Regolamento scommesse a totalizzatore
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
REGOLAMENTO BIG MATCH
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed
integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n.
581,
recante norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del
decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
VISTO l’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni,
recante riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
recante
norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,
emanato
ai sensi dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha
attribuito
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle
funzioni
statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e
concorsi
pronostici;
VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con
legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all’Amministrazione
autonoma dei
monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di
organizzazione
ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale
dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità
dei
Prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l’altro, esteso
alle Agenzie di
scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base
sportiva
nonchè altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in
attuazione
dell’articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
VISTO il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze
pubblicato
sulla GURI serie generale del 14 giugno 2003 n.136, con il quale è stata
data evidenza
della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e
funzioni pubbliche
relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonchè ad altri
eventuali giochi
connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.A.
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi
3) Snai S.p.A.;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così
come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5
agosto 2004,
n. 229, ed in particolare l’articolo 10, comma 3, che ha previsto che il
Ministero
dell’economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono
l’oggetto nonchè
le relative modalità tecniche di svolgimento;
Dispone
Articolo 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a
totalizzatore
nazionale su eventi calcistici denominata “Big match”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) Apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta
l’accettazione
della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad
accettare scommesse;
d) Chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la
scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare
scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
e) Concessionario, l’operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da
individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della
disciplina
comunitaria e nazionale;
f ) Disponibile a vincite, l’importo da suddividere, per ciascuna
scommessa,
tra le unità di scommessa vincenti;
g) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun
evento;
h) Esito pronosticabile, la possibilità o l’insieme delle possibilità
contemplate
per l’evento su cui si effettua la scommessa;
i) Evento, l’avvenimento su cui si effettua la scommessa;
l) Giocata, l’insieme delle unità di scommessa proposte dal
partecipante;
m) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
n) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una
giocata o
di una giocata sistemistica;
o) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una
serie
di unità di scommessa derivanti dall’espressione di un numero di
pronostici
superiore a quello minimo richiesto;
p) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e
successivamente
non annullata;
q) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in
cui
non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e
riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima
scommessa;
r) Palinsesto, programma degli eventi calcistici sui quali è possibile
scommettere;
s) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
t) Posta unitaria, l’importo pagato dal partecipante per ciascuna unità
di
scommessa;
u) Pronostico, l’esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul
singolo
evento o sugli eventi componenti la scommessa;
aa) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di
terminale
di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce
ad
un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente
e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di
licenza di polizia, rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza di
cui all’articolo
88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il
partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le
vincite ed i
rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro
delle
finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
bb) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall’articolo
11
del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5
agosto
2004, n. 229, che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco,
determina
l’importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
cc) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l’avvenuta
registrazione
della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di
vincita
e/o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione
degli stessi;
dd) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i
contenuti specifici
sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di
riportare i pronostici espressi dal partecipante;
ee) Terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario
e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici,
l’acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
ff ) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da
AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
gg) Unità di scommessa, l’insieme minimo di pronostici necessario per
potere
accettare la scommessa;
hh) Unità di scommessa vincente, l’unità di scommessa in cui i
pronostici
indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto
di
scommessa.
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
Articolo 2
Eventi ammessi
1. Oggetto delle scommesse a totalizzatore di cui all’articolo 1, sono
gli eventi
calcistici relativi a competizioni nazionali, continentali, di area
extraeuropea,
mondiali ed internazionali.
Articolo 3
Caratteristiche della scommessa “Big match”
1. La scommessa “Big match” consiste nell’esprimere un pronostico su
sette eventi
scelti dal partecipante, nell’ambito di tre gruppi, ciascuno costituito
da un
massimo di dieci partite di calcio.
2. L’unità di scommessa della scommessa a totalizzatore “Big match” è
costituita
dai pronostici che il partecipante indica sui sette eventi scelti. Il
partecipante
sceglie tre eventi nel primo gruppo, tre nel secondo gruppo ed un evento
nel
terzo gruppo. Per gli eventi scelti nei primi due gruppi, il pronostico
del partecipante
si riferisce a tre esiti pronosticabili: “1” con il quale si pronostica
la vittoria
della prima squadra indicata per ogni evento, “2” con il quale si
pronostica
la vittoria della seconda squadra, “X” con il quale si pronostica il
loro pareggio.
Per l’evento scelto nel terzo gruppo il pronostico si riferisce al
risultato
esatto, scelto tra sedici esiti pronosticabili: “0-0”, “1-0”, “0-1”,
“1-1”, “2-0”,
“0-2”, “2-1”, “1-2”, “2-2”, “3-0”, “0-3”, “3-1”, “1-3”, “3-2”, “2-3”,
“altro”.
