Regolamento scommesse a totalizzatore

Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

REGOLAMENTO BIG MATCH

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581,
recante norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
VISTO l’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni,
recante riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante
norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato
ai sensi dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni
statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi
pronostici;
VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con
legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione
ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei
Prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l’altro, esteso alle Agenzie di
scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonchè altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione
dell’articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
VISTO il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato
sulla GURI serie generale del 14 giugno 2003 n.136, con il quale è stata data evidenza
della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche
relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonchè ad altri eventuali giochi
connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.A.
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi
3) Snai S.p.A.;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004,
n. 229, ed in particolare l’articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero
dell’economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l’oggetto nonchè
le relative modalità tecniche di svolgimento;
Dispone
Articolo 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore
nazionale su eventi calcistici denominata “Big match”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) Apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l’accettazione
della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad
accettare scommesse;
d) Chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la
scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare
scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
e) Concessionario, l’operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da
individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina
comunitaria e nazionale;
f ) Disponibile a vincite, l’importo da suddividere, per ciascuna scommessa,
tra le unità di scommessa vincenti;
g) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
h) Esito pronosticabile, la possibilità o l’insieme delle possibilità contemplate
per l’evento su cui si effettua la scommessa;
i) Evento, l’avvenimento su cui si effettua la scommessa;
l) Giocata, l’insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
m) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
n) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o
di una giocata sistemistica;
o) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie
di unità di scommessa derivanti dall’espressione di un numero di pronostici
superiore a quello minimo richiesto;
p) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente
non annullata;
q) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui
non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e
riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima
scommessa;
r) Palinsesto, programma degli eventi calcistici sui quali è possibile scommettere;
s) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
t) Posta unitaria, l’importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di
scommessa;
u) Pronostico, l’esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo
evento o sugli eventi componenti la scommessa;
aa) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale
di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad
un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente
e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di
licenza di polizia, rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza di cui all’articolo
88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il
partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i
rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle
finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
bb) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall’articolo 11
del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto
2004, n. 229, che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina
l’importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
cc) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l’avvenuta registrazione
della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita
e/o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione
degli stessi;
dd) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici
sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di
riportare i pronostici espressi dal partecipante;
ee) Terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario
e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l’acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
ff ) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da
AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
gg) Unità di scommessa, l’insieme minimo di pronostici necessario per potere
accettare la scommessa;
hh) Unità di scommessa vincente, l’unità di scommessa in cui i pronostici
indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di
scommessa.
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
Articolo 2
Eventi ammessi
1. Oggetto delle scommesse a totalizzatore di cui all’articolo 1, sono gli eventi
calcistici relativi a competizioni nazionali, continentali, di area extraeuropea,
mondiali ed internazionali.
Articolo 3
Caratteristiche della scommessa “Big match”
1. La scommessa “Big match” consiste nell’esprimere un pronostico su sette eventi
scelti dal partecipante, nell’ambito di tre gruppi, ciascuno costituito da un
massimo di dieci partite di calcio.
2. L’unità di scommessa della scommessa a totalizzatore “Big match” è costituita
dai pronostici che il partecipante indica sui sette eventi scelti. Il partecipante
sceglie tre eventi nel primo gruppo, tre nel secondo gruppo ed un evento nel
terzo gruppo. Per gli eventi scelti nei primi due gruppi, il pronostico del partecipante
si riferisce a tre esiti pronosticabili: “1” con il quale si pronostica la vittoria
della prima squadra indicata per ogni evento, “2” con il quale si pronostica
la vittoria della seconda squadra, “X” con il quale si pronostica il loro pareggio.
