pronostico indovinato si consegue un punto; la somma dei punti
(massimo sei) si prende a base per la determinazione dei vincitori, come
previsto dall'art. 14.
Per il conseguimento della vincita di seconda categoria il
pronosticatore deve indovinare cinque dei sei numeri primi estratti
nelle ruote del lotto di cui al primo comma del presente articolo e il
numero primo estratto nella ruota di Venezia, denominato "numero
complementare".
Se il primo estratto di una ruota sia un numero uguale al primo estratto
di una ruota che in ordine alfabetico la precede, ai fini della
determinazione dei numeri vincenti, viene preso in considerazione il
secondo numero estratto; se anche il secondo estratto sia un numero
uguale al primo estratto di altra ruota che precede, viene preso in
considerazione il terzo numero estratto, e così via.
La medesima procedura si applica anche nei confronti del numero
complementare. Qualora non sia possibile determinare una combinazione
vincente di prima categoria con punti 6 o di seconda categoria, con
punti 5 più il numero complementare, perché nelle sei ruote utili per
l'individuazione del pronostico vengono estratti numeri uguali o per
qualsiasi altro motivo, si applica la disposizione prevista al terzo
comma dell'art. 14.
Art. 4 - La partecipazione al concorso deve tassativamente avvenire
servendosi di apposite schede stampate e distribuite dall'Ente gestore
convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche.
La scheda è composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura,
è suddivisa in due pannelli recanti ciascuno novanta caselle
contrassegnate ognuna da un numero da 1 a 90, quanti sono i numeri del
lotto oggetto del pronostico.
Art. 5 - Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante
l'apposizione nell'apposita casella, in corrispondenza del numero da
pronosticare, di un segno idoneo ad essere individuato
dall'apparecchiatura di lettura della macchina.
Il pronostico deve essere formulato marcando, senza correzioni o
alterazioni o contraddizioni, il numero che si intende pronosticare
primo estratto in una qualsiasi delle sei ruote del lotto indicate nel
primo comma dell'art. 3. La seconda sezione della scheda è destinata
alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riporterà in
chiaro i numeri derivanti dalla lettura delle marcature effettuate nella
prima sezione dal giocatore.
Sulla medesima scheda è ammessa la effettuazione di giocate singole e/o
sistemistiche integrali da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760
giocate. Una giocata minima si compila marcando sei numeri su ciascun
pannello della prima sezione della scheda. Una giocata sistemistica si
effettua marcando da un minimo di sette ad un massimo di venti delle
novanta caselle contrassegnate dai novanta numeri del lotto, ottenendosi
più giocate, secondo la formula delle combinazioni semplici, il cui
sviluppo matematico è il seguente:
7 numeri=7 giocate
8 numeri=28 giocate
9 numeri=84 giocate
10 numeri=210 giocate
11 numeri=462 giocate
12 numeri=924 giocate
13 numeri=1.716 giocate
14 numeri=3.003 giocate
15 numeri=5.005 giocate
16 numeri=8.008 giocate
17 numeri=12.376 giocate
18 numeri=18.564 giocate
19 numeri=27.132 giocate
20 numeri=38.760 giocate
È consentita la partecipazione al concorso con giocate a combinazioni
sistemistiche, da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760 giocate,
mediante l'indicazione dei pronostici "basi" e dei pronostici
"varianti", utilizzando apposite schede distribuite dall'Ente gestore,
convalidabili mediante macchine elettroniche. La scheda a combinazioni
sistemistiche è composta da due sezioni, la prima, destinata alla
marcatura, è costituita da due pannelli, uno per la marcatura dei
pronostici "basi" e l'altro per la marcatura delle "varianti". Il primo
è suddiviso in novantacinque caselle, cinque per la scelta della
combinazione dei numeri indicati nel pannello "basi" con i numeri
indicati nel pannello "varianti" e novanta, contrassegnate ciascuna da
un numero da uno a novanta quanti sono i numeri del lotto, per la
marcatura dei pronostici "basi"; il secondo per la marcatura delle
"varianti", è suddiviso in novanta caselle recanti ognuna un numero da
uno a novanta.