L’esito pronosticabile “altro” include tutti i risultati esatti diversi
da quelli indicati
al precedente capoverso.
3. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e
può
derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
4. La giocata massima relativa alla scommessa “Big match” non può
superare le
5.832 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione
di una
giocata, di una giocata sistemistica ed a caratura.
5. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.
Articolo 4
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione della scommessa “Big match” è emessa
dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal
totalizzatore
nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco
emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa;
d. numero della scommessa a totalizzatore, anno e data di effettuazione
della
medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore
nazionale;
h. importo complessivo della giocata;
i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata
dal
totalizzatore nazionale;
l. numero di ripetizioni della scommessa.
Articolo 5
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Sono ammesse, per la scommessa “Big match”, giocate sistemistiche ed
a caratura.
2. Una giocata sistemistica deriva dall’indicazione, da parte del
partecipante, di
un numero di esiti pronosticabili o di eventi superiore a quello
necessario per
completare un’unità di scommessa. Il numero delle unità di scommessa
derivanti
dallo sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati dall’addetto ai
terminali al partecipante prima dell’emissione della ricevuta.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di
scommessa.
Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette
tante
cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabile all’atto della
giocata. Il
numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un
massimo
di 100. L’importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al
valore
complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale,
diviso per il
numero totale delle cedole di caratura. L’importo minimo unitario della
cedola
di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima
prevista per
la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione,
contiene almeno
i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa;
d. numero della scommessa, anno e data di effettuazione della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore
nazionale;
h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero
totale
delle cedole emesse relative alla giocata;
i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola
cedola di caratura; l’importo della cedola di caratura è arrotondato al
centesimo
di euro superiore;
l. data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della
giocata,
assegnata dal totalizzatore nazionale;
m. numero di ripetizioni della scommessa.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua
parte, consente
la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell’eventuale
importo di
vincita, ricavato dal quoziente tra l’importo dei premi realizzati con
l’intera
giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
Articolo 6
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua
contrassegnando i
risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui
terminali
di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.
Articolo 7
Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita
per la scommessa “Big match”
1. È prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa
indicanti
esattamente gli esiti degli eventi in essa contenuti, ovvero dei 3
eventi scelti nel
primo gruppo, dei 3 eventi scelti nel secondo gruppo e dell’unico evento
scelto
nel terzo gruppo.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo le modalità previste
dall’articolo
11, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così
come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5
agosto
2004, n. 229.
3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa
“Big
match”, il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa
“Big
match”.
4. Qualora nell’ultima scommessa a totalizzatore “Big match”, ovvero in
caso di
chiusura definitiva della stessa, non dovessero risultare unità di
scommessa vincenti,
il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra
tutte le
unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con
provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze — Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 8
Validità delle scommesse
1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si
applicano le disposizioni
previste dall’articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto
1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro
dell’economia e
delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
2. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico
richiesto sull’esito
finale delle partite stesse, si intende riferito, se non diversamente
specificato, al
risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.
3. Nel caso di anticipata chiusura o di annullamento di uno o più eventi
previsti
nel palinsesto, risultante da comunicazione di cui all’articolo 5, comma
3 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto
2004, n.
229, gli stessi non sono più oggetto di scommessa. Prima della data
stabilita
nel palinsesto di gioco, la chiusura dell’accettazione di una scommessa
“Big
match” avviene quando gli eventi disponibili non sono sufficienti a
completare
un’unità di scommessa.
4. Le unità di scommessa accettate comprendenti gli eventi oggetto di
annullamento
sono considerate non valide e rientrano nella disciplina prevista
dall’articolo
18 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così
come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del
5 agosto 2004, n. 229.
Articolo 9
Certificazione, comunicazioni ufficiali e pubblicità
1. Le comunicazioni relative alla scommessa “Big match”, nonchè il
bollettino
ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via
telematica
dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito
internet di
AAMS, www.aams.it.
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente
disponibili ed
accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita
appartenente alla
propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo
da consentire
a chiunque di prenderne visione.
Articolo 10
Palinsesto della scommessa
1. Il palinsesto della scommessa “Big match” è predisposto da AAMS
settimanalmente.
2. Il palinsesto stabilisce il numero di eventi per ciascuno dei tre
gruppi previsti
dalla scommessa nonchè gli eventi individuati per ciascun gruppo.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa “Big
match” è stabilita
la data di apertura e di chiusura dell’accettazione.