Per l’evento scelto nel terzo gruppo il pronostico si riferisce al risultato
esatto, scelto tra sedici esiti pronosticabili: “0-0”, “1-0”, “0-1”, “1-1”, “2-0”,
“0-2”, “2-1”, “1-2”, “2-2”, “3-0”, “0-3”, “3-1”, “1-3”, “3-2”, “2-3”, “altro”.
L’esito pronosticabile “altro” include tutti i risultati esatti diversi da quelli indicati
al precedente capoverso.
3. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può
derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
4. La giocata massima relativa alla scommessa “Big match” non può superare le
5.832 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una
giocata, di una giocata sistemistica ed a caratura.
5. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.
Articolo 4
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione della scommessa “Big match” è emessa dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore
nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa;
d. numero della scommessa a totalizzatore, anno e data di effettuazione della
medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h. importo complessivo della giocata;
i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal
totalizzatore nazionale;
l. numero di ripetizioni della scommessa.
Articolo 5
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Sono ammesse, per la scommessa “Big match”, giocate sistemistiche ed a caratura.
2. Una giocata sistemistica deriva dall’indicazione, da parte del partecipante, di
un numero di esiti pronosticabili o di eventi superiore a quello necessario per
completare un’unità di scommessa. Il numero delle unità di scommessa derivanti
dallo sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati dall’addetto ai
terminali al partecipante prima dell’emissione della ricevuta.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa.
Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante
cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabile all’atto della giocata. Il
numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo
di 100. L’importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore
complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il
numero totale delle cedole di caratura. L’importo minimo unitario della cedola
di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per
la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno
i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa;
d. numero della scommessa, anno e data di effettuazione della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore
nazionale;
h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale
delle cedole emesse relative alla giocata;
i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola
cedola di caratura; l’importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo
di euro superiore;
l. data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata,
assegnata dal totalizzatore nazionale;
m. numero di ripetizioni della scommessa.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente
la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell’eventuale importo di
vincita, ricavato dal quoziente tra l’importo dei premi realizzati con l’intera
giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
Articolo 6
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i
risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali
di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.
Articolo 7
Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita
per la scommessa “Big match”
1. È prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti
esattamente gli esiti degli eventi in essa contenuti, ovvero dei 3 eventi scelti nel
primo gruppo, dei 3 eventi scelti nel secondo gruppo e dell’unico evento scelto
nel terzo gruppo.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo le modalità previste dall’articolo
11, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto
2004, n. 229.
3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa “Big
match”, il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa “Big
match”.
4. Qualora nell’ultima scommessa a totalizzatore “Big match”, ovvero in caso di
chiusura definitiva della stessa, non dovessero risultare unità di scommessa vincenti,
il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le
unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze — Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 8
Validità delle scommesse
1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto
1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
2. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull’esito
finale delle partite stesse, si intende riferito, se non diversamente specificato, al
risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.
3. Nel caso di anticipata chiusura o di annullamento di uno o più eventi previsti
nel palinsesto, risultante da comunicazione di cui all’articolo 5, comma 3 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n.
229, gli stessi non sono più oggetto di scommessa. Prima della data stabilita
nel palinsesto di gioco, la chiusura dell’accettazione di una scommessa “Big
match” avviene quando gli eventi disponibili non sono sufficienti a completare
un’unità di scommessa.
4. Le unità di scommessa accettate comprendenti gli eventi oggetto di annullamento
sono considerate non valide e rientrano nella disciplina prevista dall’articolo
18 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così
come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
5 agosto 2004, n. 229.
Articolo 9
Certificazione, comunicazioni ufficiali e pubblicità
1. Le comunicazioni relative alla scommessa “Big match”, nonchè il bollettino
ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica
dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di
AAMS, www.aams.it.
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed
accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla
propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire
a chiunque di prenderne visione.
Articolo 10
Palinsesto della scommessa
1. Il palinsesto della scommessa “Big match” è predisposto da AAMS settimanalmente.
2. Il palinsesto stabilisce il numero di eventi per ciascuno dei tre gruppi previsti
dalla scommessa nonchè gli eventi individuati per ciascun gruppo.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa “Big match” è stabilita
la data di apertura e di chiusura dell’accettazione.
4. Il primo palinsesto di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229, è comunicato con il provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato relativo all’approvazione del modello di schedina di gioco
da utilizzare come strumento di partecipazione alla scommessa.
 