Le giocate vengono effettuate marcando, senza correzioni o alterazioni o
contraddizioni, almeno sette numeri differenti fra loro di cui almeno
uno nel pannello "basi" e almeno due nel pannello "varianti". Se nel
pannello "basi" vengono marcati più numeri dovrà essere marcata anche
una delle cinque caselle per la scelta della combinazione dei numeri
indicati in "basi" presi uno, due, tre, quattro, cinque alla volta,
rispettivamente con cinque, quattro, tre, due, uno dei numeri indicati
nel pannello "varianti". Nel caso di marcatura dei numeri su un solo
pannello si otterranno combinazioni integrali con un minimo di sette
giocate. La seconda sezione è destinata alla convalida ed alla stampa in
chiaro effettuata dalla macchina validatrice che riporterà in sequenza i
numeri derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella prima
sezione.
E' consentita la possibilità di effettuare giocate sistemistiche
denominate "a caratura". La giocata a caratura, organizzata e
convalidata dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita in quote, da un
minimo di due ad un massimo di centoventicinque, rappresentate ciascuna
da cedole stampate dalla macchina validatrice, per essere vendute ai
giocatori. Il prezzo unitario di ciascuna quota o cedola, pari al valore
complessivo delle giocate diviso per il numero delle quote, non può
essere inferiore a EUR 5,00.
Art. 6 - La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la
scheda di partecipazione al concorso nella apposita apertura della
macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia su un
visualizzatore l'importo della giocata.
Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito
tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata
dalla macchina validatrice nella seconda sezione della scheda, oltre che
dei numeri pronosticati, anche dei seguenti dati: i codici di controllo,
il numero che contraddistingue il concorso settimanale, la data di
estrazione dei numeri del lotto al quale il concorso stesso si
riferisce, il codice di zona, il codice di ricevitoria, il codice della
validatrice, il numero di giocate convalidate e il numero progressivo
della giocata, la data e l'ora della convalida.
A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri stampati dalla
macchina validatrice sulla scheda.
All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore è tenuto a
controllarla e, nel caso di difformità tra i pronostici marcati
manualmente e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha la
facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa
restituzione al ricevitore della scheda predetta.
E' consentita la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina
validatrice su speciali schede anche senza riquadri di marcatura, di
giocate generate dalla stessa macchina validatrice o da un computer ad
essa collegato.
All'atto del ritiro di tale scheda, il giocatore è tenuto ad accertare
l'esatta convalida delle giocate in essa stampate.
Art. 7 - Dopo la convalida, il partecipante ritira la scheda
convalidata, che deve essere da lui custodita con ogni cura e diligenza
costituendo documento valido per il ritiro dei premi. Tutti i dati
trascritti dalla macchina validatrice sulla scheda giocata e convalidata
vengono registrati nella memoria interna della stessa validatrice ed in
una seconda carta memoria estraibile e successivamente trasmessi,
all'ora stabilita dall'Ente gestore, via linea telefonica,
all'elaboratore zonale di competenza.
L'elaboratore zonale, ubicato in un apposito Centro Elaborazione Dati,
provvederà a trasferire, previ gli opportuni controlli, tutti i dati
ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta,
rileggibili e non modificabili che, consegnati alla Commissione di Zona
prima dell'inizio delle estrazioni del lotto, costituiscono, a tutti gli
effetti, le matrici delle schede del concorso.
Art. 8 - La posta unitaria di partecipazione al concorso e' di EUR 0,408
per colonna. La giocata minima non può essere inferiore a due poste.
Per partecipare al concorso occorre consegnare la scheda compilata e
pagare le poste relative. La partecipazione dovrà effettuarsi presso gli
uffici dell'Ente gestore appositamente designati.
A scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, la
partecipazione può altresì effettuarsi presso "ricevitori autorizzati"
dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono
obbligati ad osservare e far osservare dai partecipanti stessi tutte le
norme che disciplinano il concorso. Le ricevitorie debbono essere
contraddistinte da apposita insegna di caratteristiche uniformi. A
decorrere dal 1 gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al
ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto e'
fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna
pari a EUR 0,50. Analoga somma è dovuta quando l'accettazione delle
giocate è fatta presso gli uffici dell'Ente gestore.