4. Il primo palinsesto di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro
dell’economia
e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229, è comunicato con il
provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze — Amministrazione autonoma
dei
monopoli di Stato relativo all’approvazione del modello di schedina di
gioco
da utilizzare come strumento di partecipazione alla scommessa.
REGOLAMENTO BIG RACE - AUTO MOTO
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n.
581, recante norme
regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496,
sulla disciplina delle attività di gioco;
VISTO l’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, recante riforma
dell’organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
recante norme regolamentari
per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,
emanato ai sensi
dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito
all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in
materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con legge 8 agosto
2002, n. 178, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato lo
svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed
esercizio dei giochi, scommesse
e concorsi pronostici;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n 452 che ha
stabilito che l’unità
minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata
minima è di 2 euro;
VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale
dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti
agroalimentari e dei
servizi il quale ha, tra l’altro, esteso alle Agenzie di scommesse la
possibilità di commercializzare
concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi
connessi a manifestazioni
sportive, in attuazione dell’articolo 22, comma 10, della legge 27
dicembre 2002;
VISTO il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze
pubblicato sulla GURI
serie generale del 14 giugno 2003 n.136, con il quale è stata data
evidenza della graduatoria
della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche
relative ai concorsi pronostici
su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive, composta
dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.A.
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi
3) Snai S.p.A.;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così
come modificato dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n.
229, ed in particolare
l’articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell’economia e
delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa, gli eventi
che ne costituiscono l’oggetto nonché le relative modalità tecniche di
svolgimento;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di
Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28
gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è
possibile accettare scommesse
a totalizzatore;
Dispone
Articolo 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a
totalizzatore su eventi
automobilistici e motociclistici denomina “Big Race - Auto Moto”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) Apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta
l’accettazione
della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare
scommesse;
c) Chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la
scommessa
ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse
a totalizzatore
per quella scommessa;
d) Concessionario, l’operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da
individuare
attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina
comunitaria e nazionale;
e) Disponibile a vincite, l’importo da suddividere, per ciascuna
scommessa, tra le
unità di scommessa vincenti;
f ) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun
evento;
g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l’insieme delle
possibilità contemplate
per l’evento su cui si effettua la scommessa;
h) Evento, l’avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
i) Giocata, l’insieme delle unità di scommessa proposte dal
partecipante;
l) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una
giocata o di una giocata
sistemistica;
n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una
serie di unità di
scommessa derivanti dall’espressione di un numero di pronostici
superiore a quello
minimo richiesto;
o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e
successivamente non
annullata;
p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in
cui non risultino
unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al
disponibile
a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
q) Palinsesto, programma degli eventi motoristici ed elenco dei
concorrenti sui quali è
possibile scommettere;
r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
s) Posta unitaria, l’importo pagato dal partecipante per ciascuna unità
di scommessa;
t) Pronostico, l’esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul
singolo evento o sugli
eventi componenti la scommessa;
u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di
terminale di gioco,
aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un
singolo concessionario
con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di
nulla
osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata
dall’autorità di
pubblica sicurezza di cui all’articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931,
n. 773, gestisce
il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di
gioco e paga le
vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto
del Ministro delle
finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del
Ministro dell’economia
e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall’articolo
11 del decreto
del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato
dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il
quale, moltiplicato
per la posta unitaria di gioco, determina l’importo della vincita di
ciascuna
unità di scommessa vincente;
z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l’avvenuta
registrazione della
giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di
vincita e/o di rimborso,
l’unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i
contenuti specifici sono
stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare
i pronostici
espressi dal partecipante;
bb) Terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario ed utilizzata
dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l’acquisizione
delle
schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS,
per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
dd) Unità di scommessa, l’insieme minimo di pronostici necessario per
potere accettare
la scommessa;
ee) Unità di scommessa vincente, l’unità di scommessa in cui i
pronostici indicati dal
partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
Articolo 2
Eventi ammessi
1 Oggetto della scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto”, sono
gli eventi automobilistici
e motociclistici relativi a competizioni nazionali ed internazionali.
Articolo 3
Caratteristiche della scommessa “Big Race - Auto Moto”
1. La scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto” consiste nel
pronosticare i primi cinque
concorrenti, nell’esatto ordine di arrivo, tra i concorrenti dell’evento
oggetto di scommessa.
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
REGOLAMENTO DELLA SCOMMESSA “AUTO MOTO”
2. I concorrenti dell’evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS
nella lista degli esiti
pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa “Big Race - Auto
Moto”.