REGOLAMENTO BIG RACE - AUTO MOTO

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme
regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
sulla disciplina delle attività di gioco;
VISTO l’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma
dell’organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari
per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi
dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto
2002, n. 178, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo
svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse
e concorsi pronostici;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n 452 che ha stabilito che l’unità
minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;
VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari e dei
servizi il quale ha, tra l’altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare
concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni
sportive, in attuazione dell’articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
VISTO il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla GURI
serie generale del 14 giugno 2003 n.136, con il quale è stata data evidenza della graduatoria
della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici
su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta
dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.A.
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi
3) Snai S.p.A.;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare
l’articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi
che ne costituiscono l’oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28
gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare scommesse
a totalizzatore;
Dispone
Articolo 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su eventi
automobilistici e motociclistici denomina “Big Race - Auto Moto”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) Apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l’accettazione
della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
c) Chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa
ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore
per quella scommessa;
d) Concessionario, l’operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare
attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
e) Disponibile a vincite, l’importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le
unità di scommessa vincenti;
f ) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l’insieme delle possibilità contemplate
per l’evento su cui si effettua la scommessa;
h) Evento, l’avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
i) Giocata, l’insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
l) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata
sistemistica;
n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di
scommessa derivanti dall’espressione di un numero di pronostici superiore a quello
minimo richiesto;
o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non
annullata;
p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino
unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile
a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
q) Palinsesto, programma degli eventi motoristici ed elenco dei concorrenti sui quali è
possibile scommettere;
r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
s) Posta unitaria, l’importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
t) Pronostico, l’esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli
eventi componenti la scommessa;
u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco,
aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario
con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla
osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall’autorità di
pubblica sicurezza di cui all’articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce
il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le
vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle
finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall’articolo 11 del decreto
del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato
per la posta unitaria di gioco, determina l’importo della vincita di ciascuna
unità di scommessa vincente;
z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l’avvenuta registrazione della
giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso,
l’unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono
stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici
espressi dal partecipante;
bb) Terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed utilizzata
dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l’acquisizione delle
schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS,
per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
dd) Unità di scommessa, l’insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare
la scommessa;
ee) Unità di scommessa vincente, l’unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal
partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
Articolo 2
Eventi ammessi
1 Oggetto della scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto”, sono gli eventi automobilistici
e motociclistici relativi a competizioni nazionali ed internazionali.
Articolo 3
Caratteristiche della scommessa “Big Race - Auto Moto”
1. La scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto” consiste nel pronosticare i primi cinque
concorrenti, nell’esatto ordine di arrivo, tra i concorrenti dell’evento oggetto di scommessa.
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
REGOLAMENTO DELLA SCOMMESSA “AUTO MOTO”
2. I concorrenti dell’evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista degli esiti
pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa “Big Race - Auto Moto”.
3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili, derivanti
da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente, saranno
tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare
anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
5. La giocata massima relativa alla scommessa “Big Race - Auto Moto” non può superare le
10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di
una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.
Articolo 4
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto” sono:
a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall’indicazione
di cinque, sei o “n” concorrenti;
b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente
designato vincente ed altri “n”, minimo quattro, concorrenti ad occupare, in qualsiasi
ordine, le restanti posizioni libere;
c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti
designati nei primi due posti ed altri “n”, minimo tre concorrenti ad occupare,
in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
d. sistema denominato G3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre concorrenti
designati nei primi tre posti ed altri “n”, minimo due concorrenti ad occupare le
restanti posizioni libere;
e. sistema denominato G4, ovvero le combinazioni in ordine possibile tra quattro concorrenti
designati nei primi quattro posti ed altri “n” ad occupare, in qualsiasi ordine,
la restante posizione;
f. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente
designato al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri “n”, minimo quattro,
concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
g. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti
designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri “n”, minimo tre,
concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
h. sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre concorrenti
designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri “n”, minimo due,
concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