E' consentita l'effettuazione di due o più giocate, valevoli per più
concorsi consecutivi con le schede di cui all'art. 4 e seguenti, in tal
caso, i dischi ottici in cui sono registrate tali giocate resteranno
archiviati, secondo le modalità di cui all'art. 10, fino
all'espletamento dei concorsi cui si riferiscono.
Il monte premi è costituito dal 38% dell'ammontare complessivo delle
poste di gioco di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117,
nonché dal 35% del diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
Art. 9 - L'Ente gestore stabilisce la data e l'ora di cessazione
dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le matrici elettroniche
delle schede debbono risultare custodite negli archivi di cui al
successivo art. 10 prima dell'ora fissata per le estrazioni del lotto.
Art. 10 - Per la custodia delle matrici, presso ogni sede di zona o
altro ufficio abilitato dell'Ente gestore, è predisposto un apposito
locale nel quale sono sistemati uno o più armadi di sicurezza provvisti
di serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo.
Prima dell'ora di inizio delle estrazioni del lotto, vengono depositati
negli archivi di cui al primo comma del presente articolo, i dischi
ottici scrivibili una sola volta e non modificabili di cui all'art. 7.
In caso di parziale o totale impossibilità di registrazione delle
giocate sui dischi ottici, saranno archiviati, previa verbalizzazione le
carte memoria e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale contenente
l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni
effetto del concorso.
Le operazioni connesse con la custodia sono controllate e sorvegliate da
una Commissione composta dal Direttore Regionale delle Entrate o da un
suo rappresentante, da un funzionario amministrativo di 3
prefettura, in rappresentanza del Prefetto e da un rappresentante del
Sindaco. La Commissione verbalizza il numero dei dischi ottici e/o delle
carte memoria e/o dei tabulati da custodire, i dati relativi al numero
delle schede giocate, il numero delle giocate annullate e il totale
delle giocate da conteggiare a montepremi.
Tutte le operazioni di archivio avvengono alla presenza dei tre
componenti della Commissione la quale provvede alla chiusura
dell'archivio e ne conserva le chiavi.
Art. 11 - Concorrono alla determinazione delle combinazioni vincenti
solamente quelle risultanti dalle schede registrate nei dischi ottici
e/o nelle carte memoria e/o contenute nei tabulati stampati
dall'elaboratore zonale che, compilate e ricevute nei modi prescritti
risultano custodite a norma dell'articolo precedente. Dette matrici
elettroniche fanno stato in caso di contestazione.
Qualora la scheda convalidata elettronicamente non fosse rinvenuta
nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni
effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al
rimborso della posta pagata, dietro consegna della scheda convalidata in
suo possesso, esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave, ogni
responsabilità tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei
ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività. Tale
disposto si applica anche nel caso in cui non fosse possibile ottenere
la matrice elettronica dai dischi ottici o dalla carta memoria o non
fosse leggibile la scheda stampata sui tabulati.
L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in
qualsiasi momento accertino la mancata trasmissione o ricezione delle
giocate per via telefonica o della mancata consegna delle carte memoria
estraibili, ne danno notizia al pubblico mediante avviso, che deve
rimanere esposto nel locale di accettazione delle schede sino alla
scadenza del termine per la presentazione dei reclami, previsto
dall'art. 15.
Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse dal concorso
anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o
non sia stata regolare.
Art. 12 - Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art.
13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione
totale o parziale dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei
tabulati custoditi, le matrici elettroniche distrutte saranno dichiarate
escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente
al rimborso della quota della posta destinata alla massa premi.
La medesima norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni di
cui sopra dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o
della sua chiusura.
Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi dopo
il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno
considerate valide solamente le giocate vincenti già accertate e
verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 15.
Art. 13 - Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto, l'Ente gestore,
conosciuti i risultati ufficiali dell'estrazione dei numeri del lotto,
individuati i numeri vincenti a norma dell'art.3, provvede presso i
propri uffici ove è avvenuta la custodia delle matrici elettroniche, a
rilevare, mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella
memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi siano combinazioni
di numeri che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati
alla Commissione di Zona di cui all'art. 10.