3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli
esiti pronosticabili, derivanti
da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro
concorrente, saranno
tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e
può derivare
anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
5. La giocata massima relativa alla scommessa “Big Race - Auto Moto” non
può superare le
10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione
di una giocata, di
una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.
Articolo 4
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore “Big Race -
Auto Moto” sono:
a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti
dall’indicazione
di cinque, sei o “n” concorrenti;
b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
un concorrente
designato vincente ed altri “n”, minimo quattro, concorrenti ad
occupare, in qualsiasi
ordine, le restanti posizioni libere;
c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
due concorrenti
designati nei primi due posti ed altri “n”, minimo tre concorrenti ad
occupare,
in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
d. sistema denominato G3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
tre concorrenti
designati nei primi tre posti ed altri “n”, minimo due concorrenti ad
occupare le
restanti posizioni libere;
e. sistema denominato G4, ovvero le combinazioni in ordine possibile tra
quattro concorrenti
designati nei primi quattro posti ed altri “n” ad occupare, in qualsiasi
ordine,
la restante posizione;
f. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
un concorrente
designato al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri “n”,
minimo quattro,
concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni
libere;
g. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
due concorrenti
designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri “n”,
minimo tre,
concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni
libere;
h. sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
tre concorrenti
designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri “n”,
minimo due,
concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni
libere;
i. sistema denominato P4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
quattro concorrenti
designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri “n”
concorrenti
ad occupare la restante posizione;
l. sistema denominato T5, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
uno o più concorrenti
designati per ciascuna delle cinque posizioni possibili.
2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di
giocate sistemistiche.
3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto”
giocate a caratura.
La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di
scommessa. Per ogni
giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole
di caratura quante
sono le suddivisioni stabilite all’atto della giocata. Il numero delle
cedole di caratura è
compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L’importo unitario di
ciascuna
cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata,
convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
L’importo minimo unitario
della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata
minima prevista per
la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione,
contiene almeno i
seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big
Race - Auto Moto”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto”, anno e
data di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero
totale delle
cedole emesse relative alla giocata;
i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola
cedola di caratura;
l’importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro
superiore;
l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a
caratura assegnata dal
totalizzatore nazionale.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua
parte, consente la riscossione,
in quanto ricevuta di partecipazione, dell’eventuale importo di vincita,
ricavato dal
quoziente tra l’importo dei premi realizzati con l’intera giocata a
caratura ed il numero
totale delle cedole emesse.
Articolo 5
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione della scommessa “Big Race - Auto Moto”
è emessa dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal
totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco
emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big
Race - Auto Moto”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Auto Moto”, anno e
data di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore
nazionale;
h. importo complessivo della giocata;
i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata
dal totalizzatore
nazionale;
l. numero di ripetizioni della scommessa.
Articolo 6
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua
contrassegnando i risultati sulla
schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di
gioco a seguito di dettatura
da parte del partecipante.
Articolo 7
Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa
“Big Race - Auto Moto”
1. E’ prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa
indicanti l’esatto ordine
dei cinque concorrenti classificati ai primi cinque posti della lista
degli esiti pronosticabili
predisposta da AAMS per l’evento oggetto di scommessa.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto
dall’articolo 11 del decreto
del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo
modificato dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n.
229.
3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa
“Big Race - Auto
Moto”, il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa
“Big Race - Auto
Moto”.
4. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a
totalizzatore “Big Race -
Auto Moto”, non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a
vincite sarà assegnato
alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le
modalità di sorteggio
sono definite con provvedimento del Ministero dell’economia e delle
finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 8
Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità
1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:
a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con
un’unica quota, le unità
di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi due posti i
concorrenti classificati
in parità al primo posto ed esattamente nell’ordine richiesto i
concorrenti classificati
dal terzo al quinto posto;
b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con
un’unica quota, le unità di
scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi tre posti i tre
concorrenti classificati
in parità al primo posto ed esattamente nell’ordine richiesto i
concorrenti classificati
al quarto ed al quinto posto;
c. Parità tra quattro concorrenti al primo posto: sono vincenti, con
un’unica quota, le
unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi quattro
posti i concorrenti
classificati in parità al primo posto ed esattamente nell’ordine
richiesto il concorrente
classificato al quinto posto;
d. Parità tra cinque o più concorrenti al primo posto: sono vincenti,
con un’unica quota,
le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i cinque
concorrenti classificati
in parità al primo posto;
e. Parità tra due concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con
un’unica quota di vincita,
le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al
terzo
posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed
esattamente nell’ordine
richiesto i concorrenti classificati al primo, al quarto ed al quinto
posto;
f. Parità tra tre concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con
un’unica quota di vincita,
le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo, terzo
e quarto
posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed
esattamente nell’ordine
richiesto i concorrenti classificati al primo ed al quinto posto;
g. Parità tra quattro o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti,
con un’unica quota
di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al
secondo, terzo
quarto e quinto posto i concorrenti classificati in parità al secondo
posto ed esattamente
nell’ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
h. Parità tra due concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con
un’unica quota di vincita,
le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al terzo e quarto
posto i concorrenti
classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell’ordine
richiesto i concorrenti
classificati al primo, al secondo ed al quinto posto;
i. Parità tra tre o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con
un’unica quota di vincita,
le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al terzo, quarto
e quinto
posto i concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente
nell’ordine
richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto;
l. Parità tra due o più concorrenti al quarto posto: sono vincenti, con
un’unica quota di
vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al
quarto ed al quinto
posto i concorrenti classificati in parità al quarto posto ed
esattamente nell’ordine
richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo ed al terzo
posto;
m. Parità tra due o più concorrenti al quinto posto: sono vincenti, con
un’unica quota di
vincita, le unità di scommessa che indicano al quinto posto uno dei
concorrenti classificati
in parità al quinto posto ed esattamente nell’ordine richiesto i
concorrenti
classificati al primo, al secondo, al terzo ed al quarto posto.
Articolo 9
Validità degli eventi
1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si
applicano le disposizioni dell’articolo
9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così
come da
ultimo modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 5 agosto
2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 5 del
citato decreto del
Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all’evento di
un concorrente le
scommesse accettate comprendenti il numero d’ordine indicante quel
concorrente risultano
perdenti.
3. Nel caso in cui l’ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella
lista degli esiti pronosticabili
contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto
per accettare
un’unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.
Articolo 10
Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità
1. Le comunicazioni relative alla scommessa “Big Race - Auto Moto”,
nonché il bollettino
ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via
telematica dal totalizzatore
nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS,
www.aams.it
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente
disponibili ed accessibili dai
concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria
rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo
da consentire a
chiunque di prenderne visione.
Articolo 11
Palinsesto della scommessa
1. Il palinsesto della scommessa “Big Race - Auto Moto” è predisposto da
AAMS con cadenza
settimanale.
2. Il palinsesto stabilisce il numero dei concorrenti inclusi nella
lista degli esiti pronosticabili
oggetto di scommessa.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa “Big Race
- Auto Moto” è stabilita
la data di apertura e di chiusura dell’accettazione.
REGOLAMENTO BIG RACE - BICI
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e
successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n.
581, recante
norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto
legislativo 14 aprile
1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
VISTO l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
recante norme regolamentari
per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,
emanato ai
sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha
attribuito
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle
funzioni statali in
materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi
pronostici;
VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con legge 8
agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di
Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione
ed esercizio dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
VISTO l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n 452 che ha
stabilito che l'unità
minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata
minima è di 2
euro;
VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei
Prodotti agroalimentari
e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse
la possibilità
di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri,
eventuali, giochi
connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22,
comma 10, della legge
27 dicembre 2002;
VISTO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze
pubblicato sulla GURI
serie generale del 14 giugno 2003 n.136, con il quale è stata data
evidenza della graduatoria
della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche
relative ai concorsi
pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive,
composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.A.
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi
3) Snai S.p.A.;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così
come modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n.
229, ed in particolare
l'articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e
delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa, gli
eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità
tecniche di svolgimento;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di
Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del
28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è
possibile accettare
scommesse a totalizzatore;
Dispone
Articolo 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a
totalizzatore su eventi
ciclistici denominata “Big Race - Bici”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta
l'accettazione
della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare
scommesse;
c) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la
scommessa
ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse
a
totalizzatore per quella scommessa;
d) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da
individuare
attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina
comunitaria e
nazionale;
e) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna
scommessa, tra le
unità di scommessa vincenti;
f ) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun
evento;
g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle
possibilità
contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzatore
denominata
“Big Race - Bici”; tale scommessa prevede sia esiti pronosticabili
singoli
(ossia riferiti ad un solo concorrente) che esiti pronosticabili di
gruppo (ossia
riferiti a più concorrenti).
h) Evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
i) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal
partecipante;
l) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una
giocata o di una
giocata sistemistica;
n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una
serie di unità
di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici
superiore a
quello minimo richiesto;
o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e
successivamente
non annullata;
p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in
cui non risultino
unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al
disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
q) Palinsesto, programma degli eventi ciclistici ed elenco degli esiti
pronosticabili
sui quali è possibile scommettere;
r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità
di scommessa;
t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul
singolo evento o
sugli eventi componenti la scommessa;
u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di
terminale di
gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad
un singolo
concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che,
previo
rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di
polizia, rilasciata
dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del
18 giugno
1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le
giocate sui
terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di
importo stabiliti
dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004,
n. 229;
v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'articolo
11 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n.