i. sistema denominato P4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro concorrenti
designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri “n” concorrenti
ad occupare la restante posizione;
l. sistema denominato T5, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più concorrenti
designati per ciascuna delle cinque posizioni possibili.
2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.
3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto” giocate a caratura.
La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni
giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante
sono le suddivisioni stabilite all’atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è
compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L’importo unitario di ciascuna
cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L’importo minimo unitario
della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per
la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i
seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto”, anno e data di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle
cedole emesse relative alla giocata;
i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura;
l’importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal
totalizzatore nazionale.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione,
in quanto ricevuta di partecipazione, dell’eventuale importo di vincita, ricavato dal
quoziente tra l’importo dei premi realizzati con l’intera giocata a caratura ed il numero
totale delle cedole emesse.
Articolo 5
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione della scommessa “Big Race - Auto Moto” è emessa dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto”, anno e data di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h. importo complessivo della giocata;
i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore
nazionale;
l. numero di ripetizioni della scommessa.
Articolo 6
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla
schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura
da parte del partecipante.
Articolo 7
Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa
“Big Race - Auto Moto”
1. E’ prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti l’esatto ordine
dei cinque concorrenti classificati ai primi cinque posti della lista degli esiti pronosticabili
predisposta da AAMS per l’evento oggetto di scommessa.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto
del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa “Big Race - Auto
Moto”, il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa “Big Race - Auto
Moto”.
4. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore “Big Race -
Auto Moto”, non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato
alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio
sono definite con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 8
Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità
1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:
a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le unità
di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi due posti i concorrenti classificati
in parità al primo posto ed esattamente nell’ordine richiesto i concorrenti classificati
dal terzo al quinto posto;
b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le unità di
scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi tre posti i tre concorrenti classificati
in parità al primo posto ed esattamente nell’ordine richiesto i concorrenti classificati
al quarto ed al quinto posto;
c. Parità tra quattro concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le
unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi quattro posti i concorrenti
classificati in parità al primo posto ed esattamente nell’ordine richiesto il concorrente
classificato al quinto posto;
d. Parità tra cinque o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un’unica quota,
le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i cinque concorrenti classificati
in parità al primo posto;
e. Parità tra due concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un’unica quota di vincita,
le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al terzo
posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell’ordine
richiesto i concorrenti classificati al primo, al quarto ed al quinto posto;
f. Parità tra tre concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un’unica quota di vincita,
le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo, terzo e quarto
posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell’ordine
richiesto i concorrenti classificati al primo ed al quinto posto;
g. Parità tra quattro o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un’unica quota
di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo, terzo
quarto e quinto posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente
nell’ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
h. Parità tra due concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un’unica quota di vincita,
le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al terzo e quarto posto i concorrenti
classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell’ordine richiesto i concorrenti
classificati al primo, al secondo ed al quinto posto;
i. Parità tra tre o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un’unica quota di vincita,
le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al terzo, quarto e quinto
posto i concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell’ordine
richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto;
l. Parità tra due o più concorrenti al quarto posto: sono vincenti, con un’unica quota di
vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al quarto ed al quinto
posto i concorrenti classificati in parità al quarto posto ed esattamente nell’ordine
richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo ed al terzo posto;
m. Parità tra due o più concorrenti al quinto posto: sono vincenti, con un’unica quota di
vincita, le unità di scommessa che indicano al quinto posto uno dei concorrenti classificati
in parità al quinto posto ed esattamente nell’ordine richiesto i concorrenti
classificati al primo, al secondo, al terzo ed al quarto posto.
Articolo 9
Validità degli eventi
1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni dell’articolo
9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da
ultimo modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto
2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 5 del citato decreto del
Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all’evento di un concorrente le
scommesse accettate comprendenti il numero d’ordine indicante quel concorrente risultano
perdenti.
3. Nel caso in cui l’ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili
contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per accettare
un’unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.
Articolo 10
Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità
1. Le comunicazioni relative alla scommessa “Big Race - Auto Moto”, nonché il bollettino
ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore
nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai
concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a
chiunque di prenderne visione.
Articolo 11
Palinsesto della scommessa
1. Il palinsesto della scommessa “Big Race - Auto Moto” è predisposto da AAMS con cadenza
settimanale.
2. Il palinsesto stabilisce il numero dei concorrenti inclusi nella lista degli esiti pronosticabili
oggetto di scommessa.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa “Big Race - Auto Moto” è stabilita la data di apertura e di chiusura dell’accettazione.