La Commissione di Zona, previa constatazione dell'integrità
dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi
ottici e/o le eventuali carte memoria, inserisce la combinazione dei
numeri vincenti in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle
schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco,
oppure estrae il tabulato dal quale rileverà le giocate recanti
combinazioni vincenti. Dopo il controllo, la Commissione di Zona,
stabilito il numero delle giocate che dovranno concorrere alla
ripartizione del montepremi, provvede alla collocazione dei dischi
ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio e alla chiusura
dell'archivio stesso, che potrà essere riaperto per la necessità di
successive giornate di concorso solamente dopo la scadenza del termine
dei reclami di cui all'art. 15.
Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di
estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati
dall'Amministrazione delle Finanze e sono descritte in un apposito
verbale al quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti.
Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei concorrenti, dalla
determinazione delle giocate vincenti, le giocate le cui matrici
elettroniche risultino indecifrabili in modo da non consentire
l'accertamento dell'esattezza dei pronostici.
Art. 14 - così modificato dal "Decreto del Direttore Generale
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 26 aprile 2005"
Art. 1 - L'articolo 14 del regolamento del concorso propostici Enalotto,
emanato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14" Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla
prima categoria appartengono quelle in 4
cui i pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle sei ruote
indicate nel primo comma dell'art. 3 sono esatti; alla seconda categoria
appartengono quelle in cui sono esatti cinque pronostici più il "numero
complementare" (primo estratto nella ruota di Venezia), alla terza, alla
quarta e alla quinta categoria le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3
pronostici esatti.
Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene
attribuito il 20 per cento dell'importo complessivo destinato ai
vincitori a norma dell'art. 8. L'importo destinato alle giocate vincenti
di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate
vincenti della rispettiva categoria.
In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6, il relativo
montepremi andrà ad accumularsi con quello della medesima categoria del
concorso successivo. Qualora in tale concorso non si verificassero
giocate vincenti con punti 6, il rispettivo importo del montepremi andrà
ad incrementare il relativo montepremi del concorso successivo per la
stessa categoria, e così fino al concorso nel quale saranno realizzate
vincite con punti 6.
In mancanza di vincite di seconda categoria con punti 5 più il numero
complementare, il relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello
delle vincite di prima categoria con punti 6 del concorso successivo.
Qualora in tale concorso non si verificassero giocate vincenti con punti
5 più il numero complementare, il rispettivo importo del montepremi
andrà ad incrementare il montepremi del concorso successivo per le
vincite di prima categoria con punti 6, e così fino al concorso nel
quale saranno realizzate vincite con punti 5 più il numero
complementare.
In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta
categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3 i rispettivi
montepremi vengono ripartiti fra le eventuali altre categorie in cui vi
siano vincenti.
Quando la categoria delle giocate vincenti è unica, la massa dei premi,
detratte le eventuali quote da accantonare per mancanza di vincite di
prima e/o di seconda categoria, è divisa in parti uguali fra le giocate
vincenti dell'unica categoria.
Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente,
l'intero montepremi andrà ad accumularsi con il montepremi del concorso
successivo e se anche in tale concorso non si realizzassero punteggi
vincenti, i due montepremi andranno ad incrementare il montepremi del
concorso successivo fino al concorso nel quale saranno realizzate
vincite.
In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà
essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tale
caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei
confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se la
quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere
più alta della quota unitaria della categoria superiore, si procederà
alla fusione delle tre categorie. Se la quota unitaria risultante della
fusione di tre categorie dovesse essere più alta della quota unitaria
della categoria superiore, si procederà alla fusione delle quattro
categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione delle quattro
categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima
categoria, si procederà alla fusione delle cinque categorie in una
unica.
Art. 2 - L'articolo 14, comma 4, come modificato dall'articolo 1, si
applica dal primo concorso successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
quale risulti pari a zero il montepremi generato dal cumulo dei premi di
seconda categoria non assegnati per mancanza di giocate vincenti.
Art. 15 - L'Ente gestore pubblica entro il secondo giorno dalla data di
svolgimento del concorso, un Bollettino ufficiale nel quale, per ogni
concorso, sono elencati gli estremi delle schede contenenti giocate
vincenti. Nello stesso Bollettino, dopo gli adempimenti della
Commissione Centrale di cui all'art. 16, sono resi noti l'ammontare
della massa dei premi, il numero delle giocate vincenti per ogni singola
categoria, la misura unitaria dei premi, le modalità di pagamento dei
medesimi e ogni comunicazione ufficiale che possa interessare i
partecipanti.