229, il
quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo
della vincita
di ciascuna unità di scommessa vincente;
z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta
registrazione della
giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di
vincita e/o di rimborso,
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i
contenuti specifici
sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di
riportare i
pronostici espressi dal partecipante;
bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario ed
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
REGOLAMENTO DELLA SCOMMESSA “BICI”
utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici,
l'acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da
AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
dd) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per
potere accettare
la scommessa;
ee) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i
pronostici indicati
dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di
scommessa.
Articolo 2
Eventi ammessi
1. Oggetto della scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici”, sono gli
eventi ciclistici relativi
a competizioni nazionali ed internazionali.
Articolo 3
Caratteristiche della scommessa “Big Race - Bici”
1 La scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici” consiste nel
pronosticare i primi tre
concorrenti, nell'esatto ordine di arrivo, tra i concorrenti dell'evento
oggetto di scommessa.
2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS
nella lista
degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa “Big Race
- Bici”.
3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli
esiti pronosticabili,
derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro
concorrente,
saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e
può derivare
anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
5. La giocata massima relativa alla scommessa “Big Race - Bici” non può
superare le
10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione
di una giocata,
di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.
Articolo 4
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore “Big Race -
Bici” sono:
a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti
dall'indicazione
di tre, quattro o “n” concorrenti;
b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
un concorrente
designato vincente ed altri “n”, minimo due, concorrenti ad occupare, in
qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
due concorrenti
designati nei primi due posti ed altri “n”, minimo uno, ad occupare, in
qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
d. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
un concorrente
designato al primo, secondo o terzo posto ed altri “n”, minimo due,
concorrenti
ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
e. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
due concorrenti
designati al primo, secondo o terzo posto ed altri “n”, minimo uno, ad
occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
f. sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
uno o più
concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.
2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di
giocate sistemistiche.
3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici”
giocate a caratura. La
giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di
scommessa. Per ogni
giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole
di caratura quante
sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle
cedole di caratura
è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario
di ciascuna
cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata,
convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
L'importo minimo
unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello
della giocata minima
prevista per la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione,
contiene almeno i
seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big
Race - Bici”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici”, anno e data
di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero
totale delle
cedole emesse relative alla giocata;
i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola
cedola di
caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo
di euro
superiore;
l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a
caratura assegnata dal
totalizzatore nazionale.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua
parte, consente la
riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale
importo di vincita,
ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera
giocata a caratura
ed il numero totale delle cedole emesse.
Articolo 5
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione della scommessa “Big Race - Bici” è
emessa dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal
totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco
emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big
Race - Bici”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Bici”, anno e data
di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore
nazionale;
h. importo complessivo della giocata;
i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata
dal totalizzatore
nazionale;
l. numero di ripetizioni della scommessa.
Articolo 6
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua
contrassegnando i risultati
sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali
di gioco a
seguito di dettatura da parte del partecipante.
Articolo 7
Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa
“Big Race - Bici”
1. E’ prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa
indicanti l'esatto
ordine dei tre concorrenti classificati ai primi tre posti della lista
degli esiti pronosticabili
predisposta da AAMS per l'evento oggetto di scommessa.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto
dall'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da
ultimo modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto
2004, n. 229.
3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa
“Big race - bici”,
il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa “Big Race
- Bici”.
4. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a
totalizzatore “Big Race
- Bici”, non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a
vincite sarà assegnato
alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le
modalità di sorteggio
sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 8
Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità
1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:
a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con
un'unica quota, le
unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al
secondo posto
i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente
il concorrente
classificato al terzo posto;
b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con
un'unica quota, le
unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti
classificati
in parità al primo posto;
c. Parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con
un'unica quota
di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al
secondo ed al
terzo posto due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto
ed esattamente
nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
d. Parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con
un'unica quota di
vincita, le unità di scommessa che indicano al terzo posto uno dei due
concorrenti
classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine
richiesto i concorrenti
classificati al primo ed al secondo posto;
Articolo 9
Validità degli eventi
1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si
applicano le disposizioni
dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.