REGOLAMENTO BIG RACE - BICI

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante
norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
VISTO l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari
per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai
sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in
materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8
agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
VISTO l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n 452 che ha stabilito che l'unità
minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2
euro;
VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari
e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità
di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi
connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, comma 10, della legge
27 dicembre 2002;
VISTO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla GURI
serie generale del 14 giugno 2003 n.136, con il quale è stata data evidenza della graduatoria
della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi
pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive,
composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.A.
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi
3) Snai S.p.A.;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare
l'articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli
eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare
scommesse a totalizzatore;
Dispone
Articolo 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su eventi
ciclistici denominata “Big Race - Bici”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione
della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
c) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa
ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a
totalizzatore per quella scommessa;
d) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare
attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale;
e) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le
unità di scommessa vincenti;
f ) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle possibilità
contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzatore denominata
“Big Race - Bici”; tale scommessa prevede sia esiti pronosticabili singoli
(ossia riferiti ad un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo (ossia
riferiti a più concorrenti).
h) Evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
i) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
l) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una
giocata sistemistica;
n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità
di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a
quello minimo richiesto;
o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente
non annullata;
p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino
unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al
disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
q) Palinsesto, programma degli eventi ciclistici ed elenco degli esiti pronosticabili
sui quali è possibile scommettere;
r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o
sugli eventi componenti la scommessa;
u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di
gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo
concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo
rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata
dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno
1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui
terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti
dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004,
n. 229;
v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il
quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita
di ciascuna unità di scommessa vincente;
z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della
giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso,
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici
sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i
pronostici espressi dal partecipante;
bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
REGOLAMENTO DELLA SCOMMESSA “BICI”
utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da
AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
dd) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare
la scommessa;
ee) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati
dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
Articolo 2
Eventi ammessi
1. Oggetto della scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici”, sono gli eventi ciclistici relativi
a competizioni nazionali ed internazionali.
Articolo 3
Caratteristiche della scommessa “Big Race - Bici”
1 La scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici” consiste nel pronosticare i primi tre
concorrenti, nell'esatto ordine di arrivo, tra i concorrenti dell'evento oggetto di scommessa.
2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista
degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa “Big Race - Bici”.
3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili,
derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente,
saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare
anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
5. La giocata massima relativa alla scommessa “Big Race - Bici” non può superare le
10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata,
di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.
Articolo 4
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici” sono:
a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione
di tre, quattro o “n” concorrenti;
b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente
designato vincente ed altri “n”, minimo due, concorrenti ad occupare, in
qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti
designati nei primi due posti ed altri “n”, minimo uno, ad occupare, in
qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
d. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente
designato al primo, secondo o terzo posto ed altri “n”, minimo due, concorrenti
ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
e. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti
designati al primo, secondo o terzo posto ed altri “n”, minimo uno, ad
occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
f. sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più
concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.
2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.
3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici” giocate a caratura. La
giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni
giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante
sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura
è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna
cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo
unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima
prevista per la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i
seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici”, anno e data di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle
cedole emesse relative alla giocata;
i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di
caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro
superiore;
l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal
totalizzatore nazionale.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la
riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita,
ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura
ed il numero totale delle cedole emesse.
Articolo 5
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione della scommessa “Big Race - Bici” è emessa dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici”, anno e data di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h. importo complessivo della giocata;
i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore
nazionale;
l. numero di ripetizioni della scommessa.
Articolo 6
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati
sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a
seguito di dettatura da parte del partecipante.
Articolo 7
Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa
“Big Race - Bici”
1. E’ prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti l'esatto
ordine dei tre concorrenti classificati ai primi tre posti della lista degli esiti pronosticabili
predisposta da AAMS per l'evento oggetto di scommessa.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa “Big race - bici”,
il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa “Big Race - Bici”.
4. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore “Big Race
- Bici”, non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato
alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio
sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 8
Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità
1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:
a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le
unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al secondo posto
i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente il concorrente
classificato al terzo posto;
b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le
unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti classificati
in parità al primo posto;
c. Parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota
di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al
terzo posto due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente
nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
d. Parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di
vincita, le unità di scommessa che indicano al terzo posto uno dei due concorrenti
classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti
classificati al primo ed al secondo posto;
Articolo 9
Validità degli eventi
1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni
dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto
2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 5 del citato decreto del
Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all'evento di un concorrente
le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel concorrente
risultano perdenti.
3. Nel caso in cui l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili
contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per
accettare un'unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.
Articolo 10
Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità
1. Le comunicazioni relative alla scommessa “Big Race - Bici”, nonché il bollettino ufficiale
contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore
nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS,
www.aams.it
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili
dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a
chiunque di prenderne visione.
Articolo 11
Palinsesto della scommessa
1. Il palinsesto della scommessa “Big Race - Bici” è predisposto da AAMS con cadenza
settimanale. In caso di corse ciclistiche a tappe, la comunicazione del palinsesto di
gioco da parte di AAMS può avere cadenza quotidiana.
2. Il palinsesto stabilisce la lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa, specificando
il loro numero ed indicando quelli singoli, ossia riferiti ad un solo concorrente,
e di gruppo, ossia riferiti a più concorrenti.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa “Big Race - Bici” è stabilita
la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.