L'Ente gestore può provvedere, in sostituzione del Bollettino ufficiale
di cui al comma precedente, ad elencare, in un apposito Bollettino
ufficiale da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli
estremi delle schede recanti giocate aventi diritto al premio,
limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria. Il giocatore
che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale di
ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede competente
dell'Ente gestore il tagliando figlia entro il termine stabilito per i
reclami.
Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi
di una scheda con la quale si ritenga di essere vincitore con una o più
giocate o in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con un
numero di vincite inferiore a quello cui si ritiene di aver diritto, il
partecipante può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento
del premio o dei premi.
Tale reclamo deve essere accompagnato dalla scheda di partecipazione al
concorso e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire al
competente ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione degli estremi delle schede
con giocate vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino di
ricevitoria.
Presso ogni sede di zona la Commissione di cui all'art.10 procederà,
sulla scorta delle matrici elettroniche contenute nel disco ottico e/o
nelle carte memoria e/o nel tabulato stampato dall'elaboratore zonale
custoditi nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente
presentati, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al
numero di giocate vincenti in prima verifica.
I reclami accolti e quelli respinti devono essere pubblicati nel
Bollettino ufficiale.
Le Commissioni di Zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non
pronta e agevole decisione alla Commissione Centrale prevista dall'art.16.
Tale procedura deve essere eseguita in ogni caso per i reclami
presentati senza la scheda convalidata. Qualora il giocatore abbia
omesso di allegare al reclamo la scheda convalidata, egli dovrà, a pena
di decadenza da ogni diritto, farla pervenire al competente ufficio
dell'Ente gestore entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del
concorso.
Art. 16 - Presso la sede dell'Ente gestore in Roma, è istituita una
Commissione Centrale composta da un Magistrato dell'Ordine Giudiziario o
Amministrativo di grado superiore al quinto, o qualifica corrispondente,
che la presiede, dal Direttore Centrale per i Rapporti con Enti Esterni
e da due Dirigenti rispettivamente del Ministero dell'Interno e della
Ragioneria Generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del
Direttore Centrale per i Rapporti con Enti esterni partecipa, in sua
sostituzione, il Dirigente della Divisione concorsi pronostici.
In caso di impedimento o di assenza del Magistrato, presiede la
Commissione il Direttore Centrale per i Rapporti con Enti Esterni o chi
lo sostituisce.
Assolve le mansioni di segretario, un funzionario della carriera
direttiva della Direzione Centrale per i Rapporti con Enti Esterni.
La Commissione Centrale, sulla scorta dei dati concernenti la
riscossione delle poste, stabilisce l'importo del montepremi e, in base
al numero delle giocate riscontrate vincenti dalle Commissioni di Zona,
determina il numero complessivo di tali giocate, nonché le quote da
pagare alle giocate stesse, a seconda delle categorie di appartenenza.
Art. 17 - La Commissione Centrale ha altresì il compito di esaminare i
reclami per qualsiasi motivo proposti dai giocatori ed in particolare
modo i reclami non decisi dalle Commissioni di zona di cui all'ultimo
comma dell'art.15. In merito a questi ultimi reclami le decisioni della
Commissione Centrale debbono essere adottate entro trenta giorni dalla
data del concorso e debbono essere pubblicate nel primo Bollettino
ufficiale immediatamente susseguente.
Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla Commissione
Centrale, la quota dei premi assegnata ad ogni giuocata vincente è
definitiva. Esistendo invece uno o più reclami di cui innanzi, in attesa
delle decisioni della Commissione Centrale, il calcolo delle quote
unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra le
giocate vincenti anche quelle su cui vertono reclami, il premio delle
quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad
esse in caso di accoglimento del reclamo. Qualora tutti i reclami siano
accolti, le quote di premio diventano definitive. Se uno o più reclami
siano respinti, si attende il decorso dei termini fissati nell'ultimo
comma del presente articolo, dopo di che, se nessun giudizio è stato
promosso, si procede al riparto del premio o dei premi tra le giocate
vincenti definitive. Qualora invece sia stato promosso giudizio, il
premio o i premi rimangono accantonati fino all'esito definitivo del
giudizio stesso.