278, così come
da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 5 agosto
2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 5 del
citato decreto del
Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all'evento di
un concorrente
le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel
concorrente
risultano perdenti.
3. Nel caso in cui l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella
lista degli esiti pronosticabili
contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto
per
accettare un'unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.
Articolo 10
Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità
1. Le comunicazioni relative alla scommessa “Big Race - Bici”, nonché il
bollettino ufficiale
contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica
dal totalizzatore
nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS,
www.aams.it
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente
disponibili ed accessibili
dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla
propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo
da consentire a
chiunque di prenderne visione.
Articolo 11
Palinsesto della scommessa
1. Il palinsesto della scommessa “Big Race - Bici” è predisposto da AAMS
con cadenza
settimanale. In caso di corse ciclistiche a tappe, la comunicazione del
palinsesto di
gioco da parte di AAMS può avere cadenza quotidiana.
2. Il palinsesto stabilisce la lista degli esiti pronosticabili oggetto
di scommessa, specificando
il loro numero ed indicando quelli singoli, ossia riferiti ad un solo
concorrente,
e di gruppo, ossia riferiti a più concorrenti.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa “Big Race
- Bici” è stabilita
la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.
REGOLAMENTO BIG RACE - SCI
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n.
581, recante
norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto
legislativo 14 aprile
1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
VISTO l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
recante norme regolamentari
per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,
emanato ai
sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha
attribuito
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle
funzioni statali in
materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi
pronostici;
VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con legge 8
agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di
Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione
ed esercizio dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
VISTO l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha
stabilito che l'unità
minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata
minima è di 2
euro;
VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei
Prodotti agroalimentari
e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse
la possibilità
di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri,
eventuali, giochi
connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22,
comma 10, della legge
27 dicembre 2002;
VISTO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze
pubblicato sulla GURI
serie generale del 14 giugno 2003 n. 136, con il quale è stata data
evidenza della graduatoria
della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche
relative ai concorsi
pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive,
composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.A.
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi
3) Snai S.p.A.;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così
come modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n.
229, ed in particolare
l'articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e
delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa, gli
eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità
tecniche di svolgimento;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di
Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del
28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è
possibile accettare
scommesse a totalizzatore;
Dispone
Articolo 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a
totalizzatore su gare
sciistiche denominata “Big Race Sci”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta
l'accettazione
della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare
scommesse;
c) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la
scommessa
ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse
a
totalizzatore per quella scommessa;
d) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da
individuare
attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina
comunitaria e
nazionale;
e) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna
scommessa, tra le
unità di scommessa vincenti;
f ) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun
evento;
g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle
possibilità
contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzatore
denominata
“Big Race - Sci”; tale scommessa prevede sia esiti pronosticabili
singoli (ossia
riferiti ad un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo
(ossia riferiti a
più concorrenti).
h) Evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
i) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal
partecipante;
l) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una
giocata o di una
giocata sistemistica;
n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una
serie di unità
di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici
superiore a
quello minimo richiesto;
o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e
successivamente
non annullata;
p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in
cui non risultino
unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al
disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
q) Palinsesto, programma degli eventi ed elenco degli esiti
pronosticabili sui quali è
possibile scommettere;
r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità
di scommessa;
t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul
singolo evento o
sugli eventi componenti la scommessa;
u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di
terminale di
gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad
un singolo
concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che,
previo
rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di
polizia, rilasciata
dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del
18 giugno
1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le
giocate sui
terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di
importo stabiliti
dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004,
n. 229;
v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'articolo
11 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n.
229, il
quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo
della vincita
di ciascuna unità di scommessa vincente;
z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta
registrazione della
giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di
vincita e/o di rimborso,
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i
contenuti specifici
sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di
riportare i
pronostici espressi dal partecipante;
bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario ed
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
REGOLAMENTO DELLA SCOMMESSA “SCI”
Regolamento Sci 25-01-2006 16:21 Pagina 1
utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici,
l'acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da
AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
dd) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per
potere accettare
la scommessa;
ee) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i
pronostici indicati
dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di
scommessa.
Articolo 2
Eventi ammessi
1. Oggetto della scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci”, sono gli
eventi sciistici relativi
a competizioni nazionali ed internazionali.
Articolo 3
Caratteristiche della scommessa “Big Race - Sci”
1. La scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci” consiste nel
pronosticare i primi tre concorrenti
classificati nell'esatta successione dell’ordine di arrivo della gara
oggetto di
scommessa.