REGOLAMENTO BIG RACE - SCI

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante
norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
VISTO l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari
per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai
sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in
materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8
agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
VISTO l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unità
minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2
euro;
VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari
e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità
di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi
connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, comma 10, della legge
27 dicembre 2002;
VISTO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla GURI
serie generale del 14 giugno 2003 n. 136, con il quale è stata data evidenza della graduatoria
della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi
pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive,
composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.A.
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi
3) Snai S.p.A.;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare
l'articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli
eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare
scommesse a totalizzatore;
Dispone
Articolo 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su gare
sciistiche denominata “Big Race Sci”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione
della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
c) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa
ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a
totalizzatore per quella scommessa;
d) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare
attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale;
e) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le
unità di scommessa vincenti;
f ) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle possibilità
contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzatore denominata
“Big Race - Sci”; tale scommessa prevede sia esiti pronosticabili singoli (ossia
riferiti ad un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo (ossia riferiti a
più concorrenti).
h) Evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
i) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
l) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una
giocata sistemistica;
n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità
di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a
quello minimo richiesto;
o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente
non annullata;
p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino
unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al
disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
q) Palinsesto, programma degli eventi ed elenco degli esiti pronosticabili sui quali è
possibile scommettere;
r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o
sugli eventi componenti la scommessa;
u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di
gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo
concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo
rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata
dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno
1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui
terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti
dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004,
n. 229;
v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il
quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita
di ciascuna unità di scommessa vincente;
z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della
giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso,
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici
sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i
pronostici espressi dal partecipante;
bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
REGOLAMENTO DELLA SCOMMESSA “SCI”
Regolamento Sci 25-01-2006 16:21 Pagina 1
utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da
AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
dd) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare
la scommessa;
ee) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati
dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
Articolo 2
Eventi ammessi
1. Oggetto della scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci”, sono gli eventi sciistici relativi
a competizioni nazionali ed internazionali.
Articolo 3
Caratteristiche della scommessa “Big Race - Sci”
1. La scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci” consiste nel pronosticare i primi tre concorrenti
classificati nell'esatta successione dell’ordine di arrivo della gara oggetto di
scommessa.
2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista
degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa “Big Race - Sci”.
3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili,
derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente,
saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare
anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
5. La giocata massima relativa alla scommessa “Big Race - Sci” non può superare le
10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata,
di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.
Articolo 4
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci” sono:
a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione
di tre, quattro o “n” concorrenti;
b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente
designato vincente ed altri “n”, minimo due, concorrenti ad occupare, in
qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti
designati nei primi due posti ed altri “n”, minimo uno, ad occupare, in
qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
d. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente
designato al primo, secondo o terzo posto ed altri “n”, minimo due, concorrenti
ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
e. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti
designati al primo, secondo o terzo posto ed altri “n”, minimo uno, ad
occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
f. sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più
concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.
2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.
3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci” giocate a caratura. La
giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni
giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante
sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura
è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna
cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo
unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima
prevista per la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i
seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci”, anno e data di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle
cedole emesse relative alla giocata;
i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di
caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro
superiore;
l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal
totalizzatore nazionale.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la
riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita,
ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura
ed il numero totale delle cedole emesse.
Articolo 5
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione della scommessa “Big Race - Sci” è emessa dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci”, anno e data di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h. importo complessivo della giocata;
i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore
nazionale;
l. numero di ripetizioni della scommessa.
Articolo 6
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati
sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a
seguito di dettatura da parte del partecipante.
Articolo 7
Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa “Big Race - Sci”
1. E’ prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione
vincente, ovvero i primi tre concorrenti classificati nell’esatta successione dell’ordine
di arrivo della gara sciistica oggetto di scommessa.
2. E’ facoltà di AAMS disporre l’accettazione delle scommesse “Big Race - Sci” su gare
sciistiche articolate in una o più prove. L’accettazione delle scommesse avrà termine
con la partenza della prima prova.
3. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
4. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa “Big Race - Sci”,
il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa “Big Race - Sci”.
5. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore “Big Race
- Sci”, non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato
alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio
sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 8
Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità
1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:
a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le
unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al secondo posto
i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente il concorrente
classificato al terzo posto;
b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le
unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti classificati
in parità al primo posto;
c. Parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota
di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al
terzo posto due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente
nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
d. Parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di
vincita, le unità di scommessa che indicano al terzo posto uno dei due concorrenti
classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti
classificati al primo ed al secondo posto.
Articolo 9
Validità degli eventi
1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni
dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto
2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 5 del citato decreto del
Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all'evento di un concorrente
le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel concorrente
risultano perdenti.
3. Nel caso in cui l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili
contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per
accettare un'unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.
Articolo 10
Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità
1. Le comunicazioni relative alla scommessa “Big Race - Sci”, nonché il bollettino ufficiale
contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore
nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it.
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili
dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a
chiunque di prenderne visione.
Articolo 11
Palinsesto della scommessa
1. Il palinsesto della scommessa “Big Race - Sci” è predisposto da AAMS.
2. Il palinsesto stabilisce la lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa, specificando
il loro numero ed indicando quelli singoli, ossia riferiti ad un solo concorrente,
e di gruppo, ossia riferiti a più concorrenti.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa “Big Race - Sci” è stabilita
la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.

tratto da www.sisal.it

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