Trascorsi settantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dei dati della Commissione Centrale cesserà per l'Ente Gestore
ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici elettroniche di
ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami
non accolti.
Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'Autorità giudiziaria
ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione
dell'esito del reclamo di cui all'art.15. Resta ferma l'esperibilità
dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo
esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di
pubblicazione del Bollettino ufficiale dei vincenti.
Art. 18 - Il pagamento dei premi verrà effettuato, a favore ed a spese
dell'esibitore della scheda, con le modalità stabilite dall'Ente gestore
e pubblicate nel Bollettino ufficiale. Ugualmente sono stabilite
dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale le modalità di
pagamento dei premi conseguiti su schede sistemistiche a caratura.
Il pagamento dei premi avverrà previo ritiro della scheda escluso
qualsiasi equipollente.
I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non
ne richiedano il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data
di pubblicazione del Bollettino ufficiale degli estremi della scheda
vincente.
Art. 19 - La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del
presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso
contenute.
Il foro competente per territorio in ogni controversia relativa alla
partecipazione al concorso è quello di Roma.
REGOLAMENTO DELLA FORMULA DI GIOCO OPZIONALE SUPERSTAR
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività
di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n.
806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle
attività di gioco;
Visto il decreto del 9 luglio 1957 adottato dal Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro per il tesoro con cui è stato istituito un
concorso pronostici abbinato al gioco del lotto;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e sue successive
modificazioni con cui è stato approvato il regolamento di detto concorso
pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato “Enalotto”;
Visto il decreto del Ministro delle finanze – n. III/7/109/96 del 22
gennaio 1996 – con cui è stata approvata la convenzione sottoscritta in
data 18 gennaio 1996 tra il Ministero delle finanze e la Sisal Sport
Italia S.p.A. avente ad oggetto la gestione da parte di detta Società
per conto dello Stato del concorso pronostici “Enalotto”, abbinato al
gioco del lotto;
Visto il decreto direttoriale – n. Udg/145/Ris del 27 settembre 2004 –
con cui è stato approvato l’atto aggiuntivo, stipulato il 20 settembre
2004, tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Sisal
S.p.A. alla menzionata convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l’articolo 12,
commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia
di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,
emanato ai sensi del predetto articolo 12 della legge n. 383 del 2001
nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni
in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici;
Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l’art.
11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale
del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni
tecniche occorrenti per l’attuazione di formule di gioco opzionali,
complementari anche al concorso a pronostici Enalotto;
Considerati gli andamenti di mercato del concorso a pronostici Enalotto
e gli elementi di valutazione forniti anche dal concessionario;
DISPONE
Articolo 1
Oggetto
Il presente decreto istituisce e definisce la formula di gioco
complementare e opzionale al concorso pronostici Enalotto di cui
all’art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, indicato in premessa. Il
giocatore può partecipare alla predetta formula di gioco, denominata
SuperStar, alle condizioni e con le modalità previste dall’articolo 2.
Articolo 2*
Caratteristiche e disciplina della formula di gioco opzionale
“SuperStar”
1. Per partecipare alla formula SuperStar il giocatore, dopo aver
espresso il proprio pronostico per il concorso Enalotto, marca
l’apposita casella individuata dal marchio SuperStar sulla scheda di
partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle nuove schede di
gioco e relative istruzioni, di cui agli allegati A e B, che
costituiscono parte integrante del presente decreto. A seguito di tale
scelta, al momento della convalida della giocata il sistema informatico
del concessionario genera un numero casuale, il numero “SuperStar”,
compreso tra uno e novanta, in base ad un algoritmo predefinito,
approvato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, così come
da decreto direttoriale prot. n. 2006/6918/giochi/Ena del 23 marzo 2006
del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato. Tale numero SuperStar, abbinato alle combinazioni
per le quali è stata scelta l’opzione “SuperStar”, viene stampato sulla
ricevuta di gioco di cui all’allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto. L’opzione “SuperStar” è abbinabile
anche a giocate effettuate direttamente tramite il terminale di gioco
senza l’utilizzo delle schede di partecipazione nonché a giocate
casuali, elaborate dal sistema informatico del Concessionario, per le
quali è possibile anche l’abbinamento casuale delle giocate medesime a
numeri SuperStar generati in serie complete da uno a novanta.