2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS
nella lista
degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa “Big Race
- Sci”.
3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli
esiti pronosticabili,
derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro
concorrente,
saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e
può derivare
anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
5. La giocata massima relativa alla scommessa “Big Race - Sci” non può
superare le
10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione
di una giocata,
di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.
Articolo 4
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore “Big Race -
Sci” sono:
a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti
dall'indicazione
di tre, quattro o “n” concorrenti;
b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
un concorrente
designato vincente ed altri “n”, minimo due, concorrenti ad occupare, in
qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
due concorrenti
designati nei primi due posti ed altri “n”, minimo uno, ad occupare, in
qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
d. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
un concorrente
designato al primo, secondo o terzo posto ed altri “n”, minimo due,
concorrenti
ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
e. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
due concorrenti
designati al primo, secondo o terzo posto ed altri “n”, minimo uno, ad
occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
f. sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra
uno o più
concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.
2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di
giocate sistemistiche.
3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci”
giocate a caratura. La
giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di
scommessa. Per ogni
giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole
di caratura quante
sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle
cedole di caratura
è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario
di ciascuna
cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata,
convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
L'importo minimo
unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello
della giocata minima
prevista per la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione,
contiene almeno i
seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big
Race - Sci”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci”, anno e data
di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero
totale delle
cedole emesse relative alla giocata;
i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola
cedola di
caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo
di euro
superiore;
l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a
caratura assegnata dal
totalizzatore nazionale.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua
parte, consente la
riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale
importo di vincita,
ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera
giocata a caratura
ed il numero totale delle cedole emesse.
Articolo 5
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione della scommessa “Big Race - Sci” è
emessa dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal
totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco
emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore “Big
Race - Sci”;
d. numero della scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci”, anno e data
di effettuazione
della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore
nazionale;
h. importo complessivo della giocata;
i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata
dal totalizzatore
nazionale;
l. numero di ripetizioni della scommessa.
Articolo 6
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua
contrassegnando i risultati
sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali
di gioco a
seguito di dettatura da parte del partecipante.
Articolo 7
Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa
“Big Race - Sci”
1. E’ prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa
indicanti la combinazione
vincente, ovvero i primi tre concorrenti classificati nell’esatta
successione dell’ordine
di arrivo della gara sciistica oggetto di scommessa.
2. E’ facoltà di AAMS disporre l’accettazione delle scommesse “Big Race
- Sci” su gare
sciistiche articolate in una o più prove. L’accettazione delle scommesse
avrà termine
con la partenza della prima prova.
3. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto
dall'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da
ultimo modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto
2004, n. 229.
4. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa
“Big Race - Sci”,
il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa “Big Race
- Sci”.
5. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a
totalizzatore “Big Race
- Sci”, non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a
vincite sarà assegnato
alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le
modalità di sorteggio
sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 8
Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità
1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:
a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con
un'unica quota, le
unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al
secondo posto
i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente
il concorrente
classificato al terzo posto;
b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con
un'unica quota, le
unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti
classificati
in parità al primo posto;
c. Parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con
un'unica quota
di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al
secondo ed al
terzo posto due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto
ed esattamente
nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
d. Parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con
un'unica quota di
vincita, le unità di scommessa che indicano al terzo posto uno dei due
concorrenti
classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine
richiesto i concorrenti
classificati al primo ed al secondo posto.
Articolo 9
Validità degli eventi
1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si
applicano le disposizioni
dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.
278, così come
da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 5 agosto
2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 5 del
citato decreto del
Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all'evento di
un concorrente
le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel
concorrente
risultano perdenti.
3. Nel caso in cui l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella
lista degli esiti pronosticabili
contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto
per
accettare un'unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.
Articolo 10
Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità
1. Le comunicazioni relative alla scommessa “Big Race - Sci”, nonché il
bollettino ufficiale
contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica
dal totalizzatore
nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS,
www.aams.it.
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente
disponibili ed accessibili
dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla
propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo
da consentire a
chiunque di prenderne visione.
Articolo 11
Palinsesto della scommessa
1. Il palinsesto della scommessa “Big Race - Sci” è predisposto da AAMS.
2. Il palinsesto stabilisce la lista degli esiti pronosticabili oggetto
di scommessa, specificando
il loro numero ed indicando quelli singoli, ossia riferiti ad un solo
concorrente,
e di gruppo, ossia riferiti a più concorrenti.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa “Big Race
- Sci” è stabilita
la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.
tratto da www.sisal.it
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