2. Il Concessionario può proporre, con formale richiesta, modifiche o
cambiamenti da apportare alle schede di cui agli allegati A e B e alle
ricevute di cui all’allegato C, nonché l’introduzione di altre tipologie
di schede. Le nuove schede saranno adottate e distribuite previa
approvazione, resa con comunicazione scritta, da parte
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Il numero massimo di combinazioni “SuperStar” convalidabili su ogni
singola scheda è identico a quello previsto per il concorso Enalotto.
4. Il numero “SuperStar” è il primo estratto sulla ruota nazionale in
occasione dell’estrazione del Lotto a cui è abbinato il concorso
pronostici Enalotto.
5. La posta di gioco per ogni combinazione abbinata al numero
“SuperStar” è pari a 0,50 euro, comprensiva dell’aggio spettante al
ricevitore. La giocata minima per partecipare a SuperStar è di due
combinazioni Enalotto di cui una abbinata al numero SuperStar.
6. Il 50% dell’ammontare complessivo delle poste di gioco è destinato al
pagamento dei premi del singolo concorso nonché ad alimentare il Fondo
di Riserva di cui ai commi 15 e 16, per i concorsi successivi.
7. Il gioco prevede premi istantanei e premi a punteggio. È inoltre
previsto il pagamento di “SuperBonus” assegnati nei casi previsti dal
comma 12 del presente articolo.
8. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal
sistema centrale del Concessionario, con la frequenza di un premio ogni
500 (cinquecento) combinazioni convalidate con l’opzione per la formula
di gioco “SuperStar”.
Quando una delle combinazioni SuperStar genera una vincita istantanea il
terminale di gioco emette il titolo per la riscossione.
Per ogni milione di combinazioni convalidate con l’opzione per la
formula di gioco “SuperStar”, sono assegnati 2.000 premi istantanei, da
attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al
concorso in chiusura che a quelle acquistate in abbonamento nel concorso
in chiusura medesimo. Tali premi, di importo compreso tra euro 5,00
(cinque) ed euro 10.000,00 (diecimila), sono così distribuiti:
- premi di importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila): almeno 1;
- premi di importo pari ad euro 1.000,00 (mille): almeno 2;
- premi di importo pari ad euro 500,00 (cinquecento): almeno 5;
- premi di importo pari ad euro 100,00 (cento): almeno 10;
- premi di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta): almeno 100;
- premi di importo pari ad euro 10,00 (dieci): almeno 500;
- premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque): almeno 1.000 e non più di
1.382.
Ogni serie di 2.000 premi istantanei relativi ad un milione di giocate
convalidate deve essere completamente assegnata, prima di dar luogo alla
distribuzione dei 2.000 premi successivi, al fine di assicurare che non
vi sia soluzione di continuità nella equidistribuzione dei premi
istantanei.
In funzione dell’andamento del Fondo di Riserva e del valore della
relativa giacenza, il numero dei premi di importo da euro 10,00 (dieci)
e fino ad euro 10.000,00 (diecimila) può essere opportunamente
incrementato di una o più unità secondo le modalità previste dal
provvedimento di cui al comma 16 del presente articolo.
Il numero dei premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque) è sempre dato
dalla differenza tra i 2.000 premi totali assegnati ogni milione di
combinazioni e la somma del numero dei premi riferiti a tutti gli altri
importi.
Il giocatore può riscuotere il premio istantaneo immediatamente oppure
entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed
esclusivamente presso il punto di vendita dove è stata effettuata la
giocata vincente il premio istantaneo, ad eccezione del premio di euro
10.000,00 (diecimila) che si riscuote secondo le modalità previste per
le vincite Enalotto di tale importo.
In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo, il
premio stesso non potrà più essere riscosso. Nel caso di riscossione di
un premio istantaneo, la giocata originante la vincita non può essere
più annullata.
9. Le giocate in abbonamento danno diritto a concorrere alla vincita di
premi istantanei e a riscuotere gli stessi alle medesime condizioni
previste per il concorso in chiusura, in conformità con quanto disposto
dal comma 8 del presente articolo.
10. I premi a punteggio si conseguono quando il numero estratto
attraverso le modalità di cui al comma 4 corrisponde al numero SuperStar
stampato sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita, relative ai
premi SuperStar a punteggio, sono:
• 5 stella, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso Enalotto più il
numero SuperStar;
• 4 stella, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso Enalotto più il
numero SuperStar;
• 3 stella, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso Enalotto più il
numero SuperStar;
• 2 stella, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso Enalotto più il
numero SuperStar;
• 1 stella, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso Enalotto più il
numero SuperStar;
• 0 stella, realizzato ottenendo punti 0 nel concorso Enalotto più il
numero SuperStar.
11. L’importo dei premi SuperStar a punteggio è:
• 5 stella, pari a 25 volte l’importo della vincita ottenuta con i punti
5 al concorso Enalotto;
• 4 stella, pari a 100 volte l’importo della vincita ottenuta con i
punti 4 al concorso Enalotto;
• 3 stella, pari a 100 volte l’importo della vincita ottenuta con i
punti 3 al concorso Enalotto;
• 2 stella, pari a euro 100,00 (cento/00);
• 1 stella, pari a euro 10,00 (dieci/00);
• 0 stella, pari a euro 5,00 (cinque/00).
12. Nel caso in cui il giocatore consegua una vincita nel concorso
Enalotto di prima categoria (punti 6) o di seconda categoria (punti 5
più il numero complementare) ed il numero SuperStar stampato sulla
ricevuta di gioco corrisponda al numero SuperStar estratto attraverso le
modalità di cui al comma 4, avrà diritto ad un “SuperBonus” così
determinato:
• euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in caso di vincita Enalotto di prima
categoria più il numero SuperStar;
• euro 1.000.000,00 (un milione/00) in caso di vincita Enalotto di
seconda categoria più il numero SuperStar.
In caso di vincita da parte di più giocatori, l’importo di ciascun
premio SuperBonus sopraindicato verrà suddiviso in parti uguali fra gli
stessi, come è previsto per i vincitori dei premi di prima e seconda
categoria del concorso Enalotto.
L’importo del SuperBonus viene attinto dalle risorse previste dal comma
6 del presente articolo.
13. I premi SuperStar a punteggio di cui ai commi 10 e 11 e i SuperBonus
di cui al comma 12 si sommano alle vincite eventualmente realizzate nel
concorso Enalotto.
14. Il pagamento dell’importo dei premi di cui al comma 13 viene
effettuato con le medesime modalità e secondo quanto previsto per il
concorso Enalotto.
15. Il Concessionario garantisce in ogni caso il pagamento dei premi
istantanei, dei premi SuperStar a punteggio e dei SuperBonus previsti
dalla formula di gioco SuperStar. Per ogni singolo concorso, la parte
dell’importo destinato al pagamento dei premi di ciascun concorso di cui
al comma 6 del presente articolo che dovesse residuare successivamente
alla determinazione delle vincite pagabili viene accantonata su un Fondo
di Riserva, gestito dal Concessionario. L’importo accantonato su tale
Fondo, comprensivo degli interessi maturati, viene utilizzato per:
- integrare il pagamento delle vincite nell’ipotesi in cui l’ammontare
dell’importo destinato al pagamento delle vincite di uno specifico
concorso non risultasse sufficiente ad effettuare il completo pagamento
delle stesse;
- incrementare le risorse destinate ai premi istantanei al verificarsi
delle condizioni previste nel provvedimento di cui al comma 16.
16. Le modalità di gestione del Fondo di Riserva sono disciplinate da
apposito provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
17. Le giocate a caratura speciale, disciplinate dal decreto
direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14
ottobre 2004, effettuate per partecipare al gioco opzionale SuperStar
non danno diritto alla vincita dei premi istantanei di cui al comma 8
del presente articolo in quanto, in questa ipotesi, la giocata è
effettuata direttamente dal Concessionario.
Articolo 3
Efficacia
Il presente decreto avrà efficacia il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed
effetto dall’avvio della raccolta del concorso Enalotto n. 37 del 28
marzo 2006.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli
adempimenti di competenza.
Roma, 9 marzo 2006
Giorgio Tino
* Le modifiche apportate all’art. 2 dal decreto direttoriale prot. n.
2006/36778/giochi/Ena del 31 ottobre 2006 avranno effetto dal 12
novembre 2006.
tratto da www.sisal.it